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CASERTA, GARE A APPALTI: BUSTE IN RITARDO, IMPRESA ESCLUSA


Chi giudica sulle imprese, sugli appalti, sulle gare, sulla trasparenza nel rapporto tra imprenditore e pubblica amministrazione, è, notoriamente il TAR. Questa Magistratura si occupa sempre più frequentemente delle " conflittualità" che nascono tra operatori economici, Comuni, Consorzi pubblici, Regione ed amministrazioni provinciali. Non c’è una settimana che non venga fuori una pronunzia. Di recente - spiega l'avvocato Ciro Centore, noto amministrativo del foro di Napoli - per limitarci ai verdetti più significativi, il TAR di Piazza Municipio, ha precisato che " l’offerta per una gara bandita dal Comune di Caserta, spedita per posta, va fatta pervenire nel termine inderogabile previsto nel bando, sicchè, laddove ci si trovi in presenza di una offerta spedita tempestivamente e prima del termine di scadenza del bando ma pervenuta, sia pure per fatti non imputabili all’imprenditore, dopo la scadenza, legittimamente dà luogo alla esclusione dalla gara di questo imprenditore ( causa Dec / Comune di Caserta / Consorzio Aurora). Con una ulteriore sentenza, intervenuta contro la Regione e nella quale si è discusso in ordine al " se fosse legittima " la presentazione di una offerta con applicazione del sigillo e di controfirma sul solo punto / lembo di chiusura della busta e non sui lembi " preincollati" dal fabbricante, i Giudici amministrativi napoletani hanno ritenuto sufficiente, ai fini della partecipazione della gara, la chiusura, con sigillo e controfirma, sulla sola parte della busta che consente l’apertura della stessa. Conseguentemente a tanto, gli imprenditori non sono costretti a dover tempestare di timbri, cera lacca, firme e timbretti tutti i contorni di chiusura delle buste. Anche per quanto riguarda i permessi abilitativi, un tempo qualificati " concessioni edilizie" il TAR ha avuto a precisare che, una volta rilasciato il titolo abilitativo per svolger legittimamente una attività edilizia , il Sindaco o il Dirigente preposto all’urbanistica non possono intervenire con strumenti di sospensione o comunque con altre determine mirate al blocco dei lavori. Al limite, laddove ci si accorga che si è in presenza di una cattiva istruttoria, prima del rilascio di questo titolo o di una oggettiva situazione di illegittimità del rilasciato permesso, occorrerà procedere ad un autoannullamento, a danno dell’interessato, con tutte le salvaguardie e con tutti gli strumenti di responsabilità che fanno " vanificare" un titolo amministrativo e l’attività conseguenziale. Questo principio, dicono i Giudici napoletani, vale anche per i permessi intervenuti a mezzo del " silenzio assenso", così come disciplinati nel testo unico 6/6/01 n.380. E da ultimo. Si " sbandiera", quasi ogni giorno, il diritto alla trasparenza degli atti e delle attività amministrative, nel senso che questo diritto è " sempre più nella disponibilità del cittadino" e sempre meno nella disponibilità dei Sindaci e degli altri pubblici amministratori. Si invoca la legge 241/90 un poco dappertutto. La si è invocata anche al TAR da parte di un imprenditore privato e a danno dell’Istituto S.Paolo di Napoli, assumendo che si aveva diritto ad avere " visione e copia" dei documenti in possesso di questa banca. Ebbene, il TAR ha escluso, stavolta, il diritto alla trasparenza, ritenendo che il " S.Paolo", così come oramai tutti gli Istituti bancari italiani, con la trasformazione in " società per azioni" è divenuto un soggetto " privato" e come tale sfugge ai controlli e alle salvaguardie sulla trasparenza, riservate alle sole istituzioni ed istituti di carattere " pubblico".

 
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