CONFINDUSTRIA CASERTA: INCONTRO SEZIONE EDILI PER NOVITA' DECRETO BERSANI
Data: Lunedì, 02 aprile @ 18:10:52 CEST
Argomento: Economia




“Le novità fiscali introdotte dalla manovra finanziaria 2007 e dal decreto Visco-Bersani per il settore delle costruzioni” sono state al centro di un incontro che si è svolto oggi in Confindustria Caserta, a cura della sezione Costruttori edili. Il convegno – che ha visto una nutrita partecipazione di imprenditori, consulenti d'impresa, tecnici della pubblica amministrazione e operatori del comparto delle costruzioni – è stato introdotto dal presidente della sezione Antonio Della Gatta. Le relazioni tecniche, invece, sono state curate da Marco Zandonà e Marianna Dello Iacono, rispettivamente dirigente e funzionario dell'area fiscale dell'Associazione Nazionale Costruttori Edili (Ance). Numerosi gli argomenti trattati dai relatori, che dopo un complessivo aggiornamento sulle ultime novità dettate dalle recenti circolari dell'Agenzia delle Entrate, sono passati alla disamina dei temi di maggiore interesse per il settore. In particolare è stata analizzata la disciplina del “Reverse charge”, operativo nel settore edile per le fatture emesse a partire dal 1° gennaio 2007 e il cui ambito applicativo è stato oggetto di un recentissimo intervento dell'Agenzia. Il “reverse charge” in edilizia – come si sa – si applica alle prestazioni di servizi rese da un soggetto subappaltatore che opera in uno dei settori indicati nella Sezione F della tabella di classificazione delle attività economiche Atecofin (2004), nei confronti di un altro soggetto Iva, operante nel settore edile, che agisce a sua volta quale appaltatore o subappaltatore. Non assume rilevanza, invece, la qualità del soggetto che si pone quale committente principale, né il settore economico in cui lo stesso opera. Questo uno dei chiarimenti in tema di “reverse charge”, fornito dall’Agenzia delle Entrate nella Circolare n. 11/E del 16 febbraio 2007. Con riferimento all’ambito applicativo della disposizione, i relatori hanno evidenziato che già la precedente Circolare 37/E/2006 ha chiarito che il settore edile, cui fa riferimento la norma, va identificato nell’attività di costruzione, individuabile nella sezione F della tabella di classificazione delle attività economiche Atecofin 2004, che indica i codici riferibili alle attività di “Costruzioni”, utilizzati dai soggetti interessati negli atti e nelle dichiarazioni presentate all’Agenzia delle Entrate. L’Agenzia delle Entrate ora ha chiarito che qualora il committente sia, ad esempio, un’impresa alberghiera o un professionista, il quale abbia appaltato i lavori edili di costruzione o ristrutturazione dell’edificio in cui svolge l’attività (albergo o studio professionale), ai fini dell’operatività del meccanismo del “reverse charge” non assume rilevanza la qualità del soggetto che si pone quale committente principale, né il settore economico in cui lo stesso opera. L’art. 17 del D.P.R. 633/1972, spiega l’Agenzia, non richiede che il committente principale sia necessariamente un’impresa che opera nel settore della costruzione o ristrutturazione di immobili. Affinché il sistema dell’inversione contabile trovi applicazione, infatti, la verifica dei requisiti soggettivi specifici, relativi all’appartenenza al comparto edilizio, è operata solo in capo ai soggetti appaltatori e subappaltatori e non anche a coloro che risultano committenti degli interventi edili. Diversamente, il meccanismo del “reverse charge” è applicabile solo nei casi in cui il soggetto subappaltatore opera nel quadro di un’attività riconducibile alla predetta Sezione F. Se, ad esempio, il subappaltatore non opera nel quadro della Sezione F, ma presta attività di falegnameria (codice 20.30.2 della Sezione D della Tabella Atecofin 2004), l’inversione non trova applicazione a prescindere dalla tipologia contrattuale messa in atto. L’attività esercitata dal subappaltatore, nella fattispecie esaminata dall’Amministrazione, non può ritenersi riconducibile al settore edile. Pertanto, è esclusa dall’applicazione del “reverse charge” a prescindere dalla tipologia di contratto posto in essere tra appaltatore principale e subappaltatore. Nel corso dell'incontro sono stati anche approfonditi alcuni aspetti relativi al nuovo regime Iva/Registro per compravendite e locazioni di immobili e alle nuove agevolazioni previste per la riqualificazione energetica degli edifici. A tal proposito è stato ricordato che tale disposto normativo, originariamente previsto dall'art. 1 commi 344–352 Legge 296/2006 (finanziaria 2007), individua due diversi canali di agevolazioni. Il primo riguarda l’introduzione di una detrazione d'imposta per le spese, sostenute entro il 31 dicembre 2007, di riqualificazione energetica degli edifici esistenti pari al 55% delle spese documentate per un importo massimo di detrazione variabile in funzione della tipologia di interventi da ripartire in 3 quote annuali costanti e oggetto del decreto attuativo emanato il 19 febbraio scorso (Gazzetta Ufficiale 26.02.07 n. 42). Il secondo riconosce un contributo pari al 55% degli extra costi sostenuti per conseguire il risparmio energetico nelle nuove costruzioni. Per le condizioni e le modalità di accesso e di erogazione del contributo e per la determinazione di valori limite relativi al fabbisogno di energia per il condizionamento e l'illuminazione si è in attesa di un decreto attuativo che sarà emanato dal Ministro dell'Economia e delle Finanze di concerto con il Ministro dello Sviluppo Economico. (2 APRILE 2007-18:10)





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