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CONDONO PER LA STRAGE DI CAIAZZO: CASO DILIBERTO-PROCURA


Con una interrogazione parlamentare depositata lo scorso 7 febbraio, la (4-19841), l'ex ministro della Giustizia Oliviero Diliberto (Misto-Comunisti) chiede all'attuale Guardasigilli il motivo del condono all'autore della strage di Caiazzo e la mancata pubblicazione della sentenza pur trascorsi nove anni. Ecco il testo:

Il 13 ottobre 1943 in Caiazzo (Caserta) militari tedeschi della 3a compagnia del 29o PANZER GRANADIER REGIMENT trucidavano, brutalmente e senza traccia di provocazione, ventidue civili inermi, componenti quattro interi gruppi familiari (le famiglie Albanese, D'Agostino, Massadoro e Perrone), nella quasi totalità donne e bambini, questi di età compresa tra i tre e i dodici anni, sottoponendo le vittime a sevizie e crudeltà; nonostante una Commissione militare di inchiesta anglo-americana avesse raccolto elementi fondamentali per l'identificazione e il perseguimento degli autori della strage - da ritenersi crimine contro l'umanità - gli atti relativi all'eccidio, trasmessi al Governo italiano nel 1946 dalla Segreteria Generale delle Nazioni Unite, rimanevano sepolti per quasi mezzo secolo nel cosiddetto «armadio della vergogna» presso la Procura Generale Militare di Roma; nel 1988, grazie alla documentazione rinvenuta, negli Stati Uniti dal cittadino italoamericano Joseph Agnone, la Procura della Repubblica di Santa Maria Capua Vetere apriva per la prima volta un procedimento penale relativo alla strage, conclusosi, dopo lunghe e complesse indagini, con il rinvio a, giudizio di due criminali nazisti, Lehnigk Emden Wulfgang e Shuster Kurt, rispettivamente tenente e sergente del reparto militare autore dell'eccidio; in data 25 ottobre 1994 la Corte di Assise di Santa Maria Capua Vetere condannava Emden e Schuster alla pena dell'ergastolo, con interdizione legale e dai pubblici uffici, ordinando la pubblicazione della sentenza nei giornali Il Mattino di Napoli e Corriere della Sera di Milano, nonché mediante affissione nei Comuni di Sana Maria Capua Vetere, Caiazzo, Ochtendung e Gross-Schacsford; la sentenza (unica in Italia per tali crimini di un tribunale ordinario), nella quale la condotta criminosa degli imputati veniva definita «un'ignominia indelebile per l'esercito cui essi appartenevano» diveniva definitiva il 9 marzo 1996; lo scorso anno il Presidente della Repubblica riconosceva l'altissimo significato storico ed umano del sacrificio dei 22 martiri, concedendo la medaglia al valor civile al Comune di Caiazzo; a distanza di nove anni dal passaggio in giudicato della sentenza, la procura della repubblica di Santa Maria Capua Vetere, secondo l'interrogante, perpetuando quell'armadio della vergogna sopra ricordato, non risulta aver ancora dato esecuzione alla sentenza stessa, non provvedendo ad alcuna richiesta di mandato di arresto europeo nei confronti dei condannati, né provvedendo alla pubblicazione della sentenza su giornali e mediante affissione; un magistrato della procura della Repubblica di Santa Maria Capua Vetere, ha di sua iniziativa, senza alcuna richiesta in tal senso dei difensori di fiducia, richiesto alla Corte di Assise l'applicazione, senza che a parere dell'interrogante ve ne fossero i presupposti, del condono ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica n. 922 del 1953, nei confronti di Lehnigk Emden Wolfang così chiedendo di commutare la pena dell'ergastolo in anni venti di reclusione e di condonare le pene dell'interdizione legale e della pubblicazione della sentenza; nonostante la Corte di Assise abbia giustamente rigettato l'illegittima richiesta (fondata su un decreto, che si applicava nel 1953 alle formazioni armate irregolari, e non certo all'esercito germanico, al quale appartenevano gli imputati), il predetto magistrato ha persistito nell'evidente errore in diritto e clamorosamente insistito, con atto di opposizione alla stesa Corte di Assiste, per l'applicazione del condono all'autore della strage; secondo l'interrogante, lo stesso magistrato ha gravemente vilipeso la memoria dei ventidue martiri italiani, scrivendo nel suo atto di opposizione che il beneficio per i criminali nazisti veniva richiesto «allo scopo precipuo di evitare all'erario l'onere delle spese per la pubblicazione del lungo dispositivo della sentenza di condanna su due giornali», così riconoscendo al sacrificio di uomini, donne e bambini innocenti un valore di gran lunga inferiore ad una modesta somma di denaro -: se non ritenga che per quanto riferito in premessa possano esservi i presupposti per l'esercizio di un'iniziativa disciplinare.(17 febbraio 2006-19:29)

 
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