ESCLUSIONE AVVOCATI LISTA RINNOVAMENTO: INTERVENTO AVV. QUARTO (AIGA)
Data: Giovedì, 07 gennaio @ 15:16:49 CET
Argomento: Cittadini e Giustizia




SANTA MARIA CAPUA VETERE (Caserta), 7 gennaio 2010 - (di Alfonso Quarto, avvocato - Presidente sezione Aiga Santa Maria Capua Vetere) - E’ necessario fare una riflessione sull’intervista resa dall’Avv. Alfonso Caterino e diffusa in data 6/1/2010 sul sito lunaset, nella quale lo stesso ha sostenuto che, pur nella consapevolezza della incandidabilità degli avv.ti Maisto e Tartaglione, aveva ritenuto di includerli nella lista “Avvocati per il cambiamento”, eludendo, così, la ratio della legge 180/03, che ha voluto proprio evitare che coloro che avessero ricoperto il ruolo di Commissario d’esame fossero candidabili per le elezioni forensi, al fine di scongiurare il rischio del cosiddetto “voto di scambio”. La conseguente esclusione legittima delle predette candidature ha prodotto una reazione incomprensibile da parte di professionisti che dovrebbero, invece, conservare sempre obiettività e serenità su provvedimenti che non siano favorevoli alle loro tesi. Un confronto che voglia dirsi improntato alla trasparenza e legalità – per mutuare concetti espressi nell’intervista rilasciata dall’avv. Caterino – non può prescindere dal rispetto delle regoli formali, che non sono altro che la garanzia dei principi di ordine sostanziale. Nella fattispecie, la doverosa esclusione, da parte del Presidente delegato per l’Assemblea e per il procedimento elettorale, dei due candidati che avevano ricoperto il ruolo di Commissari d’esame, versanti nella condizione di assoluta incandidabilità ex art. 6 ter del D.L. n. 112/2003 convertito nella L. n. 180/03, ha determinato, quale naturale conseguenza, l’esclusione del diritto alla prestampa della lista “Avvocati per il cambiamento” (prestampa che favorisce le operazioni di espressione di voto ma non incide sul diritto di voto) essendone venuto meno il presupposto. Infatti, secondo il regolamento elettorale e i deliberati del C.O.A. per avere diritto alla prestampa della lista è necessario raggiungere il numero minimo di 15 candidati; nel caso di specie, l’esclusione dei due candidati ha determinato la riduzione dei candidati a 13 e la conseguente perdita del diritto predetto. La doverosa esclusione dei candidati Maisto e Tartaglione, avvenuta prima delle elezioni forensi, non deve essere intesa quale attacco alla lista “Avvocati per il cambiamento”, ma quale necessario atto di tutela di tutta l’avvocatura, nel rispetto dei principi di trasparenza e legalità, tanto paventati. Infatti, sia la regolamentazione ordinistica convalidata dalla prassi continuativa - per cui vi era la necessità di provvedere prima del voto - sia la ratio dell’art. 6 ter del D.L. n. 112/2003 convertito nella L. n. 180/03, sono nel senso di evitare che il “favor” derivante al candidato dall’aver rivestito il ruolo di commissario di esami per avvocato, possa, in caso di raggruppamento in lista, estendersi all’intera compagine di appartenenza. In ogni caso, indipendentemente dal chiaro dettato normativo che è anche seguito dal C.N.F. nella recente decisione del 24/11/2008 n. 153 e che impone la decisione pregiudiziale per dare accesso alla scheda prestampata, costituirebbe una grossolana violazione del codice deontologico la decisione di candidare soggetti – secondo la legge – non candidabili, e comunque, non eleggibili, con il rischio di indurre in errore l’elettore e deluderne, successivamente, le aspettative. Nell’ottica di un sereno confronto, improntato alla correttezza ed alla cordialità, che sempre ha contraddistinto l’avvocatura di Terra di lavoro, è necessario mettere da parte risentimenti personali e continuare a lavorare nell’interesse dell’intera classe forense.





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