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IL CASO: UN'INTERROGAZIONE SU TRASFERIMENTO DIPENDENTI SUN

A volte i deputati non sanno proprio come aumentare la produzione delle interrogazioni: di seguito quella presentata da un parlamentare del Pdl per risolvere il 'bisticcio' di due signore dipendenti dell'Università che volevano scambiarsi di sede...quasi assurdo. Eppure sono tanti gli argomenti che potrebbero essere ben più importanti da collocare in qualche interrogazione...


Interrogazione a risposta scritta 4-05161 presentata da BENEDETTO FRANCESCO FUCCI mercoledì 25 novembre 2009, seduta n.252 FUCCI. - Al Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca, al Ministro per la pubblica amministrazione e l'innovazione.- Per sapere - premesso che: in data 30 maggio 2007 la signora D.D.G. faceva istanza di trasferimento per compensazione dalla Seconda Università degli studi di Napoli con sede in Caserta verso l'Università di Napoli «Federico II» con sede in Napoli. In cambio una dipendente di quest'ultimo ateneo, la signora M.S.V., avrebbe fatto il percorso inverso; tale richiesta, fatta per esigenze familiari e personali, avrebbe permesso ad entrambe le dipendenti, ugualmente interessate allo scambio, di espletare la propria attività lavorativa nel comune dove risiedono (una a Caserta e l'altra a Napoli) nel pieno rispetto dei principi costituzionali sanciti dall'articolo 97 della Costituzione; in data 5 giugno 2007 (prot. n. 19904) il direttore amministrativo della Seconda Università degli studi di Napoli dava parere favorevole al trasferimento per mobilità compensativa. In data 30 settembre 2008 il direttore amministrativo dell'Università di Napoli «Federico II» decretava l'approvazione degli atti della mobilità interuniversitaria per compensazione ritenendo la dipendente idonea; dopo la richiesta di perfezionare il contestuale trasferimento, in data 14 ottobre 2008 (prot. n. 33146), la Seconda Università degli studi di Napoli differiva la data a non prima del 1o settembre 2009, adducendo che la dipendente destinata a trasferirsi a Caserta, non avrebbe potuto assicurare la presenza in servizio in quanto prossima all'astensione obbligatoria di maternità; in data 6 agosto 2009 (prot. n. 29211) si rendeva noto alle parti interessate che la mobilità non poteva aver luogo, questa volta perché «ai sensi delle disposizioni di cui all'articolo 1, commi 1 e 3, del decreto legge 10 novembre 2008, n. 180, convertito nella Legge 9 gennaio 2009, n. 1, secondo cui l'istituto della mobilità per compensazione non è più attuabile secondo quanto precedentemente applicato in tema di compensazione delle risorse economiche tra il personale in uscita e quello in entrata, in quanto le risorse del personale in entrata devono essere immediatamente stanziate e, viceversa, quelle per il personale in uscita sono rese disponibili solo al 50 per cento e nell'anno successivo»; a parere delle interessate si configura come del tutto ingiustificato lo ius penitendi esercitato dalla Seconda Università degli studi di Napoli con sede in Caserta e, da ultimo, pare irrituale la comunicazione verbale ad una delle dipendenti di una richiesta di autorizzazione ministeriale avanzata dall'ufficio del personale della Seconda Università degli studi di Napoli affinché potesse perfezionarsi il suddetto trasferimento senza specificare null'altro al riguardo -: se i Ministri interrogati non ritengano di assumere iniziative, anche di carattere normativo, volte ad assicurare che l'applicazione delle disposizioni di cui al decreto-legge n. 180 del 2008 faccia comunque salve le procedure di mobilità già in atto alla data di entrata in vigore della nuova disciplina, come nel caso di cui in premessa.(4-05161)

 
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