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Dissesto e bilancio riequilibrato: niente sconti per i Comuni in ritardo. Lo dice pure la Consulta, il comune di Castel Morrone va sciolto
La Corte costituzionale conferma lo scioglimento del Consiglio se non rispetta i termini
Caserta, 20 febbraio 2026 - Nessuna scorciatoia per i Comuni in dissesto finanziario che non rispettano i tempi previsti per approvare il bilancio stabilmente riequilibrato. Con la sentenza n. 17/2026, la Corte costituzionale ha dichiarato non fondate le questioni di legittimità costituzionale sollevate dal TAR Campania in relazione alle norme del Testo unico degli enti locali.
La decisione riguarda il caso del Comune di Castel Morrone, già dichiarato in dissesto, che aveva approvato l’ipotesi di bilancio riequilibrato oltre il termine di tre mesi previsto dalla legge. Alcuni consiglieri di opposizione - assistiti dall'avvocato amministrativista Luigi Adinolfi - avevano impugnato gli atti sostenendo che, scaduto quel termine – definito “perentorio” – si sarebbe dovuto procedere automaticamente allo scioglimento del Consiglio comunale.
Il nodo: termine perentorio e scioglimento
Le norme contestate sono contenute nel decreto legislativo 267/2000 (Testo unico degli enti locali). In particolare, l’articolo 262 stabilisce che, se il Consiglio non approva nei termini l’ipotesi di bilancio stabilmente riequilibrato dopo il dissesto, si applica la disciplina dello scioglimento prevista per i casi più gravi: atti contrari alla Costituzione o gravi e persistenti violazioni di legge.
Secondo il TAR, questa previsione sarebbe irragionevole: la mancata approvazione del bilancio riequilibrato – sosteneva il giudice amministrativo – sarebbe assimilata a comportamenti molto più gravi, senza consentire prima un “richiamo” o un termine supplementare, come invece accade per il bilancio ordinario.
La risposta della Consulta
La Corte costituzionale ha però respinto questa impostazione. Richiamando una propria precedente pronuncia (n. 91/2025), i giudici hanno sottolineato che la situazione di un ente già in dissesto è radicalmente diversa rispetto a quella di un Comune “in bonis”.
Il dissesto, osserva la Corte, è il risultato di una lunga e persistente violazione dei principi di equilibrio di bilancio e di sana gestione finanziaria, sanciti anche dall’articolo 97 della Costituzione. In questo contesto, il termine di tre mesi per presentare e approvare l’ipotesi di bilancio riequilibrato rappresenta un’ultima possibilità concessa all’amministrazione per dimostrare di saper rimettere in ordine i conti.
Se neppure questo adempimento viene rispettato, secondo la Corte, il legislatore può legittimamente prevedere lo scioglimento del Consiglio. Non si tratta di una sanzione sproporzionata, ma di una misura coerente con la gravità della situazione finanziaria già accertata.
Nessuna violazione dell’autonomia locale
La Corte ha inoltre escluso che la norma violi i principi di autonomia degli enti locali (articoli 5 e 114 della Costituzione) o il diritto di accesso e permanenza nelle cariche elettive (articolo 51).
Il mandato elettorale, spiegano i giudici, presuppone la capacità di gestire correttamente il bilancio pubblico. Quando questa capacità viene meno in modo grave, si interrompe il legame fiduciario con la comunità amministrata.
Lo scioglimento, dunque, viene qualificato come extrema ratio, inserita in un sistema più ampio di strumenti volti a ripristinare l’equilibrio finanziario dell’ente, anche attraverso la nomina di un commissario e nuove elezioni.
Le conclusioni
In definitiva, la Corte costituzionale ha dichiarato:
- inammissibili le questioni relative agli articoli 259 e 261 del Testo unico;
- non fondate le censure sull’articolo 262, confermando la legittimità dello scioglimento del Consiglio comunale in caso di mancato rispetto dei termini per il bilancio riequilibrato dopo il dissesto.
Un principio destinato a incidere su tutte le amministrazioni locali in difficoltà finanziaria: quando un Comune è già in dissesto, il rispetto dei tempi non è un dettaglio procedurale, ma una condizione essenziale per la sopravvivenza dell’organo consiliare.
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