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CAMERA DI COMMERCIO: ECCO L'ATTO CHE SFIDUCIA LA PRESIDENZA

Il testo del ricorso dei consiglieri che hanno presentato una mozione di sfiducia costruttiva, assistiti dall'avv. prof. Ciro Centore


TRIBUNALE AMMINISTRATIVO REGIONALE PER LA CAMPANIA
Ricorrono i signori CRISPINO Antonio (), CANZANO Francesco), DE SIMONE Marcello (), DE SIMONE Tommaso (P), PETRELLA Ferdinando (), tutti assistiti dall’avv. Ciro Centore, mandato in calce, domicilio elettivo in Napoli alla Via C.Rosaroll, 70
CONTRO
LA CAMERA DI COMMERCIO / INDUSTRIA E ARTIGIANATO DI CASERTA , in persona del legale rapp.te p.t., nonché il Presidente p.t. della Camera di Commercio /Industria ed Agricoltura di Caserta dr. Farina Mario, nonché, ancora, il dr. Mario Farina, in proprio, PER l’ANNULLAMENTO E LA RIFORMA / PREVIA SOSPENSIVA:
a) delle determinazioni assunte, con verbale 30/10/09, dalla Camera di Commercio, richiamata in epigrafe, e per essa dal Presidente p.t. della stessa, con e per le quali si dispone l’esclusione dei ricorrente / Consiglieri di detta Camera di Commercio, dalla “votazione”, per conflitto di interessi, in ordine alla mozione di sfiducia costruttiva presentata secondo lo statuto di detto Ente e tesa al “ricambio” del Presidente e della Giunta camerale, in rapporto ad una “nuova programmazione”, specifica ed esplicitata, con la detta mozione di sfiducia costruttiva;
b) degli atti correlati a detto verbale.
1.- I ricorrenti, tutti Consiglieri della Camera di Commercio, Industria, Artigianato e Agricoltura di Caserta, hanno presentato una “mozione di sfiducia COSTRUTTIVA”, così come previsto dallo statuto di detta Camera, nell’art. 20.
2.- E lo hanno fatto, logicamente, NEL PEDISSEQUO rispetto di quanto detto e precisato nell’art. 20 di detto statuto e nel relativo Regolamento per il funzionamento del Consiglio Camerale di Caserta, approvato, questo ultimo, con delibera consiliare n.11 del 14/5/2008.
3.- La mozione di fiducia COSTRUTTIVA, sottoscritta, secondo Statuto, da almeno “un terzo dei Consiglieri” – e nel caso di specie - sottoscritta “da venti Consiglieri su trentadue” Consiglieri che compongono detto Consiglio Camerale, e quindi sottoscritta da un numero DI GRAN LUNGA SUPERIORE RISPETTO AL MINIMO PREVISTO dallo statuto – E’ STATA formulata in termini ben precisi e concreti, con la proposta di “NUOVE LINEE PROGRAMMATICHE” così come si legge dal documento che si va a depositare. Lo si è fatto, ripetesi, nel pieno rispetto della normativa statutaria, regolamentare e legislativa che “disciplina ad hoc la vita” della Camera di Commercio e determina, a votazione e approvazione avvenuta, il rinnovo del Presidente e della Giunta Camerale. Con questo “istituto”, della “sfiducia” costruttiva, SI GARANTISCE la CONTINUITA’ AMMINISTRATIVA dell’Ente nel rispetto delle nuove linee programmatiche e si dà vita ad un “nuovo corso” amministrativo. La mozione di sfiducia costruttiva, ovviamente, non è intervenuta per “ragioni di carattere politico”, come si può evincere, si ripete dal suo testo ma per dare esaltazione alla vita dell’Ente, nell’ambito di un rilancio degli interessi e degli obiettivi delle categorie produttive di “Terra di Lavoro”, di necessità in questo particolare momento di crisi economica. Si è trattato, si ripete, di una mozione di sfiducia “costruttiva” di solo carattere amministrativo e programmatorio.
4.- Ciò detto, il Presidente della Camera di Commercio di Caserta ha avuto, alla data del 2 e del 5/10/09, a porre “alcuni quesiti sulle modalità di svolgimento della seduta del Consiglio della Camera di Commercio avente ad oggetto la discussione di una mozione di sfiducia costruttiva”. E detti quesiti sono stati inoltrati alla “Unioncamere / Camere di Commercio d’Italia/Roma”. E detta “Unioncamere”, con determina del Vice Segretario Generale, dr. Marco Conte, del 14/10/09, prot.15394, nel rapportarsi a queste esigenze e a questi quesiti, ha avuto a darvi ampia e specifica risposta. Ha richiamato le norme operanti in materia e le modalità e le competenze tenute alla disamina della mozione di sfiducia costruttiva e ai criteri e modalità di approvazione o di eventuale rigetto. In altre parole ha indicato l’iter amministrativo da seguire. Dopodichè, ricevuti questi chiarimenti e relative istruzioni, il Presidente della Camera di Commercio ha convocato la seduta di Consiglio camerale per il giorno 30/10/09 . E lo ha fatto ponendo questa mozione di sfiducia costruttiva, ex art. 20 dello statuto, correlata alla Giunta e al Presidente con un ordine del giorno smistato e pervenuto ai trentadue Consiglieri che compongono detta “Camera” e debbono o dovevano, come meglio si dirà, discutere e votare sulla stessa. L’ordine del giorno è stato ben chiaro perché, difatti, detto Presidente Camerale lo ha convocato e fissato “in considerazione” della presentazione in data 2/10/09 della mozione di sfiducia di cui all’art. 20 dello Statuto” e…….ha invitato ogni “singolo Consigliere” AD INTERVENIRE…. “PER DISCUTERE E DELIBERARE SULL’ORDINE DEL GIORNO….”…..e ha segnato, più specificatamente, come ordine del giorno, due argomenti, ossia :
- la proposta di “approvazione della mozione di sfiducia della Giunta e del Presidente ex art.20 dello Statuto”;
- la previsione della elezione eventuale del Presidente e della nuova Giunta …….. PROVVEDIMENTI, MODALITA’ E TERMINI.
5.- Tutto ciò è avvenuto, ripetesi, con la convocazione presidenziale datata 16/10/09, prot.66030/09.
6.- Alla data prefissata, 30/10/09, come da “verbale del Consiglio” che si impugna con il presente atto, in uno a tutti i provvedimenti connessi in preordine e conseguenza, si è riunito il Consiglio Camerale nella sede dell’Ente, in Caserta, Via Roma, 75, per discutere la proposta di approvazione della mozione di sfiducia della Giunta e del Presidente ex art. 20 dello Statuto e per “deliberare sulla stessa” ossia per votarla. Si è dato atto dell’assenza di un Consigliere, della presenza dell’intero Collegio dei Revisori dei Conti e il Presidente, prendendo atto della presenza del numero legale, ha dichiarato “valida ed aperta detta seduta”. Su sua richiesta, il Segretario Generale ha dato lettura della mozione di sfiducia nei confronti del Presidente e della Giunta e di poi si è data la parola ai vari Consiglieri. Ne omettiamo, ovviamente, sia pure per sintesi, la trascrizione pedissequa. Dopodichè, ed è ovvio, così come capita in ogni “Collegio”, vengono fuori le mozioni e le osservazioni e considerazioni più varie ed eterogenee, dandosi vita al cosiddetto “dibattito” democratico. E nell’ambito di questo dibattito si assume (vds.dichiarazione del Consigliere Cicala) che la ……Camera vive una situazione nuova rispetto alla quale sono state dette inesattezze che vanno chiarite (pag.2 del verbale) e che …….al di là degli errori, la Giunta qualcosa di buono lo ha fatto…… che sei componenti della Giunta (sic!)…..sfiduciando l’Organo hanno sfiduciato se stessi e lascia perplessi il “leggere”, sul documento di sfiducia, che si conferma il programma camerale già approvato……..(sicchè)…..il dibattito non può essere più racchiuso in questa aula ma va animato da un confronto tra le Associazioni di categoria chiamate ad approfondire non i nominativi dei nuovi vertici ma i programmi da attivare e ….invita, quindi tutti alla calma perché c’è bisogno della presenza forte della Camera sul territorio, specie in questo momento di crisi. Sopravviene il Consigliere Geremia che condivide il richiamo all’equilibrio ma osserva che tutti i tempi tecnici sono stati abbondantemente superati e che c’era tutto il tempo per preparare percorsi alternativi…..che era giusto difendere le proprie idee e i propri interessi ma nel pieno rispetto delle regole…..e riprende il ragionamento del Consigliere De Simone e richiama l’art. 20 comma 4 dello Statuto ai fini della definizione delle modalità di votazione.
7.- A QUESTO PUNTO, leggesi nel verbale, ultimo capoverso di pag. 2, ……il Presidente, ai sensi dell’art. 23, comma 2, ritiene che esista una “potenziale” situazione di conflitto di interessi DA PARTE DEI CONSIGLIERI CHE SI PROPONGONO DI FAR PARTE DELLA (NUOVA) GIUNTA E ALLA CARICA DI PRESIDENTE…….pertanto……pone ai voti la mozione di sfiducia al Presidente…… “ESCLUDENDO DAL VOTO”……… i Consiglieri …… IN CONFLITTO DI INTERESSI (sic!!!)…… ED…… INVITANDOLI AD USCIRE DALL’AULA (sic!!!). In altri termini si afferma, con detta dichiarazione e verbalizzazione e con questa determina presidenziale che …….coloro che avevano avuto a sottoscrivere la mozione di sfiducia, da Consiglieri della Camera di Commercio, non potevano e non dovevano votarla perché ne traevano un interesse “personale”. Di qui una incompatibilità. Poiché si trattava di venti Consiglieri / proponenti su trentadue, escludendo i venti Consiglieri promotori della mozione di sfiducia e comunque presenti in seduta, venivano ammessi alla votazione soltanto i residuali 12 Consiglieri “che non avevano sottoscritto questa mozione e che secondo il Presidente erano “gli unici” non portatori di alcun conflitto di interesse e, come tali, i soli e gli unici a poter deliberare”. Questo, in sintesi, il pensiero del detto Presidente che prendeva “spunto! dall’intervento / mozione d’ordine del Consigliere D’Amore, Consigliere, si badi, facente parte della Giunta e “dell’attuale maggioranza” e soggetto, ovviamente di “possibile” sfiduciamento (vds. dichiarazione dello stesso di pag. 1 del verbale). Ritornando comunque all’ultimo capoverso della pag. 2, di detto verbale e al fatto secondo cui, si ripete, il Presidente riteneva, nel caso di specie, la sussistenza di una “potenziale situazione di conflitto di interessi”, così escludendo dal voto i “relativi” Consiglieri e con l’invito agli stessi ad uscire dall’aula (ultima parte di pag.2 e primo rigo di pag. 3). Seguivano vari pareri e vari interventi. Seguiva, in particolar modo, la precisazione che, sul tema, veniva data dal Segretario Generale della Camera di Commercio, presente e verbalizzante, ossia del massimo Organo tecnico di detta Istituzione, che (vds. quinto rigo di pag. 3), con la massima onestà e serenità,.. .. “interrogato sulla ipotetica situazione di conflitto di interessi faceva presente di avere espresso il proprio parere al Presidente….ritenendo (si badi!!!) che….nel caso di specie… “non” ricorrevano gli estremi del conflitto di interessi e quindi della incompatibilità…”!!!!. E conseguentemente, andavano ammessi alla votazione “tutti” i Consiglieri Camerali, proponenti o non detta mozione di sfiducia!!. Seguivano altre dichiarazioni , tra cui quella del Consigliere “D’Amore” – facente parte della Giunta in carica - che chiedeva di porre “prima” in votazione la sua mozione di “ordine”, seguiva la dichiarazione /intervento del Consigliere De Simone, al quale, però, il Presidente “toglieva la parola” ponendo in votazione la mozione di sfiducia e……chiedendo che si allontanassero dall’aula i 12 Consiglieri in conflitto di interessi ( tra cui i ricorrenti). Seguiva ancora il Consigliere Geremia che avendo chiesto e non ottenuto la parola faceva rilevare che “…..il Presidente stava impedendo il legittimo esercizio della carica di Consigliere”.
Il Presidente, si legge sempre in detto verbale, a pag. 3….. “sospendeva la seduta per quindici minuti. I lavori riprendevano alle ore 18,25 dopodichè, dopo una richiesta di intervento di “altro” Consigliere ( Canzano) al quale il Presidente……non concedeva la parola, ……sopravveniva, sempre come da verbale, nuovamente il Presidente che metteva in votazione la mozione di sfiducia posta al punto “1” dell’ordine del giorno chiedendo che si allontanassero i 12 Consiglieri in conflitto di interesse. Interveniva il Consigliere Ciardiello che invitava il Presidente dei “Revisori dei Conti” ad intervenire per chiarire le procedure ma il Presidente, ancora una volta, faceva presente che……essendo in votazione, non poteva concedere ad alcuno la parola e in ogni caso che i Revisori avevano competenza in materia di contabilità e amministrazione. Seguiva un intervento di altri due Consiglieri (Geremia che rilevava che il Presidente non aveva alcun titolo per allontanare i Consiglieri) nonché la dichiarazione del Consigliere Giglio che dichiarava ed affermava che non sarebbe uscito mai dall’aula, anche per evitare che il Presidente potesse commettere abusi. Dopodichè, sempre detto Presidente, alle ore 18,40, “sospendeva” la seduta per quindici minuti e “disponeva” la ripresa alle ore 18,55. Seguivano altri interventi tra cui quello del Consigliere Barletta che assumeva che ….. “non era un problema di voler o di non voler far votare ma solo….di approfondire l’interpretazione della norma in questione…..anche chiedendo eventualmente un parere ad Unioncamere. Seguivano altri interventi, dopodichè il Presidente “PONEVA NUOVAMENTE IN VOTAZIONE LA MOZIONE DI SFIDUCIA CON LA RICHIESTA DI ALLONTANAMENTO DEI 12 CONSIGLIERI IN SITUAZIONE DI CONFLITTO DI INTERESSI”. E,quindi, degli attuali ricorrenti. Il Consigliere Del Monaco chiedeva al Segretario Generale …..se fosse……legittima la richiesta del Presidente di allontanare i Consiglieri…..e……. il “Segretario Generale” faceva presente di avere “già espresso” il proprio parere (che era quello secondo cui non ricorrevano gli estremi del conflitto di interessi e quindi della incompatibilità / vds. quinto rigo di pag. 3) e seguiva, ancora, la precisazione…….secondo cui ….. “ a quanti chiedono di intervenire, il Presidente faceva presente che, essendo in fase di votazione, non poteva dare la parola……”. Chiedeva la parola, però, e la otteneva, il Presidente del Collegio dei Revisori, dr. Parente, che in via preliminare, specificava che il ruolo dei Revisori non era solo quello del controllo contabile ma anche della legittimità degli atti e che….i Revisori, perciò, avevano pieno titolo ad esprimere valutazione al riguardo e….quanto alla richiesta di stabilire cosa votare dell’ordine del giorno, il Collegio dei Revisori riteneva che non ci fosse incompatibilità così come già chiarito dal Segretario Generale….perchè……I CONSIGLIERI NON PARTECIPANO “A TITOLO PERSONALE” MA IN RAPPRESENTANZA DELLE ASSOCIAZIONI DI CATEGORIA…..PER CUI “TUTTI I CONSIGLIERI” DOVEVANO PARTECIPARE ALLA ELEZIONE DEL PRESIDENTE E DELLA GIUNTA…..
Dopo la dichiarazione del detto Presidente del Collegio dei Revisori, però, il Presidente della Camera di Commercio, (dr. Farina) ribadiva di ……. “voler procedere con le modalità già riferite…..”. Interveniva il…….Consigliere Della Gatta che chiedeva che venisse verbalizzato che la posizione del Presidente “impediva” di fatto il regolare funzionamento del Consiglio e che dopo se ne traessero le conseguenze. E così via. Seguivano “altri” interventi dopodichè (vds. quartultimo rigo di pag. 4…….del detto verbale…..il Presidente ……. ( leggasi il verbale)……..RILEVAVA CHE FOSSE NELLE SUE COMPETENZE CHIAMARE I CONSIGLIERI ALLA VOTAZIONE E, QUINDI, DOPO AVER LETTO L’ART.4 DEL REGOLAMENTO DEL CONSIGLIO, ALLE ORE 19,40……”SOSPENDEVA” LA SEDUTA……E, A RICHIESTA DEL SEGRETARIO GENERALE, IN MERITO ALL’EVENTUALE PROSIEGUO…..IL PRESIDENTE, NELL’ALLONTANARSI DALLA SALA “CHIARIVA” CHE LA SEDUTA ERA “CHIUSA” (sic!!!).
Di qui la chiusura dei lavori e la impossibilità di poter votare “SE NON” ALLA CONDIZIONE FISSATA DAL DETTO PRESIDENTE SECONDO CUI ALLA VOTAZIONE NON POTEVANO ESSERE CHIAMATI I “12” CONSIGLIERI, TRA CUI I RICORRENTI, che avevano sottoscritto, come già ripetutamente detto, la mozione di sfiducia costruttiva e che, al dire del Presidente, con la sottoscrizione della stessa, si erano ritrovati, per detta sottoscrizione, in una posizione di “conflitto di interesse”. In altre parole la votazione veniva ammessa soltanto da parte di quei Consiglieri che “non” avevano avuto a sottoscriverla e che comunque non avessero inteso sfiduciare Presidente e Giunta, la qualcosa, ovviamente, non è prevista da alcuna norma e da alcuna logica amministrativa e, tra l’altro, non poteva assolutamente intervenire anche per il chiaro parere contrario e negativo ( rispetto a questa assurda tesi) rappresentato dal massimo Organo tecnico della Camera di Commercio, ossia dal Segretario Generale e dal Presidente del Collegio dei Revisori. In parole povere, secondo il Presidente, la votazione poteva intervenire soltanto da parte di coloro che non avevano proposto la mozione (parte minoritaria) rispetto alla maggioranza che oramai per tabulas concordava su questa mozione di sfiducia (20 Consiglieri su 32).
8.- E’ evidente che si è voluto impedire il voto anche degli attuali Consiglieri, / ricorrenti, in termini pretestuosi, e lo si è fatto richiamando, a giustifica di questo operato e da parte del Presidente della Camera di Commercio, l’art. 4 del Regolamento consiliare, articolo che prevede ( e nessuno lo disconosce) soltanto che “il Presidente dirige i lavori del Consiglio” ma che AFFERMA A CHIARE LETTERE CHE SEMPRE DETTO PRESIDENTE :
- dirige e regola la discussione
- mantiene l’ordine E GARANTISCE “l’osservanza” delle leggi e delle norme dello Statuto e del presente Regolamento
- pone, secondo l’ordine del giorno, le questioni sulle quali IL CONSIGLIO E’ CHIAMATO A DELIBERARE
- PROCLAMA IL RISULTATO DELLE VOTAZIONI
- e ha facoltà di sospendere le adunanze e di SCIOGLIERLE……. “NEI SOLI CASI DI ESAURIMENTO DELL’ORDINE DEL GIORNO” e per GARANTIRE L’ORDINE E NEGLI ALTRI CASI PREVISTI DALLA LEGGE E DAL PRESENTE REGOLAMENTO.
Ebbene, nel caso di specie, il Presidente, dimentico di tutto ciò, ha richiamato questa norma, SENZA DARVI RISPETTO ALCUNO, perché difatti non ha consentito più la votazione di alcuno, e ha dato luogo, nell’arco di qualche secondo, prima alla SOSPENSIONE dell’ADUNANZA e poi, COME DA DICHIARAZIONE RIPORTATA IN VERBALE, allo ….. “SCIOGLIMENTO” della Adunanza, senza considerare che tutto ciò (“sospensione e scioglimento” sarebbe stato possibile, come indica l’art. 4, “nei soli” casi di …….ESAURIMENTO DELL’ORDINE DEL GIORNO (cosa che non si era avuta) e …..per garantire l’ordine che ……..nel caso di specie era ipotesi / fattispecie inesistente, sempre come da verbale!!!.
9.- Dopodichè, questa vicenda ha avuto un “commento” generalizzato nella opinione pubblica della “intera” Città di Caserta e di “tutte” le Istituzioni perché “vicenda” che ha del “grottesco”, per usare un “eufemismo”, con turbamento generalizzato della Comunità e delle Istituzioni casertane. Non passa giorno, ancora oggi, che di questa assurdità non se ne parli, negli ambienti più disparati. Basterà consultare una “qualsiasi” rassegna stampa, dell’ottobre/novembre, della stessa Camera di Commercio o del Comune di Caserta o della Prefettura per averne testimonianza.
10.- Dopodichè, a far data dal 30/10/09, è calato il silenzio sul tutto. La votazione non si è avuta. L’Ente è così ……paralizzato e congelato, dal punto di vista “istituzionale”. Non consentendosi la votazione, ovviamente, non c’è stato il …….cambio di guardia……e il nuovo corso / presupposto programmatico della mozione di sfiducia costruttiva e non si è potuto avviare!!!.
11.- Di qui la necessità di portare questa vicenda all’attenzione, all’esame e al giudizio di codesto on.le Tribunale Amministrativo.
E lo fanno i ricorrenti, depositari di un “munus” attribuito dalle Associazioni di categoria che li hanno designati come loro “Consiglieri / Componenti” nel seno del Consiglio della Camera di Commercio di Caserta. E gli stessi ricorrono anche in proprio, per le ricadute negative sulla loro “dignità” di Consiglieri, a suo tempo designati, eletti e insediati, e di Consiglieri cui è stata negata la loro funzione di partecipazione e di voto all’assemblea consiliare / camerale. Questa legittimazione impone loro di ricorrere a codesta on.le Magistratura, impugnando il deliberato / verbale, così come assunto e richiamato in epigrafe e gli atti che ne fanno da presupposto e conseguenza. Ricorre, nel caso di specie, la:
A) VIOLAZIONE E FALSA APPLICAZIONE DELL’ART. 20 DELLO STATUTO DELLA CAMERA DI COMMERCIO DI CASERTA E DELL’ART. 4 DEL REGOLAMENTO DEL CONSIGLIO CAMERALE DI CASERTA.
Come già detto ampiamente nella narrativa del presente ricorso, i ricorrenti, nel pieno esercizio del loro “diritto/dovere” di Componenti del Consiglio Camerale della Camera di Commercio di Caserta, designati ed eletti dalle varie Associazioni di categoria e rappresentanti degli “interessi” delle stesse, hanno utilizzato lo strumento della “sfiducia costruttiva”, previsto nell’art. 20 dello Statuto, al fine di dar vita ad un “nuovo corso” della vita amministrativa dell’Ente camerale, particolarmente in un periodo di “crisi”, affligente tutte le categorie produttive e di utenza e proponendo un programma “nuovo” e diverso al quale riandare per superare detta crisi, prospettando, si ripete, il tutto attraverso questa mozione di sfiducia costruttiva che interviene proprio ad “hoc”, senza traumatizzare la vita dell’Ente e senza attendere la naturale scadenza di operatività del Presidente e della Giunta in carica e garantendo, così, la “continuità amministrativa” dell’Ente attraverso l’approvazione di questo “nuovo” programma di lavoro e attraverso il conseguenziale “cambio” di Presidenza e di Giunta. Questo l’oggetto della iniziativa, iniziativa statutaria, che è stata “soffocata” letteralmente dal Presidente della Camera di Commercio, con “la pretestuosità” di un conflitto di interessi, tra Consiglieri proponenti e sottoscrittori della mozione di sfiducia ed eguali Consiglieri invitati alla seduta consiliare nella quale occorreva “discutere “e deliberare sulla citata “mozione”. Ed è stata “soffocata” autoritativamente con lo “scioglimento” della seduta, e senza più la votazione. Si è addivenuti a tanto, si ripete, in violazione della normativa statutaria e regolamentare, BEN CHIARA E PRECISA AL RIGUARDO, nonché in violazione del “parere” contrario e tecnico espresso e reiterato dal “massimo tecnico” dello stesso Ente, e cioè del Segretario Generale, che, più volte, si badi, invitato a precisare la legittimità o meno del comportamento del Presidente, con onestà e correttezza massima, con il testo normativo così chiaro, ha avuto a “smentire” il Presidente, in ordine alla sua diversa tesi!!!.. A fronte, si ripete, di una chiarezza e di una limpidezza del dettato normativo, è incomprensibile ed assurdo il poter dire il contrario! L’addivenire, viceversa, da parte del Presidente ALLO “SCIOGLIMENTO DELLA SEDUTA” senza passare, dopo la discussione dell’argomento, posto all’ordine del giorno, alla VOTAZIONE conseguenziale, costituisce il massimo della irragionevolezza.
Di qui un primo motivo di doglianza. C’è di più:
B) VIOLAZIONE DELLA LEGGE N.241/90 E SUCCESSIVE. VIOLAZIONE DELLA LEGGE 205/00 – VIOLAZIONE L.N.15/05 E n.80/05.
L’art.4 del Regolamento del Consiglio Camerale di Caserta secondo cui il Presidente pone le questioni all’esame e all’attenzione del Consiglio Camerale ( seguendo l’ordine del giorno - e questa questione era stata segnata al primo posto !! ) – aveva determinato la ovvia convocazione del Consiglio Camerale e l’intervento di tutti i suoi Componenti con varie dichiarazioni illustrative della mozione e con la raccolta di tutte le voci, anche di dissenso, sulla avanzata proposta, sicchè, a fronte di tanto, occorreva soltanto “deliberare” ovvero votare dopo questa ampia discussione. Il Presidente, sempre nel rispetto dell’art. 4, e DOVEVA, poi, “proclamare” il risultato delle votazioni e non fare altro......non addivenire, a fronte di questo adempimento e di questo dovere, ex abrupto, prima ad una sospensione dell’adunanza e poi, dopo “pochi” secondi, ad una dichiarazione di “scioglimento” della seduta, scioglimento che si verifica, come dice l’art. 4, nel solo caso di “esaurimento dell’ordine del giorno”, ESAURIMENTO CHE NON C’ERA “STATO”!!!. A fronte di questa considerazione e nel richiamo, poi, anche della legge n.241/90, va considerato che ne derivava l’obbligo, ex lege, di concludere il PROCEDIMENTO AMMINISTRATIVO attivatosi ritualmente. E difatti, giustamente, il Legislatore, con le leggi riportate dianzi, ha fissato, se ce ne fosse stato ancora bisogno, un principio “già consolidato” in giurisprudenza secondo cui una Amministrazione pubblica, una volta attivato un procedimento, DEVE “CONCLUDERE” QUESTO PROCEDIMENTO E DEVE PORTARLO A TERMINE ED ESAURIRLO. Non può, in altri termini, una volta aperto il procedimento, con un rito ufficiale, interromperlo o comunque “non definirlo”. Non sta a noi indicare tutti i verdetti di codesta on.le Magistratura che sono intervenuti sulle varie fattispecie “di sospensione” o di “disattivazione” dei procedimenti “GIA’ ATTIVATI”. E’ pur vero che lo si è fatto, quasi sempre, in rapporto a procedimenti promossi da “privati” ma questa circostanza è ancor più rilevante quando, come nel caso di specie, il procedimento amministrativo “sfiducia costruttiva” è stato attivato non da un semplice privato ma “addirittura” dai Componenti di un Ente pubblico, facenti parte dell’Organo di massima espressione di interessi esponenziali, quali sono i Consiglieri facenti parte del Consiglio Camerale. E per giunta in un numero considerevole (20 su 32), la qualcosa attesta, ancor più, si ripete, nell’interesse pubblico, LA DOVEROSA NECESSITA’ DI “DOVER” DARE DEFINIZIONE AL PROCEDIMENTO APERTOSI CON VOTAZIONE E PROCLAMAZIONE DEL RISULTATO RAGGIUNTO E CONSEGUENZIALI PROVVEDIMENTI.
Per incidens, dobbiamo richiamare, al riguardo, la relazione e l’intervento fatto dal Presidente del Consiglio di Stato, Pasquale de Lise, in ordine al “doveroso giusto procedimento” in data 6/4/09, a Roma, al Palazzo Spada, in occasione delle “conclusioni” su di un importante Convegno sulla tematica “specifica”. Altro non aggiungiamo. Piuttosto, occorre ancora formulare una doglianza sotto il profilo della :
c) VIOLAZIONE ART. 97 DELLA CARTA COSTITUZIONALE E DELL’ECCESSO DI POTERE PER ILLOGICITA’ E MANIFESTA INGIUSTIZIA.
Il Costituente ha raccomandato, infinite volte, la osservanza del principio di “correttezza e imparzialità” nella gestione dei procedimenti amministrativi e la Corte Costituzionale ne ha “ribadito” la osservanza, all’insegna del principio di “ragionevolezza”. Questi principi e questi autorevoli e indiscutibili “richiami”, purtroppo, ancora una volta, SONO STATI DISATTESI NEL CASO DI SPECIE, per le ragioni e le circostanze, di fatto e di diritto, segnalate nelle righe che precedono. E il tutto è intervenuto con un eccesso di potere per illogicità, contraddittorietà, manifesta ingiustizia e “personalismo ingiustificato”.
Per tali motivi si chiede l’accoglimento del presente ricorso.
12.- E si chiede la “sospensiva / misura cautelativa”, anche e particolarmente con una ordinanza che imponga, in un termine breve, il completamento della procedura messa in atto, ossia la riconvocazione del Consiglio Camerale al solo fine di deliberare con votazione la “sfiducia costruttiva”e con la partecipazione e il voto di “tutti i Componenti” del Consiglio Camerale, sottoscrittori o non di detta mozione, avendone “utti”la legittimazione. E con l’inciso secondo cui, non ottemperando a tanto in un termine brevissimo, che va fissato da codesto on.le Collegio, occorrerà “nominare” un Commissario ad acta al fine di consentire “ a tutti” i Consiglieri Camerali questa votazione. Ovviamente la sospensiva / misura cautelativa, con immediata ordinanza, è intesa a “paralizzare” il “diktat” – perché tale è stato – del Presidente della Camera di Commercio, teso alla illegittima esclusione dalla votazione dei Consiglieri / sottoscrittori della mozione di sfiducia e quindi a paralizzare (e di poi ad annullare) anche e particolarmente la mozione “del Consigliere D’Amore” (secondo cui dovevasi dar luogo a detta esclusione), così come fissata poi dal Presidente, sul presupposto, sempre assurdo, ripetuto e straripetuto nelle righe precedenti, secondo cui sussistesse un conflitto di interessi e una ragione di incompatibilità nel caso di specie, tale da non consentire ai Consiglieri / sottoscrittori della mozione di sfiducia…….di votare e di partecipare alla votazione!!!..
Il fumus boni iuris è evidente. E lo stesso è a dirsi per l’interesse pubblico, LESO E PREGIUDICATO, in questa particolare fattispecie. Ed è evidente il danno e il pregiudizio e l’aggravamento degli stessi man mano che “il tempo passa”. L’Ente e letteralmente “paralizzato” nella sua funzione “istituzionale”, sicchè il solo intervento, con la sola misura cautelativa, da parte di codesto on.le TAR, potrà “sbloccare” detta vicenda, vicenda che poi, come da documentazione che si offrirà, ha allarmato ampiamente ed enormemente l’opinione pubblica, già scossa da altri eventi e in “preda” ad una crisi istituzionale sempre più irreversibile.
Con riserva di ogni ulteriore motivo, memoria illustrativa e discussione in Camera di Consiglio, si insiste per l’accoglimento del ricorso e della relativa sospensiva.
Conseguenze come per legge.
F.to avv. Ciro Centore








RELATA DI NOTIFICA – Istante avv. Centore Ciro, Io sottoscritto Uff.le Giud.rio addetto all’Ufficio Notifiche del Tribunale di S.Maria C.V. Sezione Distaccata di Caserta, ho notificato l’antescritto atto a: seguono nominativi 1

 
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