SENTENZA D'APPELLO SPARTACUS: ECCO COME TERMINO' IL I° GRADO
Data: Giovedì, 19 giugno @ 08:51:27 CEST
Argomento: Giudiziaria


Il dispositivo integrale (esclusi i sequestri di beni) letto in aula il 15 settembre 2005 dal presidente della seconda Corte di Assise di Santa Maria Capua Vetere (Caserta) Catello Marano, a conclusione del primo grado del maxi-processo Spartacus. Per oggi è attesa la sola tranche di secondo grado relativa agli omicidi, con 16 imputati



Proc. n.9/98 Mod.16 e fascicoli riuniti
DISPOSITIVO DI SENTENZA


REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO


La Corte di Assise di S.Maria Capua Vetere, II Sezione, nel procedimento n.9/98 - e fascicoli riuniti numeri 8/98, 14/98, 6/99, 475/98 Tr. Latina, 11/99, 17/02, 2/03, 21/03, 4/04, 13/04, 17/04, 5/05, 16/05, 2/05, 17/05, 24/05- a carico di Abbate Antonio ed altri :
Così provvede, all’esito della Camera di Consiglio iniziata il 5.9.’05, in relazione alle imputazioni di cui al decreto di rinvio a giudizio del 4.4.’98 (e fascicoli riuniti) .
In relazione al capo n. 1 (reato associativo di cui all’art.416 bis c.p.) del decreto GIP Napoli del 4.4.’98 ed ai capi di imputazione ad esso riuniti, rilevato che il termine finale della condotta è indicato espressamente nel dicembre 1996, salve le precisazioni soggettive operate dal P.M. nello stesso atto di esercizio dell’azione penale da ritenersi qui richiamate, nonché esclusa, per tutti gli imputati ritenuti responsabili, la sussistenza della circostanza aggravante di cui all’art.416 bis comma 6 c.p. :

- letto l’articolo 533 c.p.p. afferma la penale responsabilità degli imputati :
Abbate Antonio, Alfiero Nicola, Alfiero Vincenzo, Apicella Dante, Apicella Pasquale, Autiero Andrea, Basco Antonio, Bianco Augusto, Bidognetti Domenico, Bidognetti Francesco, Biondino Francesco, Cacciapuoti Alfonso, Carannante Francesco, Caterino Giuseppe, Caterino Mario, Caterino Nicola , Compagnone Francesco, Conte Andrea, Conte Vincenzo, Coppola Antonio, Coppola Egidio, Corvino Romolo, Corvino Ulderico, D’Alessandro Cipriano, Darione Gaetano (fino al febbraio dell’anno 1991 ) , De Luca Corrado, De Simone Dario, Della Corte Giovanni, Della Corte Vincenzo, Di Bona Franco, Di Gaetano Antonio, Di Tella Alberto, Diana Antonio, Diana Giuseppe, Diana Luigi, Diana Raffaele, Feliciello Domenico ( fino al luglio dell’anno 1995), Ferraiuolo Alfonso, Ferraro Sebastiano, Ferriero Giovanni, Guerra Giuseppe Nazario, Iovine Antonio, Iovine Mario del ’59 , Ligato Raffaele, Lucariello Orlando, Marano Giorgio, Martinelli Enrico, Mauriello Francesco, Mercurio Guido, Morrone Pasquale, Natale Giuseppe, Pagano Giuseppe, Panaro Sebastiano, Papa Giuseppe, Pedana Raffaele, Pezzella Nicola, Picca Aldo, Quadrano Giuseppe, Reccia Stefano, Russo Giuseppe, Salzillo Bruno, Schiavone Alfonso del ’71, Schiavone Carmine (fino al mese di luglio dell’anno 1992), Schiavone Eliseo, Schiavone Francesco di Nicola (del ’54), Schiavone Francesco di Luigi (del ’53), Schiavone Mario, Schiavone Walter, Schiavone Vincenzo, Spierto Pasquale, Vargas Pasquale, Venosa Luigi, Venosa Salvatore, Venosa Umberto, Zagaria Michele, Zagaria Vincenzo e Zara Alfredo;

- letti gli articoli 521 co.1 e 533 c.p.p., riqualificata l’originaria imputazione in quella di cui agli artt. 110 e 416 bis co.1 e co. 4 c.p. afferma la penale responsabilità degli imputati : Cecoro Giovanni e Cecoro Raffaele (sino al mese di marzo dell’anno 1991) ; Dell’Anna Lucio (sino all’anno 1990); De Rosa Nicola, Iorio Gaetano, Letizia Domenico del ’33, Letizia Domenico del ’46, Mincione Giovanni Giuseppe Pasquale (sino al luglio dell’anno 1992); Schiavone Antonio, Schiavone Saverio Paolo, Sestile Salvatore e Statuto Rodolfo ;

- letti gli artt.521 co. 1 e 531 c.p.p. , riqualificata l’originaria imputazione nella fattispecie prevista dall’articolo 379 c.p., per fatto avvenuto nel marzo 1988, dichiara non doversi procedere nei confronti di Schiavone Pasquale, per estinzione del reato dovuta ad intervenuta prescrizione ;

- letti gli artt. 529 e 649 c.p.p. dichiara non doversi procedere nei confronti dell’imputato Venosa Raffaele, per precedente giudicato, rappresentato dalla sentenza emessa dal Tribunale in sede in data 19.2.’99, divenuta irrevocabile in data 25.10.’02 ;

- letto l’articolo 530 c.p.p. assolve, sempre in relazione al suddetto capo n.1, gli imputati :
Caterino Agostino, Coppola Michele, Corvino Domenico, Corvino Giovanni, Corvino Mario, Coviello Nicola, Cristiano Maria, Di Tella Raffaele, Diana Dionigi, Fontana Pietro, Graniglia Cosimo, Lanza Benito, Mazzara Amedeo, Natale Alfonso, Natale Antonio, Natale Leopoldo, Petrillo Tommaso Raffaele, Schiavone Alfonso del ’48, Schiavone Nicola e Pirolo Pasquale, perché il fatto non sussiste; nonché assolve sempre in relazione al capo 1, : per il periodo intercorso tra il febbraio ’91 ed il dicembre ’96 l’imputato Darione Gaetano; per il periodo intercorso tra il marzo ’91 ed il dicembre ’96 gli imputati Cecoro Giovanni e Cecoro Raffaele; per il periodo intercorso tra l’anno 1990 ed il dicembre 1996 l’imputato Dell’Anna Lucio; per il periodo intercorso tra il luglio del ’92 ed il dicembre del ’96 l’imputato Mincione Giovanni Giuseppe Pasquale; per il periodo intercorso tra il luglio ’95 ed il dicembre ’96 l’imputato Feliciello Domenico; per il periodo intercorso tra il luglio’92 ed il dicembre ’96 l’imputato Schiavone Carmine, perché il fatto non sussiste.

Dichiara, altresì, sempre in relazione a tale capo n.1 , non doversi procedere nei confronti degli imputati : Arrichiello Raffaele, Caterino Sebastiano, Cecoro Salvatore, De Falco Antonio, Di Chiara Gennaro, Diana Costantino, Passarelli Dante, Pezzella Francesco, Pellegrino Valentino (anche per gli altri capi contestati nn. 25,26,27,28 e 29) e Russo Maurizio ( anche per gli altri capi contestati nn. 33,34, 35,36, 57,58 e 59 ) ai sensi dell’art. 531 c.p.p. per sopravvenuta estinzione del reato dovuta alla morte degli imputati.

In relazione ai capi n. 2 e 3 (sequestro ed omicidio commesso ai danni di Pignata Giuliano ):
- letto l’articolo 533 c.p.p. afferma la penale responsabilità dell’ imputato : Schiavone Francesco di Luigi (del ’53) ;
- letto l’articolo 530 c.p.p. assolve gli imputati : Bardellino Ernesto, Caterino Giuseppe, Caterino Mario, Iovine Antonio, Schiavone Francesco di Nicola (del ’54) e Quadrano Giuseppe (quest’ultimo limitatamente al capo n.2) , per non aver commesso il fatto .

In relazione al capo n. 4 , (occultamento del cadavere di Pignata Giuliano commesso nel gennaio ’88) così riqualificata l’originaria imputazione, in quella prevista dall’art.412 c.p., nonché esclusa la circostanza aggravante di cui all’art.61 n.2 c.p. :
- letto l’art.531 c.p.p. dichiara non doversi procedere nei confronti di Schiavone Francesco di Luigi (del ’53) per estinzione del reato dovuta ad intervenuta prescrizione ;
- letto l’art. 530 c.p.p. assolve gli imputati : Bardellino Ernesto, Caterino Giuseppe, Caterino Mario, Schiavone Francesco di Nicola (del ’54), Quadrano Giuseppe e Iovine Antonio, per non aver commesso il fatto

In relazione al capo n. 5 (occultamento del cadavere di Pignata Giuliano, commesso nel maggio ’88) : letto l’art.531 c.p.p. dichiara, esclusa la circostanza aggravante di cui all’art.61 n.2 c.p., non doversi procedere nei confronti di Schiavone Francesco di Nicola (del ’54), Schiavone Francesco di Luigi (del ’53), Quadrano Giuseppe, Iovine Antonio, D’Alessandro Cipriano, Diana Raffaele, Caterino Giuseppe e Schiavone Walter per intervenuta prescrizione.

In relazione al capo n. 6 (omicidio commesso ai danni di Bardellino Antonio ) :
- letto l’art.533 c.p.p. afferma la penale responsabilità dell’ imputato : Schiavone Francesco di Nicola (del ’54);
- letto l’articolo 530 c.p.p. assolve gli imputati : Schiavone Francesco di Luigi (del ’53), Caterino Giuseppe, Diana Raffaele, D’Alessandro Cipriano, Iovine Antonio, Schiavone Walter e Zagaria Vincenzo per non aver commesso il fatto.

In relazione ai capi n. 7 e n. 9 (omicidio e sequestro di persona commesso ai danni di Salzillo Paride):
- letto l’art.533 c.p.p. afferma la penale responsabilità degli imputati :Schiavone Francesco di Nicola (del ’54), Schiavone Francesco di Luigi (del ’53), Caterino Giuseppe, Diana Raffaele, D’Alessandro Cipriano, Iovine Antonio, Schiavone Walter e Zagaria Vincenzo.
In relazione, altresì, al solo capo n.9, letto l’art.533 c.p.p. afferma la penale responsabilità di Quadrano Giuseppe, stante l’intervenuto stralcio per il capo n.7 .

In relazione al capo n.8 (occultamento del cadavere di Salzillo Paride) : letto l’art.531 c.p.p. dichiara, esclusa la circostanza attenuante di cui all’art.61 n.2 c.p., non doversi procedere nei confronti di Schiavone Francesco di Nicola (del ’54), Schiavone Francesco di Luigi (del ’53), Caterino Giuseppe, Diana Raffaele, D’Alessandro Cipriano, Iovine Antonio, Schiavone Walter, Zagaria Vincenzo e Quadrano Giuseppe per intervenuta prescrizione .

In relazione ai capi n. 10 – 11 – 12 (omicidio Piccolo Pasquale, tentato omicidio Parente Raffaele e reati connessi) :
- letto l’art.533 afferma la penale responsabilità degli imputati : Schiavone Francesco di Nicola (del ’54), Bidognetti Francesco, De Simone Dario e Zara Alfredo;
- letto l’articolo 530 c.p.p. assolve gli imputati : Schiavone Carmine e Zagaria Vincenzo, per non aver commesso il fatto.

In relazione ai capi nn. 13 – 14 – 15 – 16 (omicidio Salzillo Antonio del ‘61 e Pardea Michele, tentato omicidio Salzillo Antonio del ‘59, Di Bona Michele, Di Donato Giuseppe, Sparaco Giovanni, De Luca Sergio, Mandesi Giovanni e reati connessi) :
- letto l’art.533 c.p.p. afferma la penale responsabilità degli imputati : Schiavone Francesco di Nicola (del ’54), Schiavone Francesco di Luigi (del ’53), De Simone Dario, Russo Giuseppe, Caterino Giuseppe, Diana Raffaele, D’Alessandro Cipriano e Zagaria Vincenzo, con la sola esclusione della parte della imputazione relativa all’omicidio di Salzillo Antonio del ’61 ;
- letto l’art.530 c.p.p. assolve gli imputati Schiavone Carmine e Reccia Stefano da tali imputazioni qui descritte , per non aver commesso il fatto, nonché assolve Schiavone Francesco di Nicola (del ’54), Schiavone Francesco di Luigi (del ’53), De Simone Dario, Russo Giuseppe, Caterino Giuseppe, Diana Raffaele, D’Alessandro Cipriano e Zagaria Vincenzo dalla sola parte delle imputazioni relativa all’omicidio di Salzillo Antonio del ’61, per non aver commesso il fatto.

In relazione ai capi nn. 17 – 18 – 19 – 20 (omicidio Tone Hassen Ben Alì e reati connessi ) :
- letto l’art.533 c.p.p. afferma la penale responsabilità degli imputati : Schiavone Francesco di Luigi (del ’53), Russo Giuseppe e Schiavone Walter ;
- letto l’art.530 c.p.p. assolve gli imputati : Schiavone Francesco di Nicola (del ’54), Bidognetti Francesco, Schiavone Carmine e Caterino Mario, per non aver commesso il fatto.

In relazione al capo n. 21 (sequestro di persona commesso ai danni di Schiavone Rosario e Palma Giancarlo) :
- letto l’art.533 c.p.p. afferma la penale responsabilità degli imputati : Schiavone Francesco di Nicola (del ’54), Schiavone Carmine e Schiavone Francesco di Luigi (del ’53) ;
- letto l’art.530 c.p.p. assolve l’imputato Schiavone Walter, per non aver commesso il fatto.

In relazione al capo n. 22 (estorsione commessa ai danni di Grimaldi Pasquale ) :
- letto l’art.530 c.p.p. assolve gli imputati : Schiavone Carmine, Schiavone Walter e Caterino Mario perché il fatto non sussiste.

In relazione ai capi n. 23 e 24 (omicidio commesso ai danni di Pagano Antonio, Mennillo Giuseppe, Orsi Giuseppe e Gagliardi Giuseppe e reati connessi ) :
- letto l’art.533 c.p.p. afferma la penale responsabilità degli imputati : Schiavone Francesco di Nicola (del ’54), Bidognetti Francesco, Diana Raffaele, Iovine Antonio, Caterino Giuseppe, Caterino Mario, Schiavone Carmine, Schiavone Francesco di Luigi (del ’53), Schiavone Walter e Russo Giuseppe ;
- letto l’articolo 530 c.p.p. assolve gli imputati : Diana Luigi, Zagaria Vincenzo, Basco Antonio, Apicella Pasquale, Panaro Sebastiano, Salzillo Bruno e Schiavone Vincenzo, per non aver commesso il fatto.

In relazione ai capi n. 25 – 26 – 27 – 28 – 29 (omicidio D’Alessandro Andrea, tentato omicidio Di Grazia Paolo e reati connessi ) :
- letto l’art.533 c.p.p. afferma la penale responsabilità degli imputati De Simone Dario, Biondino Francesco, Di Gaetano Antonio, Marano Giorgio, Lucariello Orlando e Di Tella Alberto (quest’ultimo ad esclusione del capo 25 su cui è intervenuto stralcio) ;
- letto l’art.530 c.p.p. assolve l’imputato Zagaria Vincenzo, per non aver commesso il fatto .

In relazione ai capi n. 30 – 31 – 32 (omicidio De Falco Vincenzo e reati connessi ) :
- letto l’art.533 c.p.p. afferma la penale responsabilità degli imputati : Schiavone Francesco di Nicola (del ’54), Bidognetti Francesco, Schiavone Walter, Zagaria Michele, Caterino Giuseppe, Panaro Sebastiano, Di Bona Franco, Diana Luigi, Caterino Mario, Venosa Luigi, De Luca Corrado e Apicella Pasquale;
- letto l’articolo 530 c.p.p. assolve gli imputati : Basco Antonio, Mauriello Francesco, Schiavone Vincenzo, Della Corte Vincenzo e Reccia Stefano per non aver commesso il fatto .

In relazione ai capi n. 33 e 34 (tentato omicidio De Falco Giuseppe e Pacifico Dionigi e reati connessi) :
- letto l’art.533 c.p.p. afferma la penale responsabilità degli imputati : Schiavone Walter e D’Alessandro Cipriano ;
- letto l’articolo 530 c.p.p. assolve gli imputati : Caterino Giuseppe, Zagaria Michele, Schiavone Carmine, Reccia Stefano e Mauriello Francesco, per non aver commesso il fatto.

In relazione ai capi n. 35 e 36 (omicidio Diana Liliano e reati connessi ) :
- letto l’art.533 c.p.p. afferma la penale responsabilità degli imputati : D’Alessandro Cipriano e Martinelli Enrico:
- letto l’articolo 530 c.p.p. assolve gli imputati : Schiavone Walter, Caterino Giuseppe, Zagaria Michele, Schiavone Carmine, Reccia Stefano e Mauriello Francesco, per non aver commesso il fatto.

In relazione ai capi n. 37 – 38 – 39 – 40 – 41 – 42 – 43 (tentato omicidio Caterino Sebastiano e Maisto Vincenzo, e reati connessi ) :
- letto l’art.533 c.p.p. afferma la penale responsabilità degli imputati : Schiavone Walter, Pezzella Nicola, Martinelli Enrico, Basco Antonio, Schiavone Carmine e Iovine Antonio (quest’ultimo imputato per il solo capo 37) ;
- letto l’articolo 530 c.p.p. assolve gli imputati : D’Alessandro Cipriano, Compagnone Francesco, Caterino Giuseppe, Zagaria Michele, Letizia Domenico del ’33 e Coppola Antonio, per non aver commesso il fatto.


In relazione al capo n.44 :
- letto l’art.531 c.p.p. dichiara non doversi procedere nei confronti degli imputati Schiavone Walter, Pezzella Nicola, Martinelli Enrico, Basco Antonio e Schiavone Carmine per estinzione del reato dovuta ad intervenuta prescrizione;
- letto l’art.530 c.p.p. assolve gli imputati D’Alessandro Cipriano, Compagnone Francesco, Caterino Giuseppe, Zagaria Michele, Letizia Domenico del ’33 e Coppola Antonio, per non aver commesso il fatto

In relazione al capo n.45 (resistenza aggravata) :
- letto l’art.533 c.p.p. afferma la penale responsabilità degli imputati : Schiavone Walter, Pezzella Nicola, Martinelli Enrico, Basco Antonio ;
- letto l’art. 530 c.p.p. assolve l’imputato D’Alessandro Cipriano, per non aver commesso il fatto.

In relazione ai capi n. 46 – 47 – 48 – 49 – 50 (tentata estorsione aggravata e reati connessi, contestati al solo imputato Venosa Luigi ): letto l’art.533 c.p.p afferma la penale responsabilità dell’imputato Venosa Luigi per i capi 46,47 e 48 riuniti dal vincolo della continuazione, nonché letto l’art.531 cp.p. dichiara, per i capi 49 e 50, non doversi procedere nei confronti dell’imputato Venosa Luigi per estinzione del reato dovuta ad intervenuta prescrizione.

In relazione ai capi n. 51 – 52 e 53 (tentato omicidio commesso ai danni di Venosa Luigi il 21.7.’91 e reati connessi ) :
- letto l’art.533 c.p.p. afferma la penale responsabilità dell’ imputato :Schiavone Walter, per tutti e tre i capi, nonché afferma la penale responsabilità dell’imputato Basco Antonio in riferimento ai soli capi 52 e 53, stante l’intervenuto stralcio per il capo 51;
- letto l’articolo 530 c.p.p. assolve gli imputati : De Simone Dario, Zagaria Vincenzo, Zara Alfredo, Reccia Stefano, D’Alessandro Cipriano e Pagano Giuseppe per non aver commesso il fatto.

In relazione ai capi n. 54 – 55 e 56 (omicidio Riccardo Angelo e reati connessi) :
- letto l’art.533 c.p.p. afferma la penale responsabilità dell’imputato Venosa Luigi.

In relazione ai capi n. 57 – 58 e 59 (omicidio De Falco Giuseppe e Mancini Caterina, e reati connessi) :
- letto l’art.533 c.p.p. afferma la penale responsabilità degli imputati : Schiavone Francesco di Nicola (del ’54) e Bidognetti Francesco;
- letto l’articolo 530 c.p.p. assolve gli imputati : Panaro Sebastiano, Salzillo Bruno, Schiavone Francesco di Luigi (del ’53), Schiavone Walter, Pezzella Nicola, Caterino Giuseppe, Zagaria Michele, D’Alessandro Cipriano, Schiavone Carmine, Reccia Stefano, Mauriello Francesco e Pagano Giuseppe, per non aver commesso il fatto .

In relazione al capo n. 61 (detenzione e porto di una pistola, contestato a Di Tella Alberto e Quadrano Giuseppe ) : letto l’art.533 c.p.p. afferma la penale responsabilità degli imputati Di Tella Alberto e Quadrano Giuseppe.

In relazione al capo n. 62 (favoreggiamento aggravato, contestato ai soli Gagliardi Mario e Gagliardi Nicola ) :
- letto l’art.533 c.p.p. afferma la penale responsabilità dell’imputato Gagliardi Nicola ;
- letto l’art.530 c.p.p. assolve l’imputato Gagliardi Mario ;

In relazione al capo n. 63 - favoreggiamento aggravato , contestato al solo Di Caterino Mario, : letto l’art.531 c.p.p. dichiara non doversi procedere nei confronti di detto imputato per estinzione del reato dovuta ad intervenuta prescrizione ;

In relazione al capo n. 66 (detenzione di quattro caricatori per mitra, contestato al solo Schiavone Francesco del ’54) : letto l’art.531 c.p.p. dichiara non doversi procedere nei confronti di detto imputato per estinzione del reato dovuta ad intervenuta prescrizione.
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Per l’effetto, condanna, visti gli artt. 533 co.2 e 535 c.p.p., nonché gli artt. 6, 23, 28, 29, 32, 36, 64, 69, 71, 72, 73, 78, 81 e 133 c.p., nonché ribadita, per il capo n.1, l’avvenuta esclusione della circostanza aggravante di cui all’art. 416bis co.6 c.p. :
- Abbate Antonio, per il capo 1, riconosciuta la circostanza attenuante di cui all’art.8 legge 203 del ’91, alla pena di anni quattro di reclusione, con interdizione dai pubblici uffici per anni cinque ;
- Alfiero Nicola, per il capo n.1, alla pena di anni cinque di reclusione, con interdizione perpetua dai pubblici uffici ;
- Alfiero Vincenzo, per il capo n.1, alla pena di anni cinque di reclusione con interdizione perpetua dai pubblici uffici ;
- Apicella Dante, per il capo n.1, alla pena di anni quattro di reclusione, con interdizione dai pubblici uffici per anni cinque ;
- Apicella Pasquale, per il capo n.1, alla pena di anni dieci di reclusione, per i capi 30-31-32 riuniti dal vincolo della continuazione, con la circostanza attenuante di cui all’art.62 bis c.p. equivalente alle aggravanti contestate, alla pena di anni venticinque di reclusione e, pertanto, visti gli artt. 73 e 78 c.p., determina la pena in anni trenta di reclusione, con interdizione perpetua dai pubblici uffici;
- Autiero Andrea, per il capo n.1, alla pena di anni dieci di reclusione, con interdizione perpetua dai pubblici uffici ;
- Basco Antonio, per il capo n.1, alla pena di anni dieci di reclusione, per i capi da 37 a 45 e per i capi 52 e 53, riuniti dal vincolo della continuazione, alla pena di anni sedici di reclusione e, pertanto, determina la pena in anni ventisei di reclusione, con interdizione perpetua dai pubblici uffici;
- Bianco Augusto, per il capo n.1, alla pena di anni nove di reclusione, con interdizione perpetua dai pubblici uffici ;
- Bidognetti Domenico, per il capo n.1, alla pena di anni dieci di reclusione, con interdizione perpetua dai pubblici uffici ;
- Bidognetti Francesco, per il capo n.1, alla pena di anni quindici di reclusione; per i capi 10,11,12, 23 e 24 riuniti dal vincolo della continuazione, alla pena dell’ergastolo con isolamento diurno per anni uno e mesi sei; per i capi 30, 31, 32, 57, 58 e 59, riuniti dal vincolo della continuazione, alla pena dell’ergastolo con isolamento diurno per anni uno e mesi sei, e pertanto, visto l’art.72 c.p. determina la pena in quella dell’ergastolo con isolamento diurno per anni tre, con interdizione perpetua dai pubblici uffici, interdizione legale e decadenza dalla potestà dei genitori ;
- Biondino Francesco , per il capo n.1, alla pena di anni dodici di reclusione, per i capi da 25 a 29 (riuniti dal vincolo della continuazione) alla pena dell’ergastolo con isolamento diurno per mesi quattro, e, pertanto, visto l’art.72 c.p. determina la pena in quella dell’ergastolo con isolamento diurno per anni uno, con interdizione perpetua dai pubblici uffici, interdizione legale e decadenza dalla potestà dei genitori ;
- Cacciapuoti Alfonso, per il capo n.1, alla pena di anni tre di reclusione quale aumento ex art.81 cpv. cp. sulla pena già inflitta con sentenza Trib. S.Maria C.V. del 29.4.’86, con interdizione dai pubblici uffici per anni cinque ;
- Carannante Francesco, per il capo n.1, alla pena di anni nove di reclusione, con interdizione perpetua dai pubblici uffici ;
- Caterino Giuseppe, per il capo n.1, alla pena di anni quattordici di reclusione, per i capi 7,9,13,14,15,16,23,24 riuniti dal vincolo della continuazione alla pena dell’ergastolo con isolamento diurno per anni due; per i capi 30,31 e 32 riuniti dal vincolo della continuazione alla pena dell’ergastolo, e, pertanto, visto l’art.72 c.p. determina la pena in quella dell’ergastolo con isolamento diurno per anni tre , con interdizione perpetua dai pubblici uffici, interdizione legale e decadenza dalla potestà dei genitori ;
- Caterino Mario, per il capo n.1, alla pena di anni dieci di reclusione, per i capi 23 e 24 riuniti dal vincolo della continuazione e ritenuta sussistente la circostanza attenuante di cui all’art. 62 bis c.p. equivalente alle aggravanti contestate alla pena di anni venticinque di reclusione; per i capi 30,31 e 32 alla pena dell’ergastolo, e, pertanto, visto l’art.72 c.p. determina la pena in quella dell’ergastolo con isolamento diurno per anni due , con interdizione perpetua dai pubblici uffici, interdizione legale e decadenza dalla potestà dei genitori ;
- Caterino Nicola , per il capo n.1, alla pena di anni dieci di reclusione, con interdizione perpetua dai pubblici uffici ;
- Cecoro Giovanni, per il capo n.1 – così come riqualificato – alla pena di anni quattro di reclusione, con interdizione dai pubblici uffici per anni cinque ;
- Cecoro Raffaele, per il capo n.1 – così come riqualificato e concesse le circostanze attenuanti generiche equivalenti – alla pena di anni tre di reclusione, con interdizione dai pubblici uffici per anni cinque ;
-Compagnone Francesco, per il capo n.1, alla pena di anni sette di reclusione, con interdizione perpetua dai pubblici uffici ;
- Conte Andrea, per il capo n.1, alla pena di anni sei di reclusione, con interdizione perpetua dai pubblici uffici ;
-Conte Vincenzo, per il capo n.1, alla pena di anni sei di reclusione, con interdizione perpetua dai pubblici uffici ;
-Coppola Antonio, per il capo n.1, alla pena di anni quattro di reclusione, con interdizione dai pubblici uffici per anni cinque ;
-Coppola Egidio, per il capo n.1, alla pena di anni sette di reclusione, con interdizione perpetua dai pubblici uffici ;
- Corvino Romolo, per il capo n.1, alla pena di anni nove di reclusione, con interdizione perpetua dai pubblici uffici ;
- Corvino Ulderico, per il capo n.1, alla pena di anni quattro di reclusione, con interdizione dai pubblici uffici per anni cinque;
- D’Alessandro Cipriano, per il capo n.1, alla pena di anni dieci di reclusione, per i capi 7,9 13,14,15,16 riuniti dal vincolo della continuazione, alla pena dell’ergastolo con isolamento diurno per anni uno e mesi sei ; per i capi 33,34,35,36 alla pena dell’ergastolo con isolamento diurno per mesi dieci e pertanto, visto l’art.72 c.p. determina la pena in quella dell’ergastolo con isolamento diurno per anni due e mesi dieci, con interdizione perpetua dai pubblici uffici, interdizione legale e decadenza dalla potestà dei genitori ;
- Darione Gaetano, per il capo n.1, alla pena di anni quattro di reclusione, con interdizione dai pubblici uffici per anni cinque;
- De Luca Corrado, per il capo n.1, alla pena di anni nove di reclusione, per i capi 30,31 e 32, riuniti dal vincolo della continuazione e e ritenuta sussistente la circostanza attenuante di cui all’art. 62 bis c.p. equivalente alle aggravanti contestate alla pena di anni venticinque di reclusione, e, pertanto, visti gli artt. 73 e 78 c.p., determina la pena in anni trenta di reclusione, con interdizione perpetua dai pubblici uffici ;
- De Rosa Nicola, per il capo n.1- così come qualificato-, alla pena di anni quattro di reclusione, con interdizione dai pubblici uffici per anni cinque;
- De Simone Dario, per il capo n.1, riconosciuta la circostanza attenuante di cui all’art.8 legge 203 del ’91, alla pena di anni quattro di reclusione; per i capi 10,11,12,13,14,15,16 e da 25 a 29, riuniti dal vincolo della continuazione, riconosciuta la circostanza attenuante di cui all’art.8 legge 203 del ’91, alla pena di anni quindici di reclusione e, pertanto, determina la pena in anni diciannove di reclusione, con interdizione perpetua dai pubblici uffici ;
- Dell’Anna Lucio, per il capo n.1- così come qualificato-, alla pena di anni quattro di reclusione, con interdizione dai pubblici uffici per anni cinque;
- Della Corte Giovanni, per il capo n.1, alla pena di anni nove di reclusione, con interdizione perpetua dai pubblici uffici ;
- Della Corte Vincenzo, per il capo n.1, alla pena di anni tre e mesi sei di reclusione, quale aumento ex art.81 cpv. cp. sulla pena già inflitta con sentenza Trib. S.Maria C.V. del 29.4.’86, con interdizione dai pubblici uffici per anni cinque;
- Di Bona Franco, per il capo n.1, riconosciuta la circostanza attenuante di cui all’art.8 legge 203 del ’91, alla pena di anni quattro di reclusione, per i capi 30,31 e 32 riuniti dal vincolo della continuazione, riconosciuta la circostanza attenuante di cui all’art.8 legge 203 del ’91, alla pena di anni dodici di reclusione e, pertanto, determina la pena in anni sedici di reclusione, con interdizione perpetua dai pubblici uffici ;
- Di Gaetano Antonio, per il capo n.1, alla pena di anni nove di reclusione, per i capi da 25 a 29 (riuniti dal vincolo della continuazione) all’ergastolo con isolamento diurno per mesi quattro, e, pertanto, visto l’art.72 c.p. determina la pena in quella dell’ergastolo con isolamento diurno per mesi nove , con interdizione perpetua dai pubblici uffici, interdizione legale e decadenza dalla potestà dei genitori ;
-Di Tella Alberto, per il capo n.1, riconosciuta la circostanza attenuante di cui all’art.8 legge 203 del ’91, alla pena di anni quattro di reclusione, per i capi da 26 a 29 e per il capo 61 riuniti dal vincolo della continuazione, riconosciuta la circostanza attenuante di cui all’art.8 legge 203 del ’91, alla pena di anni otto di reclusione e, pertanto, determina la pena in anni dodici di reclusione, con interdizione perpetua dai pubblici uffici ;
- Diana Antonio, per il capo n.1, alla pena di anni nove di reclusione, con interdizione perpetua dai pubblici uffici ;
- Diana Giuseppe, per il capo n.1, alla pena di anni nove di reclusione, con interdizione perpetua dai pubblici uffici ;
- Diana Luigi, per il capo n.1, alla pena di anni nove di reclusione, per i capi 30-31-32 (riuniti dal vincolo della continuazione) all’ ergastolo e, pertanto, visto l’art.72 c.p. determina la pena in quella dell’ergastolo con isolamento diurno per mesi sette, con interdizione perpetua dai pubblici uffici, interdizione legale e decadenza dalla potestà dei genitori ;
- Diana Raffaele, per il capo n.1, alla pena di anni dodici di reclusione, per i capi 7,9,13,14,15,16,23 e 24 riuniti dal vincolo della continuazione alla pena dell’ergastolo con isolamento diurno per anni due, e pertanto, visto l’art.72 c.p. determina la pena in quella dell’ergastolo con isolamento diurno per anni due e mesi otto , con interdizione perpetua dai pubblici uffici, interdizione legale e decadenza dalla potestà dei genitori ;
- Feliciello Domenico, per il capo n.1, alla pena di anni dieci di reclusione, con interdizione perpetua dai pubblici uffici ;
- Ferraiuolo Alfonso, per il capo n.1, alla pena di anni cinque di reclusione, con interdizione perpetua dai pubblici uffici ;
- Ferraro Sebastiano, per il capo n.1, alla pena di anni quattro di reclusione, con interdizione dai pubblici uffici per anni cinque ;
- Ferriero Giovanni, per il capo n.1, riconosciuta la circostanza attenuante di cui all’art.8 legge 203 del ’91, alla pena di anni quattro di reclusione, con interdizione dai pubblici uffici per anni cinque ;
- Gagliardi Nicola, per il capo n.62, concesse le circostanze attenuanti generiche equivalenti, alla pena di anni tre di reclusione, con interdizione dai pubblici uffici per anni cinque ;
- Guerra Giuseppe Nazario, per il capo n.1, alla pena di anni sei di reclusione, con interdizione dai perpetua dai pubblici uffici ;
- Iorio Gaetano, per il capo n.1, così come qualificato, alla pena di anni quattro di reclusione, con interdizione dai pubblici uffici per anni cinque ;
- Iovine Antonio, per il capo n.1, alla pena di anni quattordici di reclusione, per i capi 7,9, 23 e 24 riuniti dal vincolo della continuazione alla pena dell’ergastolo con isolamento diurno per anni due, per il capo 37 alla pena di anni dodici di reclusione e pertanto, visto l’art.72 c.p. determina la pena in quella dell’ergastolo con isolamento diurno per anni tre, con interdizione perpetua dai pubblici uffici, interdizione legale e decadenza dalla potestà dei genitori ;
- Iovine Mario del ’59, per il capo n.1, esclusa l’ipotesi del comma 2 e riqualificata in quella prevista dai commi 1 e 4 dell’art.416 bis, alla pena di anni sette di reclusione, con interdizione perpetua dai pubblici uffici ;
- Letizia Domenico del ’33, per il capo n.1 – così come qualificato -, alla pena di anni quattro di reclusione, con interdizione dai pubblici uffici per anni cinque ;
- Letizia Domenico del ’46, per il capo n.1 – così come qualificato -, alla pena di anni quattro di reclusione, con interdizione dai pubblici uffici per anni cinque ;
- Ligato Raffaele, per il capo n.1, alla pena di anni nove di reclusione, con interdizione perpetua dai pubblici uffici ;
- Lucariello Orlando, per il capo n.1, alla pena di anni sei di reclusione, per i capi da 25 a 29 (riuniti dal vincolo della continuazione) alla pena dell’ ergastolo con isolamento diurno per mesi quattro e, pertanto, visto l’art.72 c.p. determina la pena in quella dell’ergastolo con isolamento diurno per mesi otto, con interdizione perpetua dai pubblici uffici, interdizione legale e decadenza dalla potestà dei genitori ;
- Marano Giorgio, per il capo n.1, alla pena di anni nove di reclusione, per i capi da 25 a 29 (riuniti dal vincolo della continuazione) all’ ergastolo con isolamento diurno per mesi quattro e, pertanto, visto l’art.72 c.p. determina la pena in quella dell’ergastolo con isolamento diurno per mesi nove, con interdizione perpetua dai pubblici uffici, interdizione legale e decadenza dalla potestà dei genitori ;
- Martinelli Enrico, per il capo n.1, alla pena di anni dieci di reclusione, per i capi da 35 a 45 (riuniti dal vincolo della continuazione) all’ergastolo con isolamento diurno per mesi tre e, pertanto, visto l’art.72 c.p. determina la pena in quella dell’ergastolo con isolamento diurno per anni uno e mesi tre, con interdizione perpetua dai pubblici uffici, interdizione legale e decadenza dalla potestà dei genitori ;
- Mauriello Francesco, per il capo n.1, alla pena di anni nove di reclusione, con interdizione perpetua dai pubblici uffici ;
- Mercurio Guido, per il capo n.1, alla pena di anni dodici di reclusione, con interdizione perpetua dai pubblici uffici;
- Mincione Giovanni Giuseppe Pasquale, per il capo n.1 – così come qualificato –, concesse le circostanze attenuanti generiche prevalenti, alla pena di anni due di reclusione ;
- Morrone Pasquale, per il capo n.1, alla pena di anni dodici di reclusione, con interdizione perpetua dai pubblici uffici ;
- Natale Giuseppe, per il capo n.1, alla pena di anni sei di reclusione, con interdizione perpetua dai pubblici uffici ;
- Pagano Giuseppe, per il capo n.1, riconosciuta la circostanza attenuante di cui all’art.8 legge 203 del ’91, alla pena di anni quattro di reclusione, con interdizione dai pubblici uffici per anni cinque ;
- Panaro Sebastiano, per il capo n.1, alla pena di anni dieci di reclusione, per i capi 30-31-32 (riuniti dal vincolo della continuazione) alla pena dell’ ergastolo e, pertanto, visto l’art.72 c.p. determina la pena in quella dell’ergastolo, con isolamento diurno per mesi dieci, con interdizione perpetua dai pubblici uffici, interdizione legale e decadenza dalla potestà dei genitori ;
- Papa Giuseppe, per il capo n.1, alla pena di anni dodici di reclusione, con interdizione perpetua dai pubblici uffici;
- Pedana Raffaele, per il capo n.1, alla pena di anni otto di reclusione, con interdizione perpetua dai pubblici uffici ;
- Pezzella Nicola, per il capo n.1, alla pena di anni nove di reclusione, per i capi da 37 a 45 alla pena di anni sedici di reclusione e, pertanto, determina la pena in anni venticinque di reclusione, con interdizione perpetua dai pubblici uffici ;
- Picca Aldo, per il capo n.1, alla pena di anni sette di reclusione, con interdizione perpetua dai pubblici uffici ;
- Quadrano Giuseppe, per il capo n.1, riconosciuta la circostanza attenuante di cui all’art.8 legge 203 del ’91, alla pena di anni quattro di reclusione, per i capi 9 e 61 riuniti dal vincolo della continuazione e riconosciuta la medesima attenuante alla pena di anni tre di reclusione e, pertanto, determina la pena in anni sette di reclusione, con interdizione perpetua dai pubblici uffici ;
- Reccia Stefano, per il capo n.1, alla pena di anni otto di reclusione, con interdizione perpetua dai pubblici uffici ;
- Russo Giuseppe, per il capo n.1, alla pena di anni dodici di reclusione, per i capi 13,14,15,16,23 e 24 riuniti dal vincolo della continuazione alla pena dell’ergastolo con isolamento diurno per anni uno e mesi tre, per i capi 17,18,19,20 alla pena dell’ergastolo con isolamento diurno per mesi sei e, pertanto, visto l’art.72 c.p. determina la pena in quella dell’ergastolo, con isolamento diurno per anni due e mesi dieci, con interdizione perpetua dai pubblici uffici, interdizione legale e decadenza dalla potestà dei genitori ;
- Salzillo Bruno, per il capo n.1, alla pena di anni sette di reclusione, con interdizione perpetua dai pubblici uffici ;
- Schiavone Alfonso del ’71, per il capo n.1, alla pena di anni cinque di reclusione, con interdizione perpetua dai pubblici uffici ;
- Schiavone Antonio, per il capo n.1- così come qualificato -, alla pena di anni quattro di reclusione, con interdizione dai pubblici uffici per anni cinque ;
- Schiavone Carmine, per il capo n.1 esclusa l’ipotesi del comma 2 e riqualificata in quella prevista dai commi 1 e 4 dell’art.416 bis , nonché riconosciuta la circostanza attenuante di cui all’art.8 legge 203 del ’91, alla pena di anni quattro di reclusione, per i capi 21, 23,24 e da 37 a 45 riuniti dal vincolo della continuazione e riconosciuta la circostanza attenuante di cui all’art.8 legge 203 del ’91 alla pena di anni dieci di reclusione, e, pertanto determina la pena in anni quattordici di reclusione, con interdizione perpetua dai pubblici uffici ;
- Schiavone Eliseo, per il capo n.1, alla pena di anni cinque di reclusione, con interdizione perpetua dai pubblici uffici ;
- Schiavone Francesco di Nicola (del ’54), per il capo n.1, alla pena di anni quindici di reclusione, per i capi 6, 7,9, 10,11,12, 13,14,15,16, 23 e 24 riuniti dal vincolo della continuazione, alla pena dell’ergastolo con isolamento diurno per anni due e mesi dieci, per i capi 30,31,32, 57,58,59 riuniti dal vincolo della continuazione, alla pena dell’ergastolo con isolamento diurno per anni due e mesi sei, e, pertanto, visto l’art.72 c.p. determina la pena in quella dell’ergastolo, con isolamento diurno per anni tre, con interdizione perpetua dai pubblici uffici, interdizione legale e decadenza dalla potestà dei genitori ;
- Schiavone Francesco di Luigi (del ’53), per il capo n.1, alla pena di anni quattordici di reclusione, per i capi 2 e 3 riuniti dal vincolo della continuazione alla pena dell’ergastolo, per i capi 7,9, 13,14,15,16, 23 e 24 riuniti dal vincolo della continuazione alla pena dell’ergastolo con isolamento diurno per anni due, per i capi da 17 a 21 riuniti dal vincolo della continuazione all’ergastolo con isolamento diurno per mesi sei e, pertanto, visto l’art.72 c.p. determina la pena in quella dell’ergastolo, con isolamento diurno per anni tre, con interdizione perpetua dai pubblici uffici, interdizione legale e decadenza dalla potestà dei genitori ;
- Schiavone Mario, per il capo n.1, alla pena di anni sei di reclusione, con interdizione perpetua dai pubblici uffici ;
-Schiavone Saverio Paolo, per il capo n.1 – così come qualificato – alla pena di anni quattro di reclusione, con interdizione dai pubblici uffici per anni cinque ;
- Schiavone Vincenzo, per il capo n.1, alla pena di anni quattro di reclusione, con interdizione dai pubblici uffici per anni cinque ;
-Schiavone Walter, per il capo n.1, alla pena di anni quattordici di reclusione; per i capi 7,9, 23,24 riuniti dal vincolo della continuazione alla pena dell’ergastolo con isolamento diurno per mesi sei ; per i capi da 17 a 20 riuniti dal vincolo della continuazione alla pena dell’ergastolo con isolamento diurno per mesi quattro ; per i capi da 30 a 34, da 37 a 45 e da 51 a 53 riuniti dal vincolo della continuazione, alla pena dell’ergastolo con isolamento diurno per anni uno e mesi due, e , pertanto, visto l’art.72 c.p. determina la pena in quella dell’ergastolo, con isolamento diurno per anni tre, con interdizione perpetua dai pubblici uffici, interdizione legale e decadenza dalla potestà dei genitori ;
- Sestile Salvatore, per il capo n.1 – così come qualificato – concesse le circostanze attenuanti generiche equivalenti, alla pena di anni tre di reclusione, con interdizione dai pubblici uffici per anni cinque ;
-Spierto Pasquale, per il capo n.1, alla pena di anni nove di reclusione, con interdizione perpetua dai pubblici uffici ;
- Statuto Rodolfo, per il capo n.1- così come qualificato -, alla pena di anni quattro di reclusione, con interdizione dai pubblici uffici per anni cinque ;
- Vargas Pasquale, per il capo n.1, alla pena di anni dodici di reclusione, con interdizione perpetua dai pubblici uffici ;
- Venosa Luigi, per il capo n.1, alla pena di anni tredici di reclusione; per i capi 30,31 e 32 riuniti dal vincolo della continuazione e ritenuta sussistente la circostanza attenuante di cui all’art.62 bis c.p. alla pena di anni ventisei di reclusione; per i capi da 46 a 50 e da 54 a 56 riuniti dal vincolo della continuazione alla pena di anni ventotto di reclusione e, pertanto, visto l’art. 73 co.2 c.p. determina la pena in quella dell’ergastolo, con interdizione perpetua dai pubblici uffici, interdizione legale e decadenza dalla potestà dei genitori ;
-Venosa Salvatore, per il capo n.1, alla pena di anni sei di reclusione, con interdizione perpetua dai pubblici uffici ;
- Venosa Umberto, per il capo n.1, alla pena di anni sei di reclusione, con interdizione perpetua dai pubblici uffici ;
- Zagaria Michele, per il capo n.1, alla pena di anni quattordici di reclusione, per i capi 30-31-32 (riuniti dal vincolo della continuazione) alla pena dell’ ergastolo e, pertanto, visto l’art.72 c.p. determina la pena in quella dell’ergastolo con isolamento diurno per anni uno e mesi sei, con interdizione perpetua dai pubblici uffici, interdizione legale e decadenza dalla potestà dei genitori ;
- Zagaria Vincenzo, per il capo n.1, alla pena di anni quattordici di reclusione, per i capi 7-9-13-14-15-16 (riuniti dal vincolo della continuazione) all’ergastolo con isolamento diurno per anni uno e mesi due, e, pertanto, visto l’art.72 c.p. determina la pena in quella dell’ergastolo con isolamento diurno per anni due, con interdizione perpetua dai pubblici uffici, interdizione legale e decadenza dalla potestà dei genitori ;
-Zara Alfredo, per il capo n.1, esclusa l’ipotesi del comma 2 e riqualificata in quella prevista dai commi 1 e 4 dell’art.416 bis, alla pena di anni dieci di reclusione, per i capi 10-11-12 (riuniti dal vincolo della continuazione) all’ergastolo con isolamento diurno per mesi quattro, e, pertanto, visto l’art.72 c.p. determina la pena in quella dell’ergastolo con isolamento diurno per anni due e mesi quattro, con interdizione perpetua dai pubblici uffici, interdizione legale e decadenza dalla potestà dei genitori
-----------------------------.
Condanna, altresì tutti i suddetti imputati al pagamento delle spese processuali, in solido, ai sensi dell’art.535 co.2 c.p.p., nonché – singolarmente – al pagamento delle spese di mantenimento in custodia cautelare da ciascuno sofferta.
Dispone, nei confronti degli imputati Schiavone Francesco di Nicola, Schiavone Francesco di Luigi, Caterino Giuseppe, Diana Raffaele, D’Alessandro Cipriano, Iovine Antonio, Schiavone Walter, Zagaria Vincenzo, Bidognetti Francesco, Zara Alfredo, Russo Giuseppe, Biondino Francesco, Di Gaetano Antonio, Marano Giorgio, Lucariello Orlando, Zagaria Michele, Panaro Sebastiano, Diana Luigi, Caterino Mario, Martinelli Enrico e Venosa Luigi la pubblicazione per estratto, ex art.36 c.p., della presente sentenza mediante affissione nei luoghi indicati dall’art.36 co.1 c.p. ed inoltre suoi quotidiani LA REPUBBLICA ed IL MATTINO .






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