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CALVI RISORTA (CASERTA): PER CASSAZIONE CALCIATORI RISSOSI COME ULTRAS


CALVI RISORTA - I calciatori d'ora in poi dovranno temere, come gli ultras, un'ordinanza di restrizione dagli stadi se provocano risse o litigi in campo e nei luoghi attigui. La Corte di Cassazione, nella sentenza 33864, così si è pronunciata in merito ad un'ordinanza del questore di Caserta che aveva disposto il divieto di accesso agli stadi per rissa nei confronti di un dirigente e un calciatore tesserati da Figc, appartenenti alla società sportiva "Calvi Risorta". Il Gip del tribunale di Santa Maria Capua Vetere non aveva convalidato il provvedimento del questore sostenendo che tali restrizioni non si applicano alle condotte nei campi di gioco o per tesserati delle federazioni sportive per i quali "esistono possibilità di sanzioni specifiche da parte dei competenti organi federali". La III Sezione Penale ha, invece, accolto il ricorso del Pm contro la sentenza del tribunale perché questa tesi "é errata poiché si pone quale applicazione inammissibile al fenomeno delle turbative nello svolgimento di manifestazioni sportive del principio generale per il quale lo svolgimento di attività sportive può divenire causa di giustificazione per condotte astrattamente costituenti reato". Gli imputati pertanto per 18 mesi avranno l'obbligo di presentarsi presso la stazione dei carabinieri in concomitanza con gli incontri di calcio disputati dalla società sportiva Calvi Risorta perché dicono i giudici della Cassazione "va affermato il principio secondo il quale le misure adottabili ai sensi dell'articolo 6 della legge numero 401/1989, con riferimento a turbative nello svolgimento di manifestazioni sportive, si applicano nei confronti di tutti i soggetti indicati nel primo comma dello stesso articolo 6, anche se trattasi di tesserati di federazioni sportive ed indipendentemente da ogni altro provvedimento di competenza degli organi della disciplina sportiva". (5 settembre 2007-14:15)

 
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