nCaserta Sette - informazione - news - attualità - cronaca - sport - turismo - musica e arte - reggia di caserta - giornalisti - giornalismop - attualità - omicidi - rapine - storia di caserta - per caserta - in caserta - con caserta


Privacy Policy / Cookies


IL TG ON LINE E' OFFERTO DA


GUARDA QUI LE VIDEONEWS


TV LIBERE: GIORNALISTI DI CASERTA A MATRIX


Il Blog di Prospero Cecere


UFFICI STAMPA TOP TEN A CASERTA (New Entry)

  
  Collabora con Noi
  Per Aziende ed Enti
  La tua vicenda qui
  Archivio Giornali
  Gerenza
  Servizi Emittenti Tv
  Spot & Doppiaggi
  Archivio Servizi Tg
  I tuoi ricordi in Dvd
  Musica-Party-Sfilate
  www.sannioturismo.com



  Archivio news
  Argomenti
  Cerca nel sito
  Invia una news
  Lista iscritti
  Messaggi privati
  News
  Recommend_Plus
  Sondaggi
SINDACI INADEMPIENTI: LA SENTENZA DELLA CORTE DEI CONTI (II PARTE)

La seconda parte della sentenza della Corte dei Conti (depositata il 9 dicembre del 2009) sul web da circa un mese


MARCIANISE, GENNAIO 2010 - a spesa affrontata dal Commissariato rifiuti campano per l’emergenza fino all’anno 2005.

Dall'articolato quadro sopra descritto emerge, ad avviso del Collegio, l'obbligo, ricadente per quanto di competenza e sotto i vari profili evidenziati anche sulle singole amministrazioni comunali, di attuare le prescrizioni legislative e commissariali in materia di raccolta differenziata dei rifiuti, fase imprescindibile e rilevantissima della gestione integrata del ciclo dei rifiuti, finalizzata a scopi di tutela ambientale, di risparmio energetico e di realizzazione di nuovi prodotti mediante riciclaggio.

6.a. Con specifico riferimento al Comune di Marcianise, la cui attività di r.d. dei rifiuti nel triennio 2003-2005 costituisce l'oggetto del presente giudizio, dall'esame degli atti di causa emerge quanto segue.

In data 13.10.1997 il Consiglio Comunale del Comune di Marcianise ha provveduto ad approvare, con delibera n. 52, il “Regolamento della gestione dei rifiuti – Raccolta differenziata art. 21 D.Leg.vo n. 22/97”, specificando, in premessa, che l'approvazione di detto testo regolamentare rispondeva al fine di attuare le disposizioni contenute nel d.lgs. n. 22/1997, le prescrizioni dell'ordinanza P.C.M. n. 2560 del 02.05.1997 nonché le previsioni del piano regionale di smaltimento dei rifiuti approvato con ordinanza commissariale n. 27 del 09.06.1997.

In particolare, inserita la raccolta differenziata fra gli obiettivi del predetto Regolamento al fine di realizzare una resa pari alle percentuali di rifiuti indicate nel piano regionale del 1997 (10% entro il 31.07.1997, 15% entro il 31.12.1997 e 35% nei successivi due anni), l'art. 7 ha disciplinato “obblighi e modalità di conferimento e smaltimento dei rifiuti soggetti a raccolta differenziata”, l'art. 8 ha indicato gli “obiettivi della raccolta differenziata” ed infine l'art. 17, intitolato “modalità di raccolta comunale”, ha chiaramente stabilito, al 6° comma, che “l'istituzione e i termini di svolgimento del servizio di raccolta differenziata degli R.S.U. saranno precisati con apposita ordinanza del Sindaco, alla quale sarà data apposita pubblicità” (cfr. allegato A all'allegato n. 3 del fascicolo di Procura).

Con deliberazione giuntale n. 19 del 21.01.1999 il Comune di Marcianise stabilì di esperire una procedura di gara per la gestione integrata dei rifiuti solidi urbani e dell'igiene urbana mediante il sistema dell'appalto-concorso, nonché di approvare il relativo Capitolato Speciale d'Appalto. Quest'ultimo, allegato alla menzionata deliberazione, previde all'art. 19, intitolato “modalità di raccolta”, che “l'istituzione e i termini di svolgimento del servizio di raccolta differenziata dei rifiuti urbani saranno precisati con apposita ordinanza del Sindaco, alla quale sarà data apposita pubblicità” (disposizione coincidente con quella recata dall'art. 17 del Regolamento comunale, dianzi riportata). Alle previsioni del Capitolato Speciale d'Appalto ha, poi, operato espresso rinvio il contratto d'appalto stipulato dal Comune di Marcianise con la Ecocampania s.r.l. a seguito dell'espletamento della predetta procedura (rep. n. 5900 del 11.10.1999) (cfr. allegati B1 e B3 all'allegato n. 3 del fascicolo di Procura).

La mancata adozione delle ordinanze sindacali concernenti l'istituzione e i termini di svolgimento del servizio di raccolta differenziata dei rifiuti urbani risulta, peraltro, in modo incontrovertibile dagli atti di causa.

Invero, nella nota n. 12483 del 17.10.2007 del Segretario Generale del Comune di Marcianise, inviata a riscontro di richiesta istruttoria dell'ufficio requirente, viene chiaramente specificato che “non sono state rinvenute specifiche ordinanze sindacali connesse alla materia né documentazione sull'attività svolta in ordine a controlli e quant'altro”. La materia è rappresentata – secondo quanto specificato nell'oggetto della medesima nota segretariale – dall'insufficienza della raccolta differenziata dei rifiuti nel Comune di Marcianise responsabilità amministrative all'origine del danno erariale a ciò connesso (cfr. allegato n. 6 al fascicolo di Procura).

Nella nota del Dirigente V Settore n. 314/UGR del 07.12.2007, successivamente acquisita (cfr. allegato n. 10 al fascicolo di Procura), si rappresenta che da una ulteriore ricerca effettuata presso gli uffici competenti in relazione alle modalità di conferimento dei rifiuti differenziati risultano essere emesse, con riferimento all'argomento raccolta r.s.u., le Ordinanze Sindacali n. 307 del 28.10.1998, n. 210 del 26.07.1999 e n. 189 del 20.07.2000.

Tuttavia, l'ordinanza n. 307 del 28.10.1998 non fa altro che vietare ai “detentori e produttori di imballaggi secondari e terziari, nonché dei contenitori per liquidi, di depositare gli stessi, nonché i rifiuti degli stessi derivanti, nei contenitori predisposti dal Comune per la raccolta dei rifiuti solidi urbani, nei punti di raccolta e, comunque, nel suolo o su sottosuolo del Comune”, prevedendo sanzioni per i trasgressori ed affidando l'incarico del rispetto delle prescrizioni impartite alla Polizia Municipale.

L'ordinanza n. 189 del 20.07.2000 ha poi limitato il divieto di deposito nei contenitori predisposti dal Comune per la raccolta dei r.s.u. o in qualunque altro tipo di contenitore e, comunque, nel suolo o sottosuolo del Comune, ai soli detentori e produttori di imballaggi terziari, escluso i primari e secondari, e di i rifiuti degli stessi derivanti.

Infine, con l'ordinanza n. 210 del 26.07.1999 ci si è limitati a: stabilire gli orari di conferimento negli appositi cassonetti dei rifiuti solidi urbani chiusi in sacchetti secondo le indicazioni della stessa ordinanza; prevedere sanzioni per i trasgressori; identificare gli r.s.u. (rifiuti domestici, non pericolosi provenienti da luoghi non adibiti ad abitazione e provenienti dallo spazzamento delle strade); distinguere le modalità di conferimento dei rifiuti domestici (deposito negli appositi cassonetti) da quelle dei rifiuti “denominati beni durevoli o ingombranti” (ricorso all'apposito servizio di raccolta a domicilio); affidare agli Ufficiali ed agli Agenti della Forza Pubblica l'incarico di assicurare il rispetto delle prescrizioni impartite.

Quindi, emerge con chiarezza che presso il Comune di Marcianise nulla è stato previsto, mediante l'adozione delle necessarie ordinanze sindacali, per la raccolta differenziata dei rifiuti solidi urbani, cioè è rimasto del tutto disatteso l'art. 17 del Regolamento Comunale del 1997, precedentemente citato. In assenza di tali disposizioni – si osserva – da un lato, non è sorto l’obbligo per i cittadini di procedere al conferimento separato delle varie tipologie di rifiuti, con conseguente impossibilità da parte degli agenti municipali di poter contestare le eventuali infrazioni in proposito; dall'altro lato, sono rimaste giocoforza inattuate le clausole del contratto d'appalto stipulato con la società affidataria del servizio di raccolta dei rifiuti, concernenti la r.d., dianzi indicate (art. 19 C.S.A. e clausola di rinvio del contratto), nonostante che, ovviamente, il corrispettivo contrattuale (£. 58.320.000.000 per anni nove a far data dal 10.06.1999) sia stato determinato in funzione di un servizio strutturato soprattutto sull’espletamento di tale tipologia di raccolta.

Per quel che concerne, quindi, la fattispecie all'esame del Collegio deve senz'altro concludersi positivamente in punto di valutazione della sussistenza del danno pubblico patrimoniale materiale determinato dalla mancata o insufficiente realizzazione della r.d., con i requisiti della certezza, della concretezza e dell'attualità.

Il nocumento patrimoniale in parola si è manifestato – come ha giustamente posto in rilievo il requirente – sotto vari profili, che vede quali soggetti danneggiati ora il Comune, ora l'Erario.

In particolare, un primo profilo di danno, che vede quale Ente che lo ha subito il Comune, è rappresentato dall’ingiustificato costo sostenuto a titolo di tariffa smaltimento rifiuti per il conferimento del “tal quale” (rifiuto indifferenziato) presso gli impianti di produzione di C.D.R., che avrebbe dovuto essere in parte (secondo le percentuali stabilite dalle disposizioni legislative innanzi richiamate) non conferito agli impianti ma separato con l’effettuazione della raccolta.

Ancora il Comune è il soggetto interessato dal secondo profilo di danno, costituito dal mancato introito derivante dalla cessione del materiale recuperato.

Infine, sia il Comune e sia l'Erario sono stati interessati dal terzo profilo di nocumento, derivante dal collasso del piano integrato dei rifiuti e dei costi emergenziali, cui la più che insufficiente raccolta differenziata dei rifiuti ha senz'altro partecipato, pur se in modo non preponderante rispetto ad altre cause (quali le criticità delle gare per l’affidamento del servizio regionale e le insufficienze anche native degli impianti di CDR, l’assenza dei termovalorizzatori). Tuttavia, non risulta condivisibile l'assunto della difesa del convenuto FECONDO, secondo cui su tale profilo di danno avrebbero inciso soltanto le cause da ultimo indicate, mentre nessuna incidenza su di esso avrebbe avuto la scarsissima raccolta differenziata dei rifiuti effettuata; infatti, anche quest'ultima ha contribuito al lievitare dei costi del pluriennale intervento governativo mediante gli organi straordinari dei finanziamenti erogati dal bilancio statale (a carico dell'Erario), nonché a determinare i costi emergenziali (quali siti provvisori, rimozione rifiuti, trasporti, straordinari personale) gravanti sul medesimo Comune.

7. Con riferimento alla quantificazione del danno pubblico descritto al punto che precede, anche sotto tale profilo la domanda attrice, in cui il requirente ha individuato una serie di voci di nocumento patrimoniale il cui importo è stato determinato sulla base di una inevitabile valutazione di tipo equitativo ex art. 1226 c.c., distinta per soggetti danneggiati, risulta fondata.

Per quanto concerne la prima voce di danno (ingiustificato costo sostenuto a titolo di tariffa smaltimento rifiuti per il conferimento dei rifiuti indifferenziati presso gli impianti di produzione di C.D.R.), essa risulta quantificabile moltiplicando la differenza tra la percentuale concretamente raggiunta e quella che doveva essere realizzata per rispettare il limite normativo della raccolta differenziata in ciascuno degli anni del triennio in considerazione, per la tariffa per impianti di CDR, pari ad € 0,0469, secondo quanto risulta dalla fattura n. 376 del 31/5/05 dell’ACSA CE/3, acquista al protocollo comunale al n. 5544 del 16/6/05 (cfr. allegato 4b all'all. 5 del fascicolo di Procura). Il totale dei rifiuti prodotti dal Comune di Marcianise e le percentuali di raccolta differenziata realizzate dal medesimo comune negli anni 2003-2005 sono, invece, esposti nella tabella dell'Ufficio Gestione Rifiuti del Comune di Marcianise (cfr. allegato D all'all. 3 del fascicolo di Procura, già citato in precedenza).

ANNO 2003 - La raccolta differenziata nel Comune di Marcianise ha raggiunto la percentuale del 3,54%, di modo che la percentuale mancante è del 26,46% (30%, obiettivo minimo ex ordinanza n. 2948 del 25 febbraio 1999 e succ. mod., cit., - 3,54%). Il totale dei rifiuti è stato pari a kg. 20.132.630, il 26,46% dei quali dà una quantità di kg. 5.327.093,89 di rifiuti che avrebbero dovuto essere sottoposti a raccolta differenziata e, invece, sono stati conferiti nel “tal quale”. Moltiplicando kg 5.327.093,89 di rifiuto non differenziato per l’importo di € 0,0469, si ottiene la cifra di € 249.840,70 per l’anno 2003.

ANNO 2004 - La raccolta differenziata nel Comune di Marcianise ha raggiunto la percentuale del 6,17%, di modo che la percentuale mancante è del 23,83% (30%, obiettivo minimo). Il totale dei rifiuti è stato pari a kg. 16.043.030, il 23,83% dei quali è pari kg. 3.823.054,04 di rifiuto che doveva essere differenziato e non avviato all’impianto CDR. Moltiplicando kg. 3.823.054,04 per € 0,0469, si ottiene la cifra di € 179.301,23 per l’anno 2004.

ANNO 2005 – La quantità di rifiuto che doveva essere differenziato e non avviato all’impianto CDR risulta pari a kg. 6.795.461,45 (totale dei rifiuti kg. 23.161.082, obiettivo minimo 35%, percentuale raggiunta 5,66%, mancante 29,34%). Moltiplicando kg. 6.795.461,45 per € 0,0469, si giunge alla cifra di € 318.707,14 per l'anno 2005.

Va ulteriormente osservato che la predetta quantificazione della voce di danno in esame è stata operata dalla Procura con modalità e con criteri particolarmente prudenziali, poiché non solo non si è tenuto conto del fatto che per ogni kg. di rifiuto conferito presso l'impianto di produzione del CDR nel periodo 2003-2005 il pagamento aggiuntivo è stato di € 0,1035 comprensivo quote di ristoro (relazione del Dirigente del V Settore Ambiente n. 314/UGR del 07.12.2007: cfr. all. n. 10 al fascicolo di Procura) né sono state computate le somme destinate ad altri soggetti pubblici; ma anche, si sono rilevati e riconosciuti degli elementi correttivi, costituiti dal fatto che “il raggiungimento delle percentuali minime non era un risultato da attendersi quale immediatamente raggiungibile in base alla prevista raccolta” in considerazione delle difficoltà date dalle periodiche crisi del sistema, nonché dal fatto che i comuni hanno dovuto sostenere maggiori costi dovuti alla mancanza di un adeguato supporto impiantistico nella regione per lo smaltimento della frazione organica e dei cosiddetti “rifiuti verdi” (costituiti da sfalci e potature).

“Dalle precedenti considerazioni risulta ammissibile decurtare di un ulteriore 50% l’importo del danno come sopra puntualizzato, che si riduce, quindi, ad € 124.920,35 per il 2003, ad € 89.650,61 per il 2004 e ad € 159.353,57 per l’anno 2005, per un totale di € 373.924,54”.

In riferimento alla seconda voce di danno (esborso per le situazioni emergenziali), va rilevato che è stato sostenuto un costo di € 243.308,89 nel 2004 ed € 70.668,36 per il 2005 (cfr. relazione del Dirigente del V Settore n. 314/UGR del 07.12.2007, cit.). Più specificamente, si tratta delle spese effettuate per la realizzazione e gestione di siti provvisori, per smaltimento percolato, per rimozione dei rifiuti dal sito provvisorio, di cui il requirente ha – condivisibilmente – ritenuto addebitabile almeno il 10% di tali spese alla fortemente insufficiente raccolta differenziata, con un nocumento rispettivamente di € 24.330,88 (anno 2004) ed € 7.066,83 (anno 2005).

Sommando le due voci di danno sopra quantificate, che vedono quale soggetto leso il Comune di Marcianise, si ottiene un totale di € 405.322,25 (€ 373.924,54 + € 24.330,88 + € 7.066,83).

Riguardo la terza voce di danno, arrecato come dianzi specificato all'Erario, si osserva che essa, riferibile ai costi ingiustamente sostenuti per gli interventi governativi finalizzati alla soluzione almeno temporanea delle gravi situazioni emergenziali, è stato prudenzialmente quantificato dal requirente utilizzando – sempre in via equitativa - “ criteri proporzionali applicati alle sole spese erogate per il trasporto fuori regione, direttamente influenzati dall’insufficiente differenziazione, e riposanti sul rapporto tra i rifiuti prodotti in Campania e quelli del Comune in esame”.

Non essendo vi risultanze in atti circa spese di tal genere effettuate nell'anno 2003, si opera riferimento soltanto agli anni 2004 e 2005, deducendo le quantità complessive di rifiuto solido urbano prodotto in Campania dal Rapporto Rifiuti 2004 dell'APAT (cfr. all n. 25 al fascicolo di Procura).

ANNO 2004 – il r.s.u. regionale è stato pari a kg. 2.784.999.000, mentre quello del Comune di Marcianise è stato – come evidenziato in precedenza - di kg. 16.043.030, per cui quest’ultimo rappresenta rispetto al primo lo 0,576%. Visto che le spese per il trasporto fuori regione per l’anno 2004 ammontano ad € 4.237.340 (come dalla relazione della Sezione Centrale di Controllo sopra ampiamente riportata), l’importo di € 24.407,07 ne costituisce lo 0,576% e rappresenta l'illecito esborso proporzionalmente riferibile alla produzione dell’ente locale per il 2004.

ANNO 2005 - il rifiuto solido urbano prodotto in Campania è stato pari a kg. 2.806.113.140 (fonte APAT, Rapporto Rifiuti 2006, all. n. 25 al fascicolo di Procura), mentre quello del Comune è stato di kg. 23.161.082, per cui quest’ultimo ne rappresenta lo 0,8253%. Poiché le spese per il trasporto fuori regione per l’anno 2005 ammontano ad € 2.504.564,00, l’importo attribuibile al Comune di Marcianise è di € 20.670,16.

Conseguentemente, Il complessivo danno all'Erario ammonta ad € 45.077,23 (€ 24.407,07 + € 20.670,16).

I criteri seguiti dal requirente per la quantificazione in via equitativa del danno patrimoniale arrecato – nella fattispecie all'esame del Collegio – alle finanze comunali ed erariali, si rivelano del tutto condivisibili. Invero, essi si fondano comunque su dati oggettivi, risultanti dagli atti di causa, in quanto tali senz'altro utilizzabili per determinare la misura di un danno patrimoniale non comprovabile nel suo preciso ammontare, ma ormai accertato (Sezione Giurisdizionale Marche, sentenza n. 212/2009).

In altri termini, il ricorso a criteri equitativi ex art. 1226 c.c. per la quantificazione del danno patrimoniale, non rende affatto opinabile tale determinazione – come invece sostenuto dalla difesa del convenuto PICCOLO – bensì s'impone ogni volta che, risultando ardua o impossibile la prova del suo esatto ammontare, “l'attore fornisca gli elementi oggettivi sui quali ancorare il danno, dimostrando entità e dimensione della lesione, in modo tale che l'intervento del giudice abbia finalità integrativa e non suppletiva” (Sezione Giurisdizionale Sicilia, sentenza n. 1374/2008).

Sul punto, appare utile rammentare che la Sez. III Civile della Corte di Cassazione ha affermato, con sentenza n. 25010/2008, che “una volta accertata la compromissione dell'ambiente in conseguenza del fatto illecito altrui, la prova del danno patito dalla P.A. deve ritenersi "in re ipsa", e la relativa liquidazione ... deve avvenire con criteri ampiamente equitativi, in quanto non è oggettivamente possibile tenere conto di quegli effetti che inevitabilmente si evidenzieranno solo in futuro”.

Per quanto sin qui osservato, il danno derivato dall'insufficiente realizzazione di r.d. dei rifiuti presso il Comune di Marcianise va determinato in € 405.322,25 (nocumento subito dalle finanze comunali) + € 45.077,23 (esborso illecito sopportato dall'Erario).

8. Quanto alla sussistenza del nesso di causalità, basti evidenziare che il nocumento alle finanze del Comune di Marcianise e dell'Erario si evidenzia quale risultato del comportamento violativo dei propri obblighi di servizio posto in essere dai convenuti, i quali, ognuno con riferimento alla parte di propria competenza, essendo in virtù delle rispettive funzioni incardinati nell'apparato amministrativo-burocratico dell'ente – cioè legati ad esso da un rapporto di servizio - hanno agito in difformità da norme di legge e di corretto svolgimento dell’azione amministrativa, non operando per la prescritta attivazione della raccolta differenziata dei rifiuti, a dispetto dell'insieme delle disposizioni contenute in tal senso in norme di legge, in ordinanze P.C.M. e commissariali, nonché nel Regolamento comunale del 1997.

Per quanto sopra osservato, si rivela fondata, ad avviso del Collegio, la prospettazione attorea, laddove indica nella “mancata adozione dell’ordinanza sindacale ex art. 17 reg. cit.” la “causa prioritaria della sostanziale insussistenza della raccolta differenziata” dei rifiuti presso il Comune di Marcianise. Invero, a fronte delle basse percentuali di r.d. effettuata nel triennio 2003-2005 (anno 2003: 3,54%; anno 2004: 6,17%; anno 2005: 5,66% - cfr. tabella dell'Ufficio gestione Rifiuti del Comune di Marcianise, allegato D all'all. n. 3 del fascicolo di Procura), si è registrata una persistente inerzia dell’ente nell’assunzione delle iniziative necessarie per l’esame e la risoluzione delle eventuali problematiche, contrattuali e non, che conducevano al manifesto inadempimento degli obblighi di legge in cui versava il Comune di Marcianise.

Appare utile, sul punto, evidenziare che i maggiori costi gestionali da sostenere per l’espletamento della raccolta differenziata avrebbero dovuto essere affrontati, stante l’obbligatorietà del raggiungimento dei minimi percentuali di r.d. dei rifiuti, mediante l'opportuna modulazione della relativa tassa o tariffa, al fine di assicurare la copertura dei costi di gestione del servizio di smaltimento dei rifiuti.

Né soccorre ad attenuare l'incidenza causale delle preindicate omissioni sulla produzione del descritto danno, la considerazione che presso il Comune di Marcianise “nell'anno 2004 ... la R.D. dei rifiuti avveniva, come tuttora avviene, con il sistema a cassonetti stradali” e che successivamente, preso atto della circostanza che tale sistema è risultato palesemente inadeguato, “si è giunti alla determinazione di orientarsi verso un sistema di raccolta secco/umido basato su ... raccolta porta a porta ...”, a sua volta mai effettivamente attuato per il fatto che è nelle more intervenuta la rescissione del contratto d'appalto con la ditta A.T.I. Ecocampania – De Cicco affidataria del servizio, essendo quest'ultima incorsa in misure restrittive (cfr. relazione n. 113/UGR del 05.04.2007 del Servizio Ambiente, Ecologia e Tutela del Territorio del Comune di Marcianise, all. n. 9 al fascicolo di Procura). Invero, appare evidente che nessun sistema avrebbe mai potuto risultare efficace per una corretta r.d. dei rifiuti, in assenza delle vincolanti prescrizioni amministrative in merito e – dunque – nell'impossibilità di dar luogo al concreto rispetto, sia da parte dei cittadini e sia da parte della ditta affidataria del servizio, delle prescrizioni medesime.

Ciò premesso, le considerazioni che seguono illustrano le conclusioni cui il Collegio ritiene di dover pervenire in ordine alla consistenza in termini di illeceità amministrativo – contabile attribuibile alle predette violazioni e all’ascrivibilità delle stesse a colpa grave dei convenuti.

9. Sul punto relativo alla connotazione da attribuire all’elemento soggettivo della responsabilità amministrativa contestata, il Collegio rileva che la sua sussistenza, configurata dal requirente come colpa grave, si rivela allo stato degli atti supportata da apprezzabili elementi probatori, per quanto di seguito si esporrà in ordine alle singole posizioni degli odierni convenuti.

Una posizione di particolare rilievo, ai fini dell'individuazione delle condotte omissive che hanno partecipato alla determinazione del danno esaminato ai punti 5. e 6. che precedono, è da assegnare al Sindaco del Comune di Marcianise Filippo FECONDO, in carica dal 2001 sino almeno all'epoca del deposito dell'atto introduttivo del giudizio (cfr. relazione prot. n. 314/UGR del 07.12.2007 del Dirigente del V Settore – Urbanistica, Ambiente, Ecologia e Tutela del Territorio, all. n. 10 al fascicolo di Procura).

Come del tutto condivisibilmente posto in rilievo nella domanda attrice, “il Sindaco è l’organo responsabile dell’Amministrazione del Comune, sovraintende al funzionamento dei servizi e degli uffici comunali e all’esecuzione degli atti, ed, in particolare, esercita le funzioni attribuite dalle leggi, dallo statuto e dai regolamenti. Per l’importanza e la drammaticità delle ricorrenti emergenze, per l’ineludibile obbligo di garantire il servizio di raccolta differenziata ed il raggiungimento dei relativi minimi percentuali, era richiesta la massima sollecitudine ed una pronta attivazione delle funzioni sindacali, ed a maggior ragione in relazione alla permanente necessità di adottare l’ordinanza sindacale che rendeva dovuto il conferimento differenziato, quale voluta dal regolamento comunale ed esplicitamente richiamata negli indicati atti contrattuali. L’assenza di fattivi interventi sindacali in materia, assolutamente doverosi in ragione della crisi del sistema investente la regione, espone l’amministratore alle conseguenze della responsabilità amministrativa”.

Invero, nel caso di specie è rimasto macroscopicamente violato l'art. 50 del d.lgs. 267/2000, il quale, intitolato “Competenze del sindaco e del presidente della provincia”, prevede che il Sindaco, in quanto organo responsabile dell'Amministrazione del Comune (comma 1°), esercita le funzioni attribuitegli “dalle leggi, dallo statuto e dai regolamenti” (comma 3°), poiché il Sindaco Filippo FECONDO ha omesso, sia di assumere iniziative finalizzate all'incremento della r.d. dei rifiuti – ferma presso il Comune di Marcianise a percentuali irrisorie, come precedentemente rilevato – nonostante vi fosse in tal senso l'obbligo sancito anche a carico dei comuni da svariate disposizioni sia di legge e sia contenute in ordinanze P.C.M. e commissariali, e sia di emanare le ordinanze previste dal Regolamento comunale del 1997. Eppure, l'urgenza dell'attivazione da parte delle amministrazioni anche locali per la diffusione e l'incremento della raccolta differenziata dei rifiuti, era già all'epoca ben nota, in presenza di uno stato emergenziale regionale di cui vi era piena e diffusa consapevolezza.

Un'ulteriore posizione di responsabilità, sebbene più gradata rispetto a quella del Sindaco FECONDO, è individuabile a carico di Angelo PICCOLO, Dirigente del Settore Urbanistica, Ambiente, Ecologia e Tutela del Territorio del Comune di Marcianise dal 01.04.2001 in poi (nonché per il periodo 25.05.1999-23.05.2000 (cfr. nota segretariale del Comune di Marcianise prot. n. 537 del 11.01.2008 e relativi allegati, all. n. 17 al fascicolo di Procura).

Invero, all'ing. PICCOLO, in primo luogo, faceva capo il servizio di vigilanza e di controllo dei servizi gestiti dalla ditta appaltatrice ai sensi dell’art. 22 del C.S.A, istituito con delibera di G. C. n. 269 del 14.06.2000 (cfr. all. n. 12 al fascicolo di Procura). Inoltre, egli aveva proceduto alla stipula, in rappresentanza del Comune di Marcianise, del contratto d'appalto sottoscritto nell'anno 2000 con la ditta affidataria A.T.I. Ecocampania, di modo che era ben a conoscenza delle prescrizioni contenute nel C.S.A. in materia di raccolta differenziata dei rifiuti.

Contrariamente a quanto sostenuto dalla difesa del convenuto, le perduranti omissioni che si evidenziano nella vicenda ed in particolare nella predisposizione ed emanazione delle prescrizioni sindacali necessarie per l'attivazione concreta della raccolta differenziata dei rifiuti nel Comune di Marcianise, sono direttamente – pur se parzialmente - ascrivibili al PICCOLO che, nella spiegata qualità di Dirigente del competente Settore, aveva il preciso obbligo di assicurare la legittimità degli adempimenti prescritti dalla legge in materia. Quale Responsabile della vigilanza e del controllo dei servizi gestiti dalla ditta appaltatrice, inoltre, egli aveva l'ulteriore preciso obbligo di attivarsi affinché l'oneroso espletamento del servizio raccolta rifiuti – di cui la r.d. non poteva non costituire un elemento fondamentale – si svolgesse nel completo rispetto di tutte le clausole contrattuali. Egli, quindi, cumulava in sé, stanti gli incarichi affidatigli nell'ambito dell'apparato burocratico dell'ente, tutti gli adempimenti necessari per far sì che l'attività di raccolta dei rifiuti sul territorio comunale si svolgessero, non solo nel rispetto della legalità ma anche dei principi di economicità, efficienza e trasparenza dell’azione amministrativa. Conseguentemente, l'ing. PICCOLO era titolare di un obbligo d'impulso, nei confronti del Sindaco, rimasto completamente inadempiuto, per quel che concerneva l'adozione delle ordinanze sindacali di disciplina diretta e concreta della r.d.

Né rappresenta, a suo favore, circostanza esimente o almeno attenuante della responsabilità amministrativo-contabile come sopra ritenuta sussistente, l'avere provveduto a contestare alla ditta affidataria del servizio una serie di inadempienze e ad applicare alla medesima varie sanzioni, poiché tali atti riguardano esclusivamente il mancato svuotamento dei contenitori per la raccolta differenziata, il mancato spazzamento di strade o piazze e consimili (cfr. allegato D all'all. 3 del fascicolo di Procura), ma non avrebbero mai potuto avere ad oggetto l'inadempimento delle prescrizioni “a monte” del servizio di raccolta differenziata, in quanto del tutto inesistenti.

Infine, deve riconoscersi un apporto causativo del danno suindicato, pur se in misura ridotta e residuale, sia al Capo Servizio Ambiente, Ecologia e Tutela del Territorio signor Giuseppe SAGLIANO, categoria D3 ex 8^ q.f. – che ha ricevuto il relativo incarico con decorrenza dal 01.09.2001 a seguito del superamento del concorso pubblico appositamente espletato – e sia al signor Vincenzo NEGRO, categ. D1 ex 6^ q.f., Responsabile dell’Ufficio Gestione Rifiuti in virtù di decreto sindacale n. 19 del 21.03.2002, poiché anche costoro hanno incontrovertibilmente partecipato, in ragione degli uffici ricoperti, alle analoghe omissioni ascrivibili all’ing. PICCOLO. Invero, in atti risulta che essi non hanno adottato alcun comportamento diretto ad affrontare la problematica de qua, com'è dato evincere dal fatto che non è stata rinvenuta alcuna corrispondenza interna riguardante la r.d. (come comunicato dal Settore interessato nella nota n. 113/UGR del 05.04.2007, citata).

Non si appalesa, infatti, condivisibile l'assunto difensivo del SAGLIANO secondo cui egli non avrebbe potuto adottare alcuna iniziativa per indurre il Dirigente del Settore competente (ing. Angelo PICCOLO) a porre in essere atti propulsivi dei dovuti provvedimenti sindacali nella materia de qua.

Invero, nell’ambito della ristrutturazione delle figure del pubblico impiego, inaugurata per gli enti locali con il CCNL 31.03.1999, è confluita nella categoria giuridica D, alla posizione D3 l’ottava qualifica funzionale, che l'art. 2 della legge 312/1980 definiva come segue: “Ottava qualifica: attività con specializzazione professionale o con eventuale responsabilità esterna. Attività professionali comportanti preposizione a uffici o servizi con rilevanza esterna, a stabilimenti od opifici; ovvero attività di coordinamento e di promozione, nonché di verifica dei risultati conseguiti, relativamente a più unità organiche non aventi rilevanza esterna operanti nello stesso settore; oppure attività di studio e di elaborazione di piani e di programmi richiedenti preparazione professionale di livello universitario, con autonoma determinazione dei processi formativi e attuativi, in ordine agli obiettivi e agli indirizzi impartiti. Vi è connessa responsabilità organizzativa nonché responsabilità esterna per i risultati conseguiti.” Come si vede, la posizione amministrativa ricoperta dal SAGLIANO nell'apparato amministrativo del Comune di Marcianise non può essere relegata ad un ruolo di mera esecuzione di ordini impartiti dai superiori gerarchici, tant'è vero che egli possedeva “autonoma determinazione dei processi formativi e attuativi, in ordine agli obiettivi e agli indirizzi impartiti”, oltre a “connessa responsabilità organizzativa nonché responsabilità esterna per i risultati conseguiti”.

Per quanto poi concerne il signor NEGRO, risulta altrettanto non condivisibile la principale deduzione difensiva, secondo cui non rientrava nelle sue competenze quella di attivarsi per l'adozione delle prescrizioni in materia di r.d. dei rifiuti - in assenza delle quali nulla avrebbe comunque potuto fare perché le disposizioni regolamentari e contrattuali già esistenti venissero correttamente applicate – poiché proprio l'art. 29 del CCNL enti locali del 14.09.2000 (depositato in stralcio dal testo contrattuale dallo stesso difensore del convenuto nel corso dell'odierna udienza) descrive alla lettera a) il personale della ex sesta qualifica funzionale dell'area di vigilanza destinato a confluire nella categoria D – posizione economica D1, come quel “personale al quale, con atti formali da parte dell'Amministrazione di appartenenza, siano state attribuite funzioni di responsabile del servizio complessivo dell'area di vigilanza”. Orbene, appare di tutta evidenza che il signor NEGRO, stante l'incarico di Responsabile dell’Ufficio Gestione Rifiuti ricevuto con decreto sindacale n. 19 del 21.03.2002, rientra proprio nella surriportata disposizione del CCNL, con la conseguenza che egli svolge compiti di coordinamento e di controllo, non di mera esecuzione di ordini e disposizioni impartitigli dai superiori gerarchici.

Per quanto sin qui osservato, sarebbe stato doveroso attendersi anche dai signori SAGLIANO e NEGRO – sebbene in misura maggiore dal primo, stante la superiore posizione rivestita – un comportamento attivo nella vicenda all'attenzione della Sezione, almeno attraverso segnalazioni e relazioni scritte da indirizzare al Dirigente del Settore.

10. Per le considerazioni sinora svolte, il Collegio ravvisa nel comportamento tenuto da tutti i convenuti, seppur con diverso rilievo nella produzione del nocumento pubblico loro addebitabile, la sussistenza dell'elemento soggettivo della colpa grave, con la conseguenza che il complessivo danno di € 450.399,48 (risultante dalla somma tra l'importo del nocumento arrecato al Comune di Marcianise, quantificato in € 405.322,25, e quello del danno all'Erario, determinato in € 45.077,23) deve essere ritenuto loro ascrivibile, nella misura del 50% (€ 202.661,13 + 22.253,62 = € 225.199,74) per Filippo FECONDO, del 40% (€ 162.128,90 + € 18.030,89 = € 180.159,79) per Angelo PICCOLO, del 6% (€ 24.319,34 + € 2.704,63 = € 27.023,97) per Giuseppe SAGLIANO e del 4% (€ 16.212,89 + € 1.803,09 = € 18.015,98) per Vincenzo NEGRO.

Il Collegio, al fine della determinazione del quantum della condanna deve ora valutare l’istanza subordinata delle difese di applicazione del potere riduttivo.

Com’è noto, l’art. 1 comma 1 bis della legge n. 20/1994, come modificato dalla riforma introdotta con legge n. 639/1996, ha riconfermato l’esistenza del potere riduttivo della Corte dei conti, già previsto dall’art. 52 del testo unico approvato con RD n. 1214/1934, secondo il quale il Giudice contabile: “valutate le singole responsabilità può porre a carico dei responsabili tutto o parte del danno accertato o del valore perduto”.

Orbene, nel caso di specie non si ravvisano gli estremi per far luogo alla riduzione dell'addebito, poiché non risultano sussistenti, né dall'esame degli atti di causa né da quanto dedotto dalle difese dei convenuti, circostanze idonee ad attenuare la loro responsabilità per il danno causato. Né le istanze difensive in tal senso risultano sorrette da motivazioni specifiche, bensì risultano del tutto generiche.

11. Per quanto riguarda, infine, le spese di giudizio, queste, ai sensi dell'art. 97 c.p.c. seguono la soccombenza.

P.Q.M.

La Corte de Conti

Sezione Giurisdizionale per la Regione Campania

In composizione collegiale, definitivamente pronunciando:

· RIGETTA l'eccezione d'inammissibilità dell'atto di citazione per dedotta intempestività;

· RIGETTA l'eccezione d'inammissibilità dell'atto di citazione per rilevata indeterminatezza;

· SOSPENDE la decisione nel merito del giudizio n. 58231 per quel che concerne la domanda risarcitoria del danno all'immagine della Regione Campania, SOLLEVANDO con SEPARATA ORDINANZA la questione di legittimità costituzionale dell’articolo 17, comma 30ter, del decreto legge 1 luglio 2009 n. 78, convertito, con modificazioni, nella legge 3 agosto 2009, n. 102, come modificato dall’articolo 1, comma 3, del decreto legge 3 agosto 2009, n. 103, convertito, con modificazioni, nella legge 3 ottobre 2009, n. 141, periodi secondo e terzo e quarto, in quanto ritenuta rilevante ai fini del decidere e non manifestamente infondata, con riferimento agli articoli 3, 24, 113 e 103 della Costituzione, e nel contempo;

· RESPINGE l'eccezione di prescrizione dell'azione in merito alla domanda risarcitoria del danno patrimoniale materiale;

· CONDANNA i signori Filippo FECONDO, Angelo PICCOLO, Giuseppe SAGLIANO e Vincenzo NEGRO al pagamento della somma complessiva di € 450.399,48, di cui € 405.322,25 in favore del Comune di Marcianise ed € 45.077,23 in favore dell'Erario, da ripartirsi rispettivamente nelle quote del 50% (€ 202.661,13 + 22.253,62) per Filippo FECONDO, del 40% (€ 162.128,90 + € 18.030,89) per Angelo PICCOLO, del 6% (€ 24.319,34 + € 2.704,63) per Giuseppe SAGLIANO e del 4% (€ 16.212,89 + € 1.803,09) per Vincenzo NEGRO, il tutto oltre rivalutazione monetaria. Dette somme saranno gravate di interessi dalla data di pubblicazione della presente sentenza al soddisfo.

· I predetti soggetti sono, poi, tenuti al pagamento, nei confronti dell'erario, delle spese di giustizia che si liquidano in € 1865,60° (Euro milleottocentosessantacinque/60)

Così deciso in Napoli, nelle camere di consiglio dei giorni 1 ottobre 2009 e 12 novembre 2009.

IL I REF. ESTENSORE IL PRESIDENTE

(Rossella Cassaneti) (Enrico Gustapane)



 
· Inoltre Enti e Comuni
· News di redazione


Articolo più letto relativo a Enti e Comuni:
CASERTA, INIZIATIVE: IL DIESSINO BASSOLINO PREMIA L'AZZURRO VENTRE

Punteggio medio: 5
Voti: 1


Ti prego, aspetta un secondo e vota per questo articolo:

Eccellente
Ottimo
Buono
Normale
Cattivo



 Pagina Stampabile  Pagina Stampabile

 Invia questo Articolo ad un Amico  Invia questo Articolo ad un Amico

www.casertasette.it