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DIFFAMAZIONE: ECCO COME I GIORNALISTI CASERTANI EVITERANNO IL CARCERE


La commissione Giustizia di Montecitorio ha definitivamente messo a punto il testo dell'articolo 8 della proposta di legge (relatrice l’azzurra Isabella Bertolini) che riforma il reato di diffamazione a mezzo stampa. Si tratta della sua formulazione coerente e coordinata in base agli emendamenti approvati nella seduta del 1 luglio scorso. Quelli che in sostanza escludono una volta per tutte il rischio del carcere per il giornalista che “fa pubblicare immagini, o attribuisce atti pensieri o affermazioni lesivi della dignità di una persona o contrari a verità”. In pratica nel nuovo testo organico vengono definite le modalità attraverso cui una rettifica può scongiurare il ricorso all’azione penale da parte di chi si ritiene diffamato. Nello specifico viene stabilito che le dichiarazioni o rettifiche devono essere pubblicate senza commento sia nel caso di quotidiani che di periodici. Per i primi ciò deve avvenire non oltre due giorni dopo quello in cui è avvenuta la richiesta da parte del diffamato. Per i secondi non oltre il secondo numero successivo al momento dell’istanza. I tempi tecnici oltre i quali non è consentito andare sono invece di 48 ore per le trasmissioni radiofoniche e televisive e per i siti informatici. In tutti i casi la rettifica deve avere rilevanza pari a quello della notizia incriminata da cui scaturisce. E difatti si stabilisce che su giornali e riviste essa deve essere pubblicata nella stessa pagina in cui comparve il testo diffamante. Mentre per radio e tv è la fascia oraria a dovere essere la medesima. Allo stesso modo per internet si prescrive la piena corrispondenza con le caratteristiche grafiche del testo originario. Contro chi non ottempera a queste disposizioni nei tempi e nei modi stabiliti si può procedere per imposizione attraverso il pretore. Fermo restando che chi non rettifica secondo la nuova normativa rischia seriamente una multa che va dai 15 ai 25 milioni delle vecchie lire. Senza contare che la sentenza sanzionatoria dovrà poi in ogni caso essere pubblicata sulla medesima testata che ha omesso di rettificare a suo tempo. La rettifica con pari risalto non esclude comunque il ricorso ad un risarcimento danni per la lesione alla reputazione personale. Anche se in ogni caso il danno non patrimoniale non può eccedere la somma di 30mila euro. E anche se in tale procedimento il giudice deve tener conto dell’eventuale pubblicazione riparatoria. Tale limite però non sussiste più se l’imputato è già stato condannato con sentenza esecutiva ad un risarcimento danni alla stessa persona per un’offesa uguale od analoga. In ogni caso il risarcimento si prescrive dopo un anno dalla pubblicazione ritenuta diffamante. (Franco Chirico).

 
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