LA CONCESSIONE EDILIZIA VA CONTESTATA ENTRO SESSANTA GIORNI
Questo è il termine previsto dalla normativa urbanistica. E va contestata da "chiunque" ha interesse a non veder realizzato un fabbricato che, direttamente o indirettamente, può incidere sulla sua proprietà, sotto il profilo delle distanze, della altezze, della tipologia di insediamento. Si è discusso, dinanzi al TAR, in ordine al momento al quale bisogna riferirsi per far decorrere questo termine e il TAR ha precisato che o cui si riporta alla conoscenza "diretta e provata" della concessione, così come rilasciata, o alla conoscenza "indiretta e provata" della stessa, conoscenza che si può avere a seguito di esposti o denunce o dopo che la costruzione è intervenuta anche ad avanzato stato di realizzazione. In questo ultimo caso "si presume" che l'interessato abbia avuto notizia certa della rilasciata concessione. Ad ogni modo è sul terreno della "prova" che occorre individuare questo termine di decorrenza.
a cura del prof. avv. Centore (clicca qui)
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