GIUDICI TRIBUTARI: NUOVO CORSO PER COMMERCIALISTI E AVVOCATI
Data: Sabato, 08 maggio @ 17:00:14 CEST
Argomento: Cittadini e Giustizia




SANTA MARIA CAPUA VETERE (Caserta) – (di Ferdinando Terlizzi) - Preceduti dalla fama di giuristi di alto livello, specialmente per quanto attiene al diritto fallimentare ( entrambi sono stati per lungo tempo giudici di riferimento presso il Tribunale di S. Maria C.V. ) il Dr. Lucio Di Nosse, Presidente della Sezione Fallimentare del Tribunale di Napoli e il Dr. Stanislao De Matteis, consigliere della stessa sezione, hanno tenuto, l’altro giorno, presso l’’aula della Scuola Forense di S. Maria C,V, ( di cui è Presidente Elio Sticco) una lezione inserita nel modulo per il Corso di perfezionamento e di formazione per Magistrati Tributari sul tema della notifica, dell’accesso agli atti e quelli impugnabili. Come sempre gli onori di casa sono stati fatti dal Dr. Pasquale Menditto, magistrato tributario e Presidente della Sezione Regionale Tributaria di Napoli. Menditto ha anche portato ai convenuti ( avvocati e dottori commercialisti ) il saluto del Presidente del Comitato Scientifico Dr. Raffaele Ceniccola, Sostituto Procuratore Generale della Corta di Cassazione. Al termine della lezione a nome dei giudici tributaristi la dottoressa Anna Merola e l’avvocato Giovanni Del Vecchio hanno consegnato ai due illustri relatori una pergamena ricordo. In apertura il Dr. Pasquale Menditto ha distribuito il massimario giurisprudenziale tributario regionale ed alcune interessanti sentenze prese dallo stesso sono state poi commentate dal giudice De Matteis con l’intervento di vari uditori. All’inizio il Presidente Di Nosse ha parlato degli atti che si possono impugnare ( non tutti gli atti infatti si possono impugnare anche se recentemente vari indirizzi giurisprudenziali hanno allargato il numero degli stessi atti ) ed ha spiegato molto bene che non bisogna commettere l’errore di impugnare innanzi alle Commissioni Tributaria anche imposizioni che non sono tributi (spesso ha detto molti impugnano anche le contravvenzioni al codice della strada o atti che si riferiscono a questioni catastali oppure al mancato contributo degli oneri previdenziali ) o altri tipi di imposizioni. L’illustre oratore è poi passato ad analizzare la casistica degli atti impugnabili o una condotta sul giudizio di ottemperanza spiegando molto bene anche la giurisdizione. I dubbi degli accertatori – ha detto il giudice Di Nosse – debbono essere trasferiti in avvisi di accertamenti per essere impugnabili. Bisogna fare molta attenzione anche alla stampigliatura dei moduli che a volte è ingannevole e la motivazione dell’opposizione dovrebbe essere quella di aver indotto in errore il contribuente. Come pure è essenziale non adire indifferentemente la Commissione Tributaria quando è competente invece il giudice ordinario. E’ stato poi fatto l’esempio di una cartella regolarmente notificata – e non opposta – per la quale si ritiene legittimo sia l’eventuale fermo amministrativo che l’iscrizione ipotecaria. Il Presidente Di Nosse ha detto poi che l’atto va valutato per la sua sostanza e non per la forma quando si tratta di atto impugnabile ed ha successivamente spiegato la differenza sulla pretesa impositiva dell’accertamento di liquidazione, le fatture per esempio non sono impugnabili a meno che non si tratti di un avviso di accertamento e liquidazione. Non possono essere impugnati i verbali di accertamenti e sulla impugnativa del ruolo – ha detto il giudice Di Nosse – la giurisprudenza si è spaccata in due. Il ruolo deve essere comunque notificato, ruolo e cartella sono sinonimi anche perché la cartella è l’estratto del ruolo. Il ruolo è tuttavia impugnabile allorquando è marchiano un vizio ma è nullo e illegittimo se non viene notificato. Come pure l’atto può essere legittimo mentre la notifica può essere nulla. Dopo una serie di interventi dei presenti, di precisazioni e puntualizzazioni del Dr. Menditto, (opportunità o meno della impugnabilità del ruolo, quando il ruolo viene notificato attraverso la cartella, che spesso non reca il nome del responsabile del procedimento) il Presidente Di Nosse ha chiarito che il ruolo è un atto interno è un atto procedimentale. E’ stato poi discusso il problema ( è un pericolo ha detto Di Nosse) il passaggio delle banche dati dagli uffici tecnici erariali a quelli dei comuni. E’ stato poi esaminato il caso della formazione del “litis consorzio”, facoltativo, obbligatorio o necessario ( quest’ultimo secondo la Cassazione ) per persone fisiche e per società (ìmposte sui redditi delle società di persone, imposte sugli immobili). La lezione ha abbracciato altri argomenti interessanti che per ragioni di spazio dobbiamo omettere. E’ stata poi la volta del giudice Stanislao De Matteis il quale ha trattato, con ciglio spigliato e dialettica appropriata, la tematica delle notificazioni. A chi si deve notificare la cartella di pagamento in caso di fallimento? Chi può impugnare la cartella? Il fallito, il curatore? Il concessionario deve presentare la cartella notificata? A tutte queste domande ha risposto il consigliere De Matteis chiarendo che la notifica del fallito va fatta al curatore ed è quest’ultimo che è tenuto a proporre ricorso tributario. Tuttavia anche il fallito può impugnare la cartella anche se ha perso temporaneamente la sua capacità processuale e potrebbe attivarsi per il ricorso. Dovrebbe essere il curatore – ha chiarito De Matteis – ad opporsi alla capacità processuale del fallito. Il curatore è tenuto a comunicare al fallito l’avvenuta notifica di una cartella esattoriale. Spesso – ha detto il Consigliere De Matteis – su questo argomento sottoponiamo il curatore al quarto grado per sapere perché non ha fatto ricorso. Oggi le cose sono cambiate con la nuova procedura. Prima il giudice ordinava al curatore le cose da farsi, oggi, invece, il curatore fa tutto da solo, sempre però, sotto la vigilanza del magistrato. Il consigliere De Matteis è passato poi ad esaminare gli aspetti penali del fallimento specie per quanto attiene il ritorno in “bonis” del fallito. Ha tratto spunti di critica al nuovo massimario rilevando delle contraddizioni giurisprudenziali, specialmente per quanto attiene alle notifiche delle cartelle: luoghi di ricerca: residenza, dimora e domicilio e ricerca della persona fisica che rappresenta la persona giuridica, notifica al convivente e tutta l’attività che l’ufficiale giudiziario, nell’esercizio delle sue funzioni, è tenuto a mettere in atto. Ha poi trattato delle prescrizioni, della decorrenza della data di ricezione o spedizione dell’atto, che la Cassazione ritiene valida la data di spedizione, mentre alcuni giudici ritengono valida la data di arrivo. Resta tuttavia a carico dell’ufficio dimostrare se i termini della notifica sono stati rispettati. L’appuntamento è per lunedì 10 maggio, per la tavola rotonda sul tema:“ L’accertamento: Imposte dirette, Indirette, Accertamento con adesione, Rilevanza del giudicato penale”.





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