GOMORRA E O' SISTEMA: SCATTA UNA DOPPIA DENUNCIA PER DIFFAMAZIONE
Data: Sabato, 19 aprile @ 14:50:14 CEST Argomento: Giornali e Giornalisti
CASERTA - (di Ferdinando Terlizzi) - Duplice querela presentata ieri presso il commissariato di S. Maria C.V., da parte di Davide Passatelli, (con l’assistenza degli avvocati Luigi Ferrante e Gerardo Marrocco), nei confronti di Roberto Saviano, per il libro "Gomorra", edito da Mondadori, e nei confronti di Matteo Scanni e Rubens H. Oliva, per il libro “O’ Sistema”, edito dalla Rizzoli. Nei due volumi sono riportate frasi gravi ed infamanti nonché fatti lesivi dell'onore e del decoro della famiglia Passarelli. Nel libro di Saviano si legge, tra l’altro … « C'era un imprenditore che più di ogni altro aveva avuto questo potere totale, quello di divenire padrone di ogni cosa : Dante Passarelli di Casal di Principe, .......... Non era semplicemente uno dei moltissimi imprenditori che facevano affari con e per mezzo dei clan. Passarelli era l'Imprenditore in assoluto, il numero uno, il più vicino, il più fidato.»
Si ritiene che le affermazioni dell'autore aggrediscano al bene dell'onore, cioè come offesa alla stima di cui l'individuo gode nella collettività sia sotto il profilo morale che sociale. Nello specifico, si lamenta la lesione alla reputazione del compianto padre. II concetto di reputazione è strettamente legato alla dignità che spetta ad ogni uomo in quanto tale, in relazione alla posizione sociale e professionale dell'offeso in rapporto all'ambiente in cui vive ed opera. I passi del libro ritenuti diffamatori nei confronti del defunto Passarelli ricadono facendo eco sui suoi più stretti familiari i quali subiscono e patiscono gli effetti negativi delle offese a lui portate, in quanto si ritiene che la personalità morale del defunto si rifletta su quella coi suoi prossimi congiunti. Va sottolineato, inoltre, che il giornalista o lo scrittore, pur investito dell'altissimo compito di informazione, deve sempre attenersi, fino a che non intervenga una sentenza di condanna, al principio costituzionale di presunzione di non colpevolezza dell'imputato (articolo 27 comma 2 Costituzione) e non può quindi tacciare lo stesso di una colpevolezza non ancora accertata. E’ proprio il caso di Dante Passarelli il quale risultava imputato nel procedimento penale numero 18844/R/97 mod. 21 e numero 9/98 RG Corte di Assise S.Maria C.V. conclusosi con sentenza ( 13/05 Reg. Sent.) che recava la seguente motivazione: “ non doversi procedere per sopravvenuta estinzione del reato dovuta alla morte dell'imputato”.
La Corte di Assise di S. Maria C.V. nella suddetta sentenza di non doversi procedere, emessa in data 15. 09.2005, non entra nel merito dei fatti oggetto dell'accusa, pertanto gli addebiti formulati nei confronti del Dante Passarelli non risultano accertati. Ne deriva di conseguenza che ledere la reputazione di un soggetto imputato significherebbe sostenere che non vi sarebbe più un onore da tutelare per l'esistenza di fatti non accertati. Orbene, i predetti passi incriminati indignavano e suscitavano forte risentimento nel Davide Passarelli, il quale ritiene che la forma sintattica delle frasi e le locuzioni adoperate, di elevato e pregnante contenuto allusivo, ledano, o quanto meno, screditino l'immagine personale e professionale dello stesso in qualità di erede. L'esponente insieme ai fratelli, con professionalità e profitto, porta avanti l'attività imprenditoriale avviata e consolidata dal de cuius, pertanto ritiene che essa risulti compromessa quanto meno a livello di immagine, da quanto riportato nel libro oggetto della querela.
Non va inoltre sottovalutato che tali allusioni risultano percepibili anche dal lettore medio, e che il fenomeno criminale ampiamente argomentato nel libro, suscitando un profondo interesse popolare, influenzato anche dalla spettacolarizzazione mediatica, amplifica l'effetto diffamatorio.
Nel libro “O’ Sistema”, invece, scritto da Scanni e Oliva si rilevano altre frasi diffamatorie lesive dell’onore e dell’onorabilità del Davide Passarelli e della sua famiglia. Come è noto Dante Passarelli, padre del querelante, perdeva la vita cadendo dal solaio di una delle sue case. Da sommarie informazioni emergevano contraddizioni sulle circostanze di fatto caratterizzanti l'evento, instillando così negli inquirenti il dubbio che la caduta del Passarelli non fosse stata accidentale. Pertanto la morte del Passarelli è stata oggetto di uno specifico procedimento promosso a carico di ignoti per il reato di cui all'art. 580 c.p., il quale si è concluso con l'archiviazione da parte del G.I.P., in quanto le motivazioni addotte dal P.M. a sostegno della stessa,
furono ritenute condivisibili.
Nell'ottobre 2006 veniva pubblicato il libro "O SISTEMA", autori Matteo Scanni e Ruben H.Oliva, in cui sì fa riferimento anche alle vicende di Dante Passarelli. Il riferimento al Passarelli, ai fini dell'oggetto di tale denuncia-querela, riguarda proprio la morte dello stesso. Il querelante, venuto a conoscenza dell'esistenza del libro, poneva la sua attenzione principalmente sui fatti riferiti al padre. Dalla lettura emergevano locuzioni quali: "...nel novembre 2004 Passarelli cade misteriosamente dal tetto di casa. Naturalmente quasi nessuno pensa a un incidente, tanto è vero che il fascicolo non è stato ancora archiviato dalla procura di Santa Maria Capua Vetere. Qualcuno sostiene che a farlo cadere dal tetto sia stato un uomo del clan, altri che la spinta sia venuta da una mano più che amica. E' un fatto però che con la sua morte i beni che avrebbero dovuto passare allo Stato in regime di confisca tornano alla famiglia...".
Oltretutto è fin troppo evidente che gli episodi relativi al padre del querelante e pubblicati nel libro "O'SISTEMA" siano stati divulgati quando gli atti erano coperti dal segreto istruttorio. Difatti, le norme previste dal codice di procedura penale e dal suo regolamento di esecuzione vietano, non solo la divulgazione, ma anche la mera cognizione interna del contenuto delle iscrizioni nel registro notizie di reato da parte dei soggetti non autorizzati e sono finalizzate, oltre che alla tutela del segreto investigativo anche alla tutela della reputazione dei soggetti che verrebbero compromessi dalla divulgazione delle notizie contenute nel registro delle notizie di reato o in quello degli esposti anonimi”. (19 aprile 2008-14:49)
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