CASERTA, AVVOCATI E PRIVACY: LE REGOLE DELLA LEGGE
Data: Mercoledì, 01 dicembre @ 18:55:18 CET
Argomento: Cittadini e Giustizia




“Obblighi degli avvocati in tema di privacy”: è questo il tema di grande attualità del convegno tenutosi presso il Teatro Garibladi di Santa Maria Capua Vetere. L’organizzazione è stata del Consiglio dell’Ordine degli Avvocati di Santa Maria Capua Vetere, presieduto da Elio Sticco, che ha presenziato al simposio insieme agli altri componenti del consiglio forense. Tra i relatori, alcuni consiglieri dell’Ordine degli Avvocati di Napoli. In particolare, hanno relazionato gli avvocati Bruno Piacci, Antonio Tafuri, Francesco Caia e Giuseppe Vitello. Nel corso dell’incontro è stato anche distribuito un modello di documento programmatico sul complesso argomento. Come si ricorderà, con il parere del 3 giugno scorso l'Ufficio del Garante per la protezione dei dati personali ha richiamato l’attenzione sui principali adempimenti nell’esercizio dell’attività forense, oggetto di alcune scadenze nel corrente semestre, in seguito alle richieste del Consiglio Nazionale Forense. In particolare il garante ha ricordato che: la maggior parte dei trattamenti di dati effettuati nell’esercizio dell’attività forense non è soggetta a notificazione; i dati devono essere protetti da misure di sicurezza idonee e preventive, riducendo al minimo i rischi di distribuzione, perdita, anche accidentale, di accesso non autorizzato o trattamento non consentito o non conforme alle finalità della raccolta ed in particolare, se sono trattati con strumenti elettronici dati sensibili o dati giudiziari, occorre redigere un documento programmatico sulla sicurezza (DPS). Tra le altre disposizione quelle relative al titolare del trattamento che può designare un responsabile del trattamento dei dati. Inoltre, tutte le persone fisiche che hanno accesso ai dati a vario titolo (avvocati, praticanti, collaboratori e personale amministrativo) devono essere designate per iscritto quali incaricati del trattamento; il cliente deve ricevere un’informativa, orale o scritta, prima della raccolta dei dati, ad esempio al momento del conferimento dell’incarico; e che non occorre richiedere il consenso del cliente quando il trattamento dei dati “comuni” è necessario per adempiere agli obblighi del contratto di prestazione d’opera. Ma il problema della privacy è stato più volte sollevato anche dall’ordine forense sammaritano anche su altri aspetti mentre anche l'ufficio Studi del Csm, nel valutare le richieste provenienti dall'avvocatura, ha osservato come la tutela della riservatezza delle persone chiamate a rendere testimonianza in una controversia civile, anche se particolarmente delicata come quella che abbia per oggetto una separazione personale tra coniugi, appare integralmente garantita e tutelata dalla norma processuale che stabilisce un regime di non pubblicità per le udienze del giudice istruttore.





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