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GIUSTIZIA: PENDENZE TRIBUTARIE ISCRITTE DA 10 ANNI VERSO CANCELLAZIONE

INTERVENTO DELL’EX SOTTOSEGRETARIO ALLE FINANZE DE FRANCISCIS: “SARANNO CANCELLATE LE CONTROVERSIE TRIBUTARIE ISCRITTE DA 10 ANNI PER LE QUALI RISULTA SOCCOMBENTE L’AMMINISTRAZIONE DELLO STATO NEI PRIMI DUE GRADI DI GIUDIZIO- VERRANNO SOPPRESSE ALCUNE SEDI DELL’ AGENZIA DELLE ENTRATE

Verso la conclusione la prima fase del corso di Perfezionamento per Magistrati Tributari – La Prof. Petrillo ha parlato della conciliazione giudiziale


SANTA MARIA CAPUA VETERE (Caserta) - Casertasette - (di Ferdinando Terlizzi) - Ancora una riuscita lezione nell’ambito del Corso di Formazione per Magistrati Tributari, che si svolge presso la scuola di Formazione Forense di cui è Presidente l’avv. Elio Sticco. L’altro giorno il coordinatore Dr. Pasquale Menditto, dopo aver portato ai convenuti il saluto del Presidente del Comitato Scientifico Dr. Raffaele Ceniccola, Sostituto Procuratore Generale della Corte di Cassazione, ha presentato i relatori di turno: l’avv. Ferdinando De Franciscis, ex sottosegretario alle Finanze e giudice tributarista ( che ha trattato il giudizio di revocazione ) e la professoressa Giovanna Petrillo, ricercatrice di diritto tributario presso la Facoltà di Studi Politici “J.Monnet” ( che ha trattato della conciliazione giudiziale ). Ha preso quindi la parola la Prof. Petrillo ed ha trattenuto gli astanti sulla conciliazione tributaria, illustrando l’inquadramento sistematico nello schema della transazione novativa, il ruolo del giudice, la conclusione il perfezionamento e l’ambito di applicazione nei rapporti plurisoggettivi. Ha trattato poi gli argomenti della condanna alle spese “se fosse o meno applicabile anche al processo tributario” e delle diverse forme di conciliazione ( totale, parziale, di ufficio, ) il cui verbale come è noto costituisce titolo esecutivo per la riscossione dell’imposta dovuta. “L’accordo conciliativo – ha detto la professoressa Petrillo – non comporta natura di novazione ( è una sorta di patteggiamento ma ci vuole – come nel processo penale un accordo tra il P.M. e l’imputato N.d.R) ma è un mercanteggiamento che passa attraverso la complessa macchina fiscale. Le sue applicazione può avvenire in tutte le fattispecie fiscali ove è in atto un contenzioso”. E’ stata poi la volta dell’avvocato Ferdinando De Franciscis ( a cui è andato il merito di aver unificato i tre uffici finanziari in una sola entità e cioè l’ufficio delle entrate quando faceva parte del Ministero delle Finanze 97/99 ) il quale ha esordito con l’annunciare che a breve l’Amministrazione delle Finanze dovrà applicare una disposizione che porterebbe alla soppressione di alcune agenzie delle Entrate. Pare che sia in pericolo proprio quella di S. Maria C.V. – Ha poi commentato la legge n° 73 del 22 maggio 2010 ( che qualcuno ha definito l’ennesimo mini condono fiscale ) con la quale si cancellano molti processi in corso. L’art. 2 della citata legge recita testualmente “al fine di contenere la durata dei processi tributari nei termini di durata ragionevole dei processi previsti ai sensi della Convenzione Europea per la salvaguardia dei diritti dell’uomo e delle libertà fondamentali sotto il profilo del mancato rispetto del termine ragionevole le controversie tributarie pendenti che originano da ricorsi iscritti a ruolo nerl primo grado da oltre dieci anni per le quali risulti soccombente l’Amministrazione finanziaria dello Stato nei primi due gradi di giudizio sono automaticamente definite con decreto assunto dal Presidente del Collegio”. L’on. De Franciscis ha poi parlato della sua esperienza parlamentare in seno al Ministero delle Finanze e alle difficoltà che si incontrarono nel preparare il nuovo testo del processo tributario. “Molti Paesi dell’Europa del Sud – ha detto l’illustre oratore – ci invidiano per la modernizzazione del nostro sistema fiscale anche se sono trascorsi oltre 4 anni per l’applicazione delle nuove leggi e nuove strutture”. L’On. De Franciscis ha concluso illustrando i vari aspetti del giudizio di ottemperanza evidenziando, purtroppo, che nel processo tributario non è applicabile la norma del “favor reo” ( come nei giudizi penali) per cui, anche se favorevole, va applicata la legge in vigore al momento dell’accertamento”.

 
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