E’ recente la stipula della convenzione tra il Comune di Cancello ed Arnone, di cui è sindaco il dottor Pasqualino Emerito, e l’Enel Distribuzione S.p.A., per l’attivazione di un “punto Enel” nel nostro Comune.
A tal proposito, bisogna premettere che l’ENEL Distribuzione S.p.A., nell’ambito della sua attività di distribuzione e vendita di energia elettrica è interessata ad assicurare una presenza capillare sul territorio nazionale, per l’esecuzione delle operazioni commerciali più frequenti (nuovi allacci, subentri, volture ecc.) al fine di rendere un migliore e più agevole servizio per la propria clientela, mediante l’apertura di propri nuovi sportelli gestiti dai Comuni per il tramite della Società.
Pertanto si è ritenuto interessante cogliere questa opportunità che, pur riscontrando finalità commerciali della Società, e come tale senza oneri economici per l’Ente, costituisce, contemporaneamente, un comodo servizio per la cittadinanza, che si troverà a disposizione interlocutori sul posto per tutto quanto riguarda la fornitura di energia elettrica.
Il Comune ha, quindi, provveduto ad “attivare” con l’Enel detto tipo di “collaborazione” mediante la disciplina evidenziata in un’apposita convenzione nella quale le parti convengono e stipulano quanto segue: unitarietà del contratto degli e degli allegati; le definizioni (contratto – clientela – convenzione – staff – postazione informatica – marchio); oggetto del contratto; divieto di cessione; natura del rapporto tra le parti; esclusiva; obblighi del Comune; obblighi dell’Enel; accesso all’applicazione e postazione informatica; compensi, modalità di fatturazione e pagamento, penali; durata del contratto; risoluzione; devoluzione delle controversie; clausola fiscale; marchio.
Per quanto attiene al marchio, ai fini dello svolgimento delle attività oggetto del contratto, l’Enel concederà una sub-licenza con esclusiva d’uso del Marchio al Comune di Cancello ed Arnone, il quale si obbligherà ad utilizzarlo senza alterarne, modificarne o variarne l’aspetto grafico, ovviamente non potrà cedere a terzi la predetta sub-licenza d’uso ed è obbligato ad utilizzare il Marchio in questione esclusivamente per lo svolgimento delle attività oggetto del contratto ed in relazione ai prodotti e servizi per i quali esso è registrato, rispettando gli standard di qualità adottati dall’ENEL per gli stessi prodotti/servizi. (29 gennaio 2007-20:45)
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