CANCELLO ED ARNONE (CASERTA): DOMANI, 7 NOV. SI RIUNISCE CONSIGLIO COMUNALE
Data: Lunedì, 06 novembre @ 19:06:47 CET
Argomento: Enti e Comuni




Il Presidente del Consiglio, Signor Gaetano Pescina ha convocato per il sette novembre alle ore 17,00, la riunione del Consiglio Comunale, che come di consueto avrà luogo presso la Casa Comunale in via Municipio. Gli argomenti posti all’ordine del giorno sono i seguenti: approvazione dei verbali della seduta precedente; determinazioni in ordine alla causa di incompatibilità a Consigliere Comunale di Agostino Frattasio, in base all’art. 69 – comma 4 – D.Lgs. 267/2000; l’adozione del P.U.C. ai sensi dell’articolo 24 Legge Regionale 22.12.2004 n. 16 – presa atto osservazione; ed infine la presa d’atto della delibera CIPE n. 37/2006. Come si può notare sono tutti argomenti di grande importanza per i cittadini di Cancello ed Arnone, ma, naturalmente, il punto che maggiormente colpisce l’opinione pubblica è quello riguardante il “caso” di Agostino Frattasio, diciamo questo perché non molto tempo fa abbiamo letto “titoloni altisonanti” su tutti i giornali della provincia di Caserta e, si supponeva, quindi, che la lite pendente fosse realmente cessata e che il Frattasio potesse ritornare ad occupare un posto in Consiglio Comunale. Da indiscrezioni pare che le cose non stiano in questa maniera, datosi che con la sentenza emessa nella causa civile n. 4903/06, il Giudice investito della vertenza ha accolto il ricorso di Frattasio per uno dei motivi di gravame, dichiarandone il diritto alla convalida della sua elezione a membro del Consiglio Comunale di Cancello ed Arnone per “illegittimità del procedimento di decadenza”, ma nella stessa sentenza lo stesso organo giudicante ha posto in rilievo, come logica conseguenza delle deduzioni esposte nella motivazione della sentenza, che: “resta fermo il potere del Consiglio Comunale di adottare nuova delibera, rinnovato l’intero iter procedurale, salvo che, nelle more, non intervenga accettazione della rinuncia o pronuncia di estinzione del giudizio”. Pertanto, nel corso del Consiglio Comunale del 20 ottobre 2006, pur eseguendo il dispositivo del Tribunale, convalidando l’elezione a consigliere comunale il Signor Frattasio Agostino, si è ritenuto altrettanto doveroso avviare nuovamente il procedimento ex art. 69 D.Lgs. 267/00, permanendo la condizione di incompatibilità. In effetti non sussiste una diversa situazione, rispetto alla precedente decisione consiliare ed alle ragioni che la fondano, per un’accettazione della rinuncia agli atti del giudizio, né è giuridicamente possibile una pronuncia di estinzione del giudizio; in realtà la sentenza di accoglimento del ricorso si basa su un motivo di carattere puramente formale, consistente nel non aver concesso al Frattasio, tra il primo ed il secondo momento del procedimento, i 10 giorni previsti dal relativo “frammento di norma” e che il Tribunale ha interpretato, aderendo alla tesi del ricorrente, nel senso che debbano ritenersi “liberi”, mentre dal Comune sono stati concessi in modo “ordinario”. Lo stesso giudice invocato dal Frattasio per la tutela giudiziaria dei propri diritti, è entrato giocoforza nel merito e nella sostanza della posizione del ricorrente, riconoscendo in modo autorevole l’infodatezza delle ragioni addotte dal Frattasio in merito all’insussistenza, o quanto meno alla successiva caducazione per propria “unilaterale rinuncia”, della causa ostativa al proprio attuale mandato consiliare, il che rende, oggi ancor più di allora, maggiormente doveroso per l’Ente il riavvio dell’iter procedimentale per la dichiarazione della sua decadenza di consigliere. Questi i fatti, riportati per dovere di cronaca, mentre rimandiamo qualsiasi giudizio alle autorità competenti. (6 Novembre 2006-19:05)





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