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Infezione a paziente, dopo 16 anni la San Michele di Maddaloni deve risarcire

Condannata la clinica San Michele a risarcire oltre mezzo milione di euro

Il Tribunale civile di Santa Maria Capua Vetere ha riconosciuto la responsabilità di una struttura sanitaria privata per una grave infezione nosocomiale contratta da un paziente dopo un intervento cardiochirurgico, condannando la clinica e la sua compagnia assicurativa a risarcire la moglie e cinque figli per la perdita di chance di sopravvivenza e per il danno da perdita del rapporto parentale.

Il caso: dal ricovero al decesso

La vicenda risale a oltre sedici anni fa. Il paziente, F. D. C., 71 anni, cardiopatico, viene ricoverato nel gennaio 2010 presso la Casa di Cura San Michele di Maddaloni per una grave patologia cardiaca, con indicazione a sostituzione valvolare aortica e by-pass coronarico.

L’intervento cardiochirurgico, eseguito il 21 gennaio 2010, è seguito da un rapido peggioramento clinico: nelle 36-48 ore successive compaiono insufficienza respiratoria, acidosi metabolica, instabilità emodinamica e necessità di prolungata assistenza rianimatoria.

Durante la degenza in terapia intensiva viene documentata una infezione respiratoria sostenuta da germi multiresistenti di origine ospedaliera, tra cui Acinetobacter baumannii e stafilococchi coagulasi-negativi. Il quadro evolve in insufficienza multiorgano fino al decesso, avvenuto il 1° febbraio 2010, a meno di due settimane dal ricovero.

La causa civile e la consulenza medico-legale

I familiari agiscono in sede civile chiamando in giudizio la struttura sanitaria, contestando carenze organizzative e assistenziali nella prevenzione del rischio infettivo e una gestione non adeguata del decorso post-operatorio.

Il Tribunale dispone una articolata consulenza tecnica d’ufficio medico-legale, che qualifica l’infezione come nosocomiale e rileva l’assenza di documentazione idonea a dimostrare l’effettiva applicazione di protocolli specifici di prevenzione delle infezioni correlate all’assistenza.

Pur riconoscendo l’elevata complessità dell’intervento e la grave compromissione cardiaca preesistente, i periti escludono che l’infezione sia stata un evento inevitabile e stabiliscono che essa abbia ridotto in modo significativo le possibilità di sopravvivenza del paziente, quantificando la perdita di chance nella misura del 40%.

La decisione del Tribunale di Santa Maria Capua Vetere

Con sentenza pronunciata il 9 febbraio 2026, il Tribunale di Santa Maria Capua Vetere riconosce la responsabilità contrattuale della struttura sanitaria, in base ai principi del contratto di spedalità e del contatto sociale, escludendo l’applicabilità della normativa successiva (Balduzzi e Gelli-Bianco) trattandosi di fatti risalenti al 2010.

La condanna al risarcimento danni, in capitale, ammonta complessivamente a 519.784,93 euro.

Gli importi riconosciuti

Nel dettaglio, il giudice ha liquidato:

  • 29.464,93 euro per danno non patrimoniale iure hereditatis, a titolo di perdita della chance di sopravvivenza del paziente;
  • 490.320 euro complessivi per danno non patrimoniale iure proprio, riconosciuti a favore di sei familiari per la perdita del rapporto parentale, con riduzione proporzionale legata alla qualificazione del danno come perdita di chance.

A tali somme si aggiungono gli interessi legali dalla data della sentenza fino al saldo, le spese di lite – quantificate in oltre 29 mila euro, oltre accessori di legge – e le spese di consulenza tecnica medico-legale.

Il nodo assicurativo e il valore della sentenza

Il Tribunale ha respinto le eccezioni sollevate dalla compagnia assicurativa della clinica, chiarendo che la mera pendenza di un procedimento penale non equivale a una formale richiesta risarcitoria, confermando così l’operatività della polizza entro i limiti contrattuali.

La sentenza rappresenta un precedente di rilievo in materia di responsabilità sanitaria, rafforzando il principio secondo cui le strutture devono dimostrare in modo concreto l’effettiva adozione di protocolli di prevenzione delle infezioni e consolidando la perdita di chance di sopravvivenza come autonoma e risarcibile voce di danno non patrimoniale.


 
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