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CASO CONTRADA, LIPERA CI SCRIVE: INFORMATI GUARDASIGILLI, CSM E CASSAZIONE

L'avvocato Lipera, legale dell'ex Sisde Bruno Contrada detenuto a Santa Maria Capua Vetere (Caserta) ci scrive per aggiornarci in merito alla notizia di oggi leggi qui lancio precedente


CALTANISSETTA - 'Ci preme segnalare - apprendiamo dallo studio Lipera - che del caso di Bruno Contrada, ivi compresa l’ultima relazione medico legale redatta dal dott. Giuseppe Caruso, per quanto di eventuale loro competenza abbiamo informato sia il Ministro Guardasigilli Luigi Scotti, sia il Consiglio Superiore della Magistratura nonché il Procuratore Generale della Corte Suprema di Cassazione. Catania 18 febbraio 2008 Avv. Giuseppe Lipera'

Ordinanza Caltanissetta

N° 36/08 R.G. REVISIONE

CORTE DI APPELLO DI CALTANISSETTA

SEZIONE PRIMA
La Corte di Appello di Caltanissetta, riunita in Camera di Consiglio così composta:
dott. Salvatore Cardinale Presidente rel.
dott. Maria Carmela Giannazzo Consigliere
dott. Ignazio Pardo Consigliere
ha pronunciato la seguente:
ORDINANZA
Vista l’istanza depositata in Cancelleria il 16 gennaio 2008 con la quale il difensore di Contrada Bruno, nato a Napoli il 2 settembre 1931, condannato alla pena di anni 10 di reclusione con sentenza della Corte di Appello di Palermo in data 25 febbraio 2006 divenuta definitiva in seguito al rigetto del ricorso in Cassazione pronunciato dalla Suprema Corte con sentenza del 10 maggio 2007, ha chiesto, in pendenza del giudizio di revisione, la sospensione dell’esecuzione della pena ai sensi dell’art. 635 c.p.p.;
ritenuto che l’istanza proposta trova fondamento nella dedotta sussistenza dei requisiti del fumus boni iuris, inteso quale probabilità che la richiesta di revisione venga accolta e del periculum in mora in considerazione della avanzata età del condannato;
che la difesa istante ha altresì richiesto disporsi, in linea subordinata, in considerazione delle gravi condizioni di salute del Contrada documentate sulla base della documentazione trasmessa in data 31 gennaio 2008 una misura coercitiva meno affittiva si sensi della particolare disciplina dettata dall’art. 635 c.p.p.;
visto il parere espresso dal Procuratore Generale che si è opposto alla sospensione della pena osservando che l’istituto predetto ha presupposti del tutto diversi da quelli del rinvio obbligatorio o facoltativo della pena per motivi di salute previsto dagli artt. 146 e 147 del codice penale, rientrante nella esclusiva competenza della Magistratura di Sorveglianza sicché in sede di revisione alcuna facoltà di disporre la sospensione della pena per motivi di salute ha la Corte di Appello funzionalmente competente;
che inoltre lo stesso rappresentante della pubblica accusa ha dedotto l’insussistenza del fondamento della sospensione, la cui disposizione postula la formulazione di una prognosi favorevole sulla fondatezza della richiesta di revisione, nel caso in esame invece inammissibile e comunque infondata per le motivazioni espresse nel parere recante data 7 febbraio 2008;
che, tanto premesso, va poi ricordato come secondo l’autorevole insegnamento della Suprema Corte:
“La sospensione dell’esecuzione della pena, ai sensi dell’art. 635 cod. proc. pen., in pendenza di procedimento di revisione, costituisce istituto di carattere eccezionale, in quanto derogatorio al principio dell’obbligatorietà dell’esecuzione, e presuppone l’esistenza di situazioni in cui appaia verosimile l’accoglimento della domanda di revisione e la conseguente revoca della condanna” (cfr. Sez. F. Sentenza n. 35744 del 20/08/2004);
Considerato che, nella specie, la richiesta di revisione trova il proprio fondamento innanzi tutto nella dedotta esistenza di un contrasto di giudicati, ex art. 630 lett. A) c.p.p., tra la pronuncia di condanna emessa nei confronti del Contrada e quelle di assoluzione divenute definitive pronunciate all’esito dei giudizi svoltosi dinanzi la medesima autorità giudiziaria palermitana nei confronti degli imputati Carnevale Corrado d Andreotti Giulio;
che altresì viene dedotta, ex art. 630 lett. C) c.p.p., la sopravvivenza di nuove prove che sole o unite a quelle già valutate dimostrano che il condannato deve essere prosciolto a norma degli artt. 529, 530 o 531 c.p.p. costituite dalla pendenza di procedimento penale per il delitto di calunnia in danno del Contrada nei confronti di Pulci Calogero e Giuca Giuseppe dinanzi all’autorità giudiziaria di Catania;
che con successive istanze depositate in Cancelleria il 2 ed il 5 febbraio 2008 sono state dedotte come nuove prove, inconciliabili con l’affermazione di responsabilità del Contrada, le richieste di escussione testimoniale del sen. Francesco Cossiga e dei poliziotti Francesco Belcamino e Francesco Cardillo;
che al fine di formulare un giudizio di verosimile fondatezza dell’istanza di revisione questa Corte deve procedere ad acquisire e valutare approfonditamente la pronuncia di secondo grado emessa dalla Corte di Appello di Palermo in data 25-2-2006, poi confermata in Cassazione, di condanna del Contrada per il delitto di concorso esterno in associazione mafiosa (artt. 110 e 416 bis c.p.) al fine di analizzare se effettivamente a sostegno dell’affermazione di responsabilità siano state poste a fondamento le dichiarazioni dei collaboratori di giustizia indicati nell’istanza di revisione e cioè degli imputati di procedimenti connessi: Brusca Giovanni, Buscetta Tommaso, Cangemi Salvatore, Costa Gaetano, Di Carlo Francesco, Marino Mannoia Francesco, Mutolo Gaspare, Pennino Gioacchino e Siino Angelo;
che inoltre deve essere valutato se a fronte delle dichiarazioni provenienti dai predetti collaboratori la Corte di Appello suddetta abbia valorizzato altri elementi di prova quali dichiarazioni provenienti da altri testimoni o argomenti deducibili da produzioni documentali;
che inoltre bisogna altresì valutare quale sia effettivamente il contrasto insanabile tra i fatti affermati nella pronuncia di condanna del Contrada e quelli contenuti nelle richiamate sentenze assolutorie emesse all’esito dei giudizi svoltisi nei riguardi degli imputati Andreotti Giulio e Carnevale Corrado;
che occorre altresì valutare, pur se in astratto nella fase della valutazione dell’ammissibilità dell’istanza, la conducenza e rilevanza delle dichiarazioni acquisibili dai testimoni indicati nelle successive istanze depositate il 2 ed il 5 febbraio 2008 dal difensore del Contrada;
che pertanto la particolare complessità delle valutazioni da operare rende al momento non formulabile alcun giudizio di verosimile fondatezza dell’istanza, sicchè l’istituto della sospensione per il suo carattere eccezionale in quanto derogatorio al principio generale dell’obbligatorietà dell’esecuzione, non può essere allo stato applicato al caso in specie;
che peraltro in tale fase processuale alcuna rilevanza assumono le dedotte gravi condizioni di salute dell’istante non essendo compito rimesso a questa Corte, chiamata a valutare l’istanza di revisione, giudicare le stesse al fine di disporre la sospensione della pena;
P.Q.M.
visto l’art. 635 c.p.p.;
rigetta allo stato la richiesta di sospensione dell’esecuzione della pena avanzata dal difensore di Contrada Bruno.
Manda alla Cancelleria per gli adempimenti di competenza.
Caltanissetta 14 febbraio 2008-02-18
I Consiglieri Il Presidente est.

Depositato in cancelleria il 14/2/080 alle ore 15,15.
Spedito per notifica
f.to il cancelliere.

 
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