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REGIME IVA NEL TURISMO? DAL FEP AL FEAMP. RENDICONTO COMUNI E REGIONI

Caserta, 25 aprile 2017 (di Michele Martucci per Casertasette – Telexnews.it)

ATTIVITÀ TURISTICHE ED ENTI LOCALI QUALE REGIME IVA? DAL FEP AL FEAMP SECONDO LA UE COMUNI E REGIONE CAMPANIA POSSONO RENDICONTARE L’IMPOSTA

- Le attività di guida turistica, accompagnatore turistico ed interprete sono sottoposte ad un regime impositivo molto particolare e benevolo. Le guide turistiche e gli interpreti, infatti godono di un regime fiscale di assoluto favore. Invero, i redditi percepiti dagli esercenti tali attività sono soggetti all’Irpef, ma non all’Irap quando l’attività è personale e manca il requisito dell’autonoma organizzazione (previsto dall’art. 2 del D.Lgs. n.446 del 1997). Per cui, in pratica, quando la guida turistica o l’interprete non assume né dipendenti né collaboratori di altro genere viene esonerato dal versamento dell’Imposta Regionale sulle Attività Produttive. Ciò avviene perché l’imposta va versata solo da chi svolge attività d’impresa e non dalle persone fisiche. Essendo un’imposta oggettiva ed essendo l’oggetto colpito consistente solo in determinati tipi di attività esercitate, nel nostro caso sia le guide turistiche che gli interpreti privati sono sollevati da tale fastidioso onere. Queste due attività sono anche esenti dall’IVA ai sensi del comma 22 dell’art. 10 del DPR 633/1972. Invece, l’attività di accompagnatore turistico è soggetta ad un regime fiscale assolutamente diverso e sicuramente, sotto questo aspetto, meno vantaggioso. Infatti, questo particolare operatore è soggetto al versamento all’Iva al 22% tranne nel caso in cui il viaggio in cui viene utilizzato l’accompagnatore sia effettuato fuori dall’Unione Europea. In tale circostanza, infatti, l’IVA non si applica poiché l’attività prestata è ritenuta “fuori campo IVA”. Il problema della rimborsabilità dell’Iva ha assunto, nel corso degli anni, un ruolo sicuramente demotivante e disincentivante anche per altri operatori di altro settore turistico particolarmente interessati ad intercettare i fondi messi a disposizione dalla UE. Parliamo cioè degli operatori turistici del comparto ittico. Per troppi anni i pescatori, gli ittituristi e i pescaturisti, interessati al rinnovo delle strutture e delle attrezzature da pesca, consentito dalle misure del FEP (fondo europeo della pesca) a mezzo di risorse rese disponibili dalla comunità europea, sono stati scoraggiati dalla mancata possibilità di recuperare i costi dovuti per la gravosa imposizione fiscale. Il vecchio FEP, Fondo Europeo della pesca, infatti, affrontava in maniera assolutamente sommaria la vicenda dell’IVA rispetto alla sua ammissibilità a rimborso per le sovvenzioni previste dalle specifiche misure e per la rimborsabilità delle attività di assistenza. A seguito delle vibranti proteste degli operatori la vicenda Iva è stata però affrontata e chiarita dalla nuova programmazione del Feamp. Due articoli del Regolamento Generale dei Fondi Sie (Regolamento UE 1303/2013 art. 37 –strumenti finanziari- e art 69 – norme specifiche in materia di ammissibilità per sovvenzioni e per l’assistenza rimborsabile) hanno espressamente chiarito che l’Iva può essere rendicontabile solo laddove non risulta recuperabile da parte dei beneficiari dal disposto della normativa nazionale. Pertanto, non essendo stato individuato un identico regime o una sistema unitario per tutti gli stati UE, la valutazione va realizzata, caso per caso, rispetto al beneficiario ed al suo paese di residenza. In conclusione, alla luce della nostra normativa interna Enti locali, Regioni o amministrazioni centrali, laddove beneficiari, non potendo recuperare il gettito dell’imposta, possono sicuramente rendicontare l’Iva.

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