L'ordinanza del Tar del Lazio che respinge il ricorso delle associazioni casertani anti-discarica
REPUBBLICA ITALIANA
TRIBUNALE AMMINISTRATIVO REGIONALE
PER IL LAZIO
ROMA
SEZIONE PRIMA
Registro Ordinanze:/
Registro Generale: 2543/2007
nelle persone dei Signori:
PASQUALE DE LISE Presidente
SILVIA MARTINO Cons. , relatore
ROBERTO CAPONIGRO Primo Ref.
ha pronunciato la seguente
ORDINANZA
nella Camera di Consiglio del 04 Aprile 2007
Visto il ricorso 2543/2007 proposto da:
NEGRO VITTORIO ED ALTRI
ABATE GIUSEPPE BIAGIO
ABATE MICHELE
ABATE OSVALDO
BERNIERI FRANCESCO
BOCCIK GIUSEPPINA
BORGHI ROBERTO
CARBONE EVA
NUZZO GIUSEPPE
CATALETTI NICOLA
VITALE GEREMIA
TESSITORE LORENZO
ROSSI ANTONIO
ROANO ANTONIO
RAMOLO SPERANZA
RADICCHI ROBERTO
RADICCHI GIANLUCA
PASCARIELLO AMALIA
PACE BIAGIO
DE MATTEIS MARIANO
DI DONATO GIROLAMA
LAMBO NICOLA
LANDOLFI NICOLA
MIRANTI ANNA
NEGRO ALDO
rappresentato e difeso da:
ADINOLFI AVV LUIGI
con domicilio eletto in ROMA
VIA OVIDIO N. 10
presso
BEI (STUDIO ROSATI) DOTT.SSA ANNA
contro
COMM GOVERNO GESTIONE EMERGENZA RIFIUTI IN CAMPANIA
rappresentato e difeso da:
AVVOCATURA DELLO STATO
con domicilio eletto in ROMA
VIA DEI PORTOGHESI, 12
presso la sua sede
PROVINCIA DI CASERTA
rappresentato e difeso da:
NARDONE AVV. ANTONIO
con domicilio eletto in ROMA
VIA FLAMINIA, 189
presso SEGRETERIA TAR LAZIO
COMUNE DI CASERTA
PREFETTURA DI CASERTA
e nei confronti di
BARUCHELLO GIANMARIO
DE BLASIO CLAUDIO
per l'annullamento, previa sospensione dell'esecuzione,
dell’ord. n. 3 del 12 gennaio 2007 del Commissario Delegato per l’Emergenza Rifiuti nella Regione Campania ex L. n. 290 del 6 dicembre 2006 con la quale è stata prevista l’apertura del sito di discarica in località “Lo Uttaro” nella “Cava Mastropietro”;
Visti gli atti e i documenti depositati con il ricorso;
Vista la domanda di sospensione della esecuzione del provvedimento impugnato, presentata in via incidentale dal ricorrente;
Visto l'atto di costituzione in giudizio di:
COMM GOVERNO GESTIONE EMERGENZA RIFIUTI IN CAMPANIA
PROVINCIA DI CASERTA
Udito il relatore Cons. SILVIA MARTINO e uditi altresì per le parti gli avv.ti Luigi Adinolfi, Arturo Testa per delega dell’avv. A. Tardone e l’avvocato dello Stato Giacomo Aiello;
Visti gli artt. 19 e 21, u.c., della Legge 6 dicembre 1971, n. 1034, e l'art. 36 del R.D. 17 agosto 1907, n. 642;
Considerato che, ad un primo sommario esame, proprio della sede cautelare, non emergono evidenti profili di “periculum in mora”, in considerazione del fatto che, sebbene in passato possano esservi stati sversamenti abusivi su parte del sito interessato nonché un parziale “allestimento”, abusivo, allo stato, gli attuali progetti di allestimento della discarica, secondo i sopralluoghi e gli accertamenti effettuati dall’A.R.P.A.C. (cfr. doc. 9 produzione della Provincia di Caserta) non si pongono in contrasto con le “condizioni essenziali richieste per il rispetto dell’ambiente”;
Considerato, altresì, l’impegno delle parti presenti al Tavolo tecnico dell’8.2.2007 a realizzare un costante monitoraggio ambientale;
Ritenuto, pertanto, che non sussistono le ragioni richieste dalla legge per l’accoglimento della sospensiva;
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale del Lazio - Sezione Prima -
RESPINGE la suindicata domanda incidentale di sospensione.
La presente ordinanza sarà eseguita dalla Amministrazione ed è depositata presso la Segreteria del Tribunale che provvederà a darne comunicazione alle parti.
ROMA , li 04 Aprile 2007
IL PRESIDENTE:
IL RELATORE: