NUOVO REGIME PAESAGGISTICO: SANABILI I VOLUMI INTERRATI. E LE PISCINE?
Data: Lunedì, 22 maggio @ 08:56:59 CEST
Argomento: Beni Culturali


Napoli, 22 maggio 2017 (di Michele Martucci per Casertasette - Telexnews.it) - (Legislazione) - Con l’entrata in vigore del nuovo D.P.R. 31/2017, dal 6 Aprile 2017 è possibile realizzare senza alcuna autorizzazione paesaggistica numerosi interventi. Lungo è l’elenco (31) di iniziative, contenuto nell’allegato A del Regolamento, di cui al Decreto 31, realizzabili liberamente. Tra questi si scorgono, infatti, interventi con finalità di consolidamento statico degli edifici, compresi quelli per il miglioramento o adeguamento antisismico, interventi indispensabili per l’eliminazione delle barriere architettoniche, quali l’installazione di apparecchi servoscala esterni, nonché la possibilità di realizzare ascensori esterni o di altri manufatti simili installazione di dispositivi di sicurezza anti-caduta sulle coperture degli edifici. E’, inoltre, consentita, sempre senza alcuna autorizzazione paesaggistica, l’ installazioni di impianti tecnologici esterni (condizionatori e impianti di climatizzazione, caldaie, parabole, antenne, ecc.), di pannelli solari (temici o fotovoltaici), di micro generatori eolici di altezza complessiva non superiore a 1,5 metri. Una questione che però merita un’attenzione particolare riguarda le piscine. In merito, tra gli addetti ai lavori del litorale domizio, si pone il dubbio se sia possibile sanare, in area vincolata, le vasche attrezzate esistenti oppure no. Secondo il principio generale, avallato da consolidata giurisprudenza realizzare abusivamente una piscina in area paesaggisticamente vincolata non rientra fra le ristrette ipotesi di sanabilità previste dall’art. 167 dlgs. 42/2004 cioè dal Codice dei Beni Culturali. L’art. 167 Codice, infatti in un’ottica di protezione dei superiori valori paesaggistici, esclude dalla compatibilità paesaggistica interventi già realizzati, che abbiano comportato “creazione di superfici utili o volumi ovvero aumento di quelli legittimamente realizzati”. La posa in opera di una piscina non rientrava, quindi, tra gli interventi sanabili perché inclusa tra gli interventi produttivi di volumi interrati o seminterrati, anch’essi sottoposti al regime di insanabilità dettato dall’indicato art. 146. A questa rigida posizione si affiancava un’altra tesi giurisprudenziale più elastica nella forma ma non nella sostanza, che riteneva che la costruzione di una piscina non realizzasse nuovi volumi interrati o seminterrati, ma fosse inibita poiché la sua realizzazione avrebbe comunque prodotto un aumento di superfici utili, anch’esso non consentito dal codice dei Beni Culturali. Se quindi la giurisprudenza si poneva in netto contrasto con l’ipotesi di sanare le piscine, dal 6 aprile di quest’anno, giorno di entrata in vigore del menzionato DPR. 31/17, si pone il serio dubbio, sulle varie ipotesi di sanabilità. L’incertezza sorge dal fatto che l’allegato A al punto 15 del nuovo Regolamento espressamente dispone la sanabilità “di interventi nel sottosuolo che non comportino la modifica permanente della morfologia del terreno e che non incidano sugli assetti vegetazionali, quali: volumi completamente interrati senza opere in soprasuolo.” Quindi se, oggi si consente di sanare i volumi interrati, in cui prima erano ricomprese anche le piscine, la nuova norma nulla dice in merito specifico a queste ultime. Appare evidente che le piscine, non più sottoposte al regime dei volumi interrati, restano sicuramente produttive di aumento di superficie utile, che non è incluso tra gli interventi sanabili dalle modifiche del Codice dei Beni culturali apportate dal nuovo Decreto 31 Quindi, in sintesi estrema, se oggi i volumi interrati sono sanabili, le piscine non più comprese nell’ambito di tali volumi, rimangono abusive per l’aumento di superficie che naturalmente generano.

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