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*SCUOLA E NORME: UTOPIE IN PROVINCIA DI CASERTA. ISTRUZIONE ADULTA?*


CASERTA (intervento del professor Ugo Chiurazzi) - Con il decreto ministeriale della Pubblica Istruzione del 25 ottobre 2008 pubblicato sulla G.U. n° 3 del 04 01 2008 sono stati finalmente definiti i criteri generali per il conferimento dell'autonomia di cui al decreto del Presidente della Repubblica n. 275/1999 ai «Centri provinciali per l'istruzione degli adulti»,(C.P.I.A.), nel quadro della riorganizzazione, con riferimento all'ambito provinciale, dei Centri Territoriali Permanenti per l’istruzione e la formazione in età adulta istituiti con O.M. 455/97 del M.P.I. e dei corsi serali funzionanti presso le istituzioni scolastiche di ogni ordine e grado, di cui alla legge n. 296/2006, art. 1, comma 632. La riorganizzazione di cui al comma 1 dell’art.lo 1 del DMPI 25-10-07 dovrà avvenire nel rispetto della competenza esclusiva delle regioni e delle province autonome di Trento e Bolzano in materia di organizzazione scolastica. L'autonomia di cui all'art.lo 1 del decreto ministeriale DMPI del 25-10-07 sarà conferita ai centri, articolati in reti territoriali, nell'ambito dei piani provinciali di dimensionamento della rete scolastica definiti secondo i criteri e i parametri previsti dalla normativa vigente in relazione all'utenza di cui all'art.lo 3 DMPI 25-10-07, con il riconoscimento di un proprio organico, distinto da quello degli ordinari percorsi scolastici, nei limiti delle autonomie scolastiche istituibili in ciascuna regione e delle disponibilità complessive degli organici del personale della scuola determinate per l'anno scolastico di riferimento. Nella fase di prima applicazione del DMPI 25-10-07 si farà riferimento al decreto del Presidente della Repubblica 18 giugno 1998, n. 233. Nei piani provinciali di dimensionamento previsti dalla normativa vigente o/e da definire saranno individuate, secondo i criteri e le modalità ivi indicati e nei limiti delle strutture poste a disposizione delle istituzioni scolastiche dai comuni e dalle province, la sede principale del centro e le altre sedi, che ne comporranno la rete territoriale, ove si realizzeranno i percorsi di cui all'art.lo 3 sempre del DMPI 25-10-07, fermo restando che il funzionamento delle sedi potrà essere regolato da specifici accordi tra enti locali nell'ambito della programmazione di cui all'art.lo 1, comma 2 del DMPI 25-10-07. L'autonomia ai centri si realizzerà sicuramente in modo progressivo, a partire probabilmente dall'anno scolastico 2008/2009, nel rispetto delle competenze delle regioni e delle province autonome di Trento e Bolzano in materia di organizzazione scolastica e nella prospettiva di una piena riorganizzazione dei Centri Territoriali Permanenti (O.M.455/97) e dei corsi serali entro il 2009/2010. Nelle province con un flusso di utenti sottodimensionato rispetto ai parametri stabiliti, la riorganizzazione dei Centri Territoriali Permanenti per l'istruzione e formazione in età adulta e dei corsi serali dovrà essere attuata su base interprovinciale, nel rispetto di quanto previsto all'art.lo 1, comma 2 del DMPI 25-10-07. Allo scopo di far conseguire più elevati livelli di istruzione alla popolazione adulta, anche immigrata, il DMPI 25-10-07 prevede che un’utenza dei centri, in relazione agli ordinamenti scolastici vigenti, sarà costituita dagli adulti iscritti ai percorsi per: a) il conseguimento del livello di istruzione corrispondente a quello previsto dall'ordinamento vigente a conclusione della scuola primaria nonché per l'acquisizione del titolo di studio conclusivo del primo ciclo di istruzione; b) il recupero dei saperi e delle competenze finalizzate all'acquisizione della certificazione di assolvimento dell'obbligo di istruzione di cui all'art. 1, comma 622, della legge n. 296 del 27 dicembre 2006; c) il conseguimento del diploma di istruzione secondaria superiore; d) l'alfabetizzazione funzionale finalizzata all'acquisizione dei saperi e delle competenze riferiti all'adempimento dell'obbligo di istruzione e/o al conseguimento di un titolo di istruzione secondaria superiore; e) la conoscenza della lingua italiana da parte degli immigrati per la loro integrazione linguistica e sociale. L'utenza di cui al punto precedente comprende anche i giovani di cui all'art.lo 4 del DMPI 25-10-07, comma 4, che si iscriveranno ai percorsi di cui al comma 1, lettere a), b), e) dell’art.lo 3 sempre del DMPI 25-10-07. Per la frequenza dei percorsi di cui all'art. 3, comma 1, lettere a) e b), del DMPI 25 10 07 ai centri potranno iscriversi tutti gli adulti privi del livello di istruzione corrispondente a quello previsto dall'ordinamento vigente a conclusione della scuola primaria o del titolo di studio conclusivo del primo ciclo di istruzione o che non hanno adempiuto all'obbligo di istruzione di cui all'art. 1, comma 622, della legge n. 296 del 27 dicembre 2006. Per la frequenza dei percorsi di cui all'art.lo 3 DMPI 25-10-07, comma 1, lettera c), ai centri potranno iscriversi tutti gli adulti che intendono conseguire un titolo di studio conclusivo dei corsi di istruzione secondaria superiore. Potranno iscriversi ai percorsi di cui all'art.lo 3, comma 1, lettera d) del DMPI 25-10-07 tutti gli adulti che necessitano di acquisire i saperi e le competenze riferiti all'adempimento dell'obbligo di istruzione e al conseguimento di un titolo di istruzione secondaria superiore. Per la frequenza dei percorsi di cui all'art.lo 3, comma 1, lettera e)del DMPI 25-10-07 ai centri potranno iscriversi tutti gli adulti stranieri presenti sul territorio nazionale nel rispetto delle norme vigenti in materia di immigrazione. Ai fini di prevenire e contrastare la dispersione scolastica e di favorire il successo nell'adempimento dell'obbligo di istruzione, ai centri potranno iscriversi anche coloro che abbiano compiuto il sedicesimo anno di età e che non siano in possesso del titolo di studio conclusivo del primo ciclo di istruzione e/o non abbiano adempiuto all'obbligo di istruzione. Per l'organizzazione didattica dei percorsi d’istruzione di cui all'art.lo 3 DMPI 25-10-07, comma 1, i centri si rifaranno ai seguenti riferimenti normativi: per i percorsi di cui alle lettere a) e b) di cui all’art.lo 3 del DMPI 25-10-07, le indicazioni di riferimento saranno quelle contenute nel documento allegato al decreto ministeriale 31 luglio 2007 e quelle contenute nel documento allegato al decreto del Ministro della Pubblica Istruzione del 22 agosto 2007, n. 139 inerenti i saperi e le competenze relativi all'obbligo di istruzione. I centri assumeranno i medesimi riferimenti anche per la parte riguardante la lingua italiana, e per l'organizzazione dei percorsi di cui alla lettera e) art.lo 3 sempre del DMPI 25-10-07; per i percorsi previsti dall’art.lo 3 alla lettera c) DMPI del 25-10-07, le indicazioni contenute si farà invece riferimento ai regolamenti di cui al decreto legislativo 17 ottobre 2005, n. 226, art. 12, comma 5, nonché, per gli istituti tecnici e gli istituti professionali, quelle contenute nei regolamenti di cui alla legge 2 aprile 2007, n. 40, art. 13, comma 1-ter. Al fine di personalizzare l'offerta d’istruzione secondo le esigenze della propria utenza, i centri potranno programmare le proprie attività didattiche anche in tempi diversi da quelli degli ordinari percorsi scolastici, nel rispetto dei contratti collettivi di lavoro del personale del comparto scuola. I centri assicureranno la piena integrazione delle persone diversamente abili nel rispetto delle disposizioni vigenti in materia. I centri faranno riferimento alle norme contenute nella ordinanza ministeriale sugli scrutini ed esami per quanto riguarda la valutazione periodica e finale e la relativa certificazione. I centri potranno ampliare l'offerta formativa nell'ambito della loro autonomia secondo quanto previsto dal decreto del Presidente della Repubblica n. 275/1999, nel rispetto delle competenze delle regioni e degli enti locali in materia ed anche nel quadro di accordi con gli enti locali ed altri soggetti pubblici e privati, con particolare riferimento alle strutture formative accreditate dalle regioni. Ai fini di cui al comma 1, art.lo 6 DMPI 25-10-07 i centri potranno ricorrere, nei limiti delle risorse allo scopo disponibili, a prestazioni professionali e a contratti di prestazione d'opera, secondo quanto previsto dal contratto collettivo nazionale del personale del comparto scuola. I criteri di assegnazione del personale ai centri, saranno definiti nel quadro delle disposizioni che regolano l'utilizzo e la mobilità del personale della scuola, ma terranno conto soprattutto della valutazione di specifici titoli culturali e di esperienze maturate nel settore dell'istruzione degli adulti posseduti da alcuni docenti attualmente in servizio sul territorio nazionale a tempo indeterminato. La riorganizzazione dei centri territoriali permanenti e dei corsi serali sarà accompagnata da apposite iniziative di sistema finalizzate a promuovere l'innovazione organizzativa, metodologica e didattica, la formazione del personale e la condivisione delle più significative esperienze già realizzate, nell'ambito di quanto previsto dagli ordinari stanziamenti di bilancio del Ministero della Pubblica Istruzione. Saranno assicurate, a livello nazionale, specifiche azioni per il monitoraggio dell'offerta formativa dei centri. In fase di prima applicazione del DMPI 25-10-07, e fino all'entrata in vigore dei regolamenti richiamati all'art. 5 del DMPI, l'organico dei centri avrà carattere funzionale e sarà riferito alle esigenze relative all'attuazione dell'obbligo di istruzione di cui alla legge n. 296/2006, art.lo 1, comma 622, all'alfabetizzazione funzionale finalizzata all'acquisizione dei saperi e delle competenze riferiti all'adempimento dell'obbligo di istruzione e al conseguimento di un titolo di istruzione secondaria superiore, nonché all'apprendimento della lingua italiana da parte degli immigrati. L'organico di cui in precedenza sarà costituito, di regola, da gruppi di dieci docenti ogni 120 adulti iscritti ai centri per la frequenza dei percorsi di cui all'art.lo 3, comma 1, lettere a), b), d), e),DMPI 25-10-07 restando ferma la necessità di rapportare le quantità ad effettive e documentate esigenze, valutate anche rispetto alla stabilità dell'utenza. I gruppi di docenti di cui al punto predente saranno, di regola, così determinati: - due docenti di scuola primaria, forniti della competenza per l'insegnamento di una lingua straniera; - quattro docenti di scuola secondaria di primo grado: due per l'area linguistica, di cui uno per l'insegnamento della lingua inglese; uno per l'area matematico/scientifica; uno per l'area tecnologica; - quattro docenti di scuola secondaria di secondo grado: uno per ciascuno degli assi disciplinari previsti dal regolamento di cui alla legge n. 296/2006, art. 1, comma 622, in materia di saperi e competenze relativi all'obbligo di istruzione. La dotazione dei docenti, la cui composizione sarà rimessa alla valutazione del dirigente del centro sulla base delle necessità derivanti dall'utenza presente in relazione alle priorità della programmazione dell'offerta d’istruzione e formativa regionale e delle indicazioni espresse dal Collegio dei docenti, sarà attribuita nei limiti delle disponibilità esistenti e delle specifiche esigenze accertate dal competente ufficio scolastico regionale, con riferimento alla tipologia dei percorsi richiamati in precedenza. I centri potranno stipulare accordi con gli istituti secondari superiori per facilitare e sostenere il conseguimento di un diploma di istruzione secondaria superiore da parte degli utenti adulti dei centri medesimi, valorizzando a tal fine le esperienze di collaborazione in rete già realizzate a livello territoriale. Per il personale amministrativo e ausiliario necessario al funzionamento dei centri, sempre nei limiti delle disponibilità esistenti, si farà riferimento agli indici previsti per gli istituti comprensivi o per quelli previsti per gli istituti con funzionamento di corsi serali. La composizione a carattere transitorio dell'organico sarà rideterminata al momento della messa a regime dei nuovi ordinamenti dell'istruzione a partire dall'anno scolastico 2009/2010. (31 gennaio 2008-19:35)

 
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