CONSIGLIO COMUNALE DI CASERTA: IL DOCUMENTO DELLA MAGGIORANZA
Data: Mercoledì, 30 agosto @ 22:12:53 CEST
Argomento: Enti e Comuni




Caserta - Si è concluso pochi minuiti fa, intorno alle 22,00, il consiglio comunale di Caserta. Di seguito il documuneto della maggioranza letto in aula dal consigliere Boccagna. Dopo la discussione è stato votato l'ordine del giorno presentato dall'opposizione che è stato bocciato. Da segnalare la dichiarazione di indipendenza del consigliere Affinito.

Il documento

L’ordine del giorno presentato dalla Casa delle Libertà sulla questione della emergenza rifiuti risulta caratterizzato da una impostazione estremamente generica e approssimativa, che ne denuncia la strumentalità e la volontà di approcciare il problema non per proporre soluzioni concrete e realmente praticabili, ma per fare della pura demagogia populista. Occorre preliminarmente osservare – ed è considerazione decisiva – che i Comuni, nella impostazione delineata dal d. lgs. n. 152 del 2006, non sono titolari di compiti rilevanti di amministrazione attiva. Ciò vuol dire che non hanno alcuna possibilità di redigere – come richiesto dall’o.d.g. anzidetto – “un programma per affrontare il possibile ripetersi di situazioni di emergenza”. Una simile affermazione denota la superficialità con cui il documento in discussione è stato redatto, trascurando di considerare che, per un verso, l’entrata a regime del nuovo sistema di gestione dei rifiuti presuppone l’adozione di molteplici atti di autorità amministrative statali e regionali senza i quali ai Comuni non è consentito di fare alcunché; e, per altro verso, non tiene conto che ai sensi dell’art. 198 del d. lgs. n. 152 del 2006 ai Comuni è affidata esclusivamente una competenza regolamentare, peraltro concorrente e non esclusiva, in materia di disciplina della gestione dei rifiuti, da esercitare “in coerenza con i piani d’ambito”, senza i quali, pertanto, manca la cornice entro cui l’esercizio della potestà regolamentare diventa possibile (in ogni caso, trattandosi di competenza regolamentare, è materia riservata al Consiglio, che dovrà esercitare i suoi poteri all’esito di una discussione e di uno studio seri e approfonditi). Nel sistema delineato dal d. lgs. n. 152 del 2006 è previsto – peraltro in quadro di acciarpata e confusa delimitazione delle competenze in materia, con sovrapposizioni, interferenze ed equivoci riparti di funzioni – un sistema di competenze a cascata, per cui, in difetto di atti regolamentari e/o di atti amministrativi da adottare ai livelli superiori, non è possibile, per così dire, a valle (e dunque da parte degli enti locali) esercitare determinati poteri, pure in astratto attribuiti. La definizione dei soggetti chiamati a partecipare a vario titolo all’attività di gestione dei rifiuti come “sistema compiuto e sinergico” tenuto a muoversi in un “contesto unitario” (art. 178, comma 5) accentua la rigidità ordinamentale complessiva e non consente improvvisazioni e fughe in avanti (si vedano gli artt. 200 e 201, comma 2, del d. lgs. n. 152 del 2006). Si consideri, a titolo esemplificativo, che l’art. 195 assegna allo Stato il compito di indicare i criteri generali per l’organizzazione e la attuazione della raccolta differenziata dei rifiuti urbani; e, altresì, che l’art. 196 attribuisce alle Regioni il compito di adottare piani di gestione dei rifiuti e di regolamentare l’attività di gestione dei rifiuti, ivi compresa la raccolta differenziata dei rifiuti urbani. Stupisce che l’o.d.g. non accenni all’unica possibilità che il Comune si appropri di competenze dirette in materia, e cioè quella delineata dall’art. 191 del d. lgs. n. 152 del 2006, vale a dire all’evenienza che, a fronte di “situazioni di eccezionale e urgente necessità di tutela della salute pubblica e dell’ambiente”, il Sindaco adotti ordinanze contingibili e urgenti per consentire il ricorso temporaneo a speciali forme di gestione dei rifiuti, anche in deroga alle disposizioni vigenti. Ma, a parte il fatto che un simile potere è probabilmente ravvisabile anche nel contesto ordinamentale anteriore al d. lgs. n. 152 del 2006, è indubbio che la espressa temporaneità dell’efficacia di simili ordinanze non consente l’adozione di alcuna misura strutturale, cioè duratura, e comunque deve fare i conti con le lacune, i limiti, i difetti di una gestione commissariale protratta da troppo tempo e con l’assenza di strumenti operativi in grado di consentire la risoluzione del problema. In altri termini, il potere in questione, connesso alla verificazione di fattispecie variabili e non del tutto prevedibili, non permette di approntare un “programma” che faccia fronte alle emergenze, muovendosi in una logica di soluzioni eccezionali, come detto temporalmente limitate e strutturalmente condizionate dagli strumenti operativi in concreto disponibili (prescindenti da volontà e competenze comunali). L’o.d.g. propone di ridurre drasticamente il costo della Tarsu nel prossimo bilancio. Certamente questo è auspicabile e forse, letto il bilancio pregresso, è anche tecnicamente possibile, dal momento che la previsione di maggiori introiti in relazione all’allora prevedibile aumento dei costi collegati al rinnovo dell’appalto è resa frustranea dalla previsione legislativa di proroga della efficacia dei contratti in corso, di cui all’art. 204 del d. lgs. n. 152 del 2006. Ma questo auspicio dovrà fare i conti con più approfondite verifiche contabili e in ogni caso, qualora risultasse praticabile l’abbattimento, sarebbe forse opportuno prevedere una graduazione della riduzione in funzione di soglie di adempimento, da parte degli utenti, del dovere di conferimento differenziato dei rifiuti. Sarebbe così possibile introdurre elementi di premialità in funzione incentivante della differenziazione della raccolta. La proposta di introdurre misure idonee ad assicurare il raggiungimento degli obiettivi in materia di raccolta differenziata risulta inutilmente parafrastica del dato legislativo, che, com’è noto, impone il raggiungimento dell’obiettivo del 35% di raccolta differenziata. È come se l’o.d.g., nella sua genericità e con sconcertante ovvietà, invitasse … a rispettare la legge. Non occorre un o.d.g. per segnalare questa necessità, che s’impone, chiaramente, a prescindere dall’esortazione della C.d.L., la quale, piuttosto, dovrebbe riflettere criticamente sul fatto che a dispetto della spesa di 600.000,00 euro, resa disponibile nell’ambito del progetto Urban per promuovere la raccolta differenziata con comunicazioni e materiale illustrativo vario, il risultato si attesta a oggi su un modesto 5%. Senza dire, infine, che, come già ricordato, mancano del tutto, allo stato, criteri e direttive statali e regionali, definenti i criteri generali cui attenersi per la raccolta differenziata (artt. 195 e 196). Il punto che maggiormente colpisce per l’intonazione chiaramente propagandistica, strumentale e demagogica dell’o.d.g. in discussione è quello che chiama in causa il Comune per segnalare alla Provincia di Caserta siti idonei nel territorio cittadino per essere adibiti al compostaggio e/o alla termovalorizzazione. Sarebbe bastato un esame cursorio del d. lgs. n. 152 del 2006 per scoprire che occorre anzitutto e previamente che lo Stato indichi i criteri generali relativi alle caratteristiche delle aree non idonee (e di converso dunque di quelle idonee) alla localizzazione degli impianti di smaltimento dei rifiuti (art. 195 lettera p); e che le Regioni definiscano preliminarmente i criteri per la individuazione, da parte delle province, delle aree non idonee (e di converso di quelle idonee) alla localizzazione degli impianti di smaltimento e di recupero dei rifiuti, il tutto nel rispetto delle direttive statali (art. 196 lettera n e 199 lettera h). L’o.d.g. propone, in definitiva, una fuga in avanti, non praticabile per evidente difetto di presupposti. Non si comprende, poi, quali siano gli atti amministrativi da adottare in funzione delle nuove norme di cui al d. lgs. n. 152 del 2006. In ogni caso, sul punto ci si è sufficientemente soffermati sopra. La istituzione di una commissione consiliare con funzioni di proposta e di monitoraggio costituisce la classica superfetazione procedimentale cui si ricorre quando non si vuole fare nulla. Al riguardo c’è già, con specifiche competenze, la terza commissione consiliare. Non vi è necessità di istituirne un’altra e di appesantire la struttura burocratica dell’ente. Da ultimo, a ulteriore conferma della inutilità di un o.d.g. specioso e vacuamente tendenzioso, c’è la considerazione che il Consiglio dei Ministri del 30 giugno 2006 ha licenziato uno schema di decreto legislativo di modifica del brutto e confuso d. lgs. n. 152 del 2006. lo schema di d. lgs. in itinere prevede la riscrittura entro il 30 novembre 2006 delle regole in materia di rifiuti. A ciò sta lavorando una valente e competente commissione di studiosi e magistrati esperti del settore. In un quadro ordinamentale in evoluzione, non appare veramente né necessario né opportuno forzare la mano e pretendere, in violazione della legge, che il Comune eserciti poteri e si arroghi competenze che non ha. Quanto al resto, cioè all’adempimento dei doveri incombenti sulle amministrazioni comunali, il Centrosinistra ripone la più totale fiducia nell’amministrazione, che, nell’ambito delle sue prerogative, saprà muoversi in piena collaborazione con gli altri livelli istituzionali e dare il suo contributo per cercare di fronteggiare altre eventuali emergenze che dovessero presentarsi. 830 agosto 2006-22:12)





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