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LEGGI, BENI CULTURALI: AUTORIZZAZIONI PAESAGGISTICHE E PARERI SOPRINTENDENZA

Roma, maggio 2017 (di Michele Martucci per Casertasette – Telexnews.it) -

Entra in vigore il nuovo regime di autorizzazioni paesaggistiche semplificate. Gli addetti ai lavori della Campania si interrogano sui tempi ristretti per il rilascio del parere della Soprintendenza.

Dal 6 Aprile è entrato in vigore il decreto del Presidente della Repubblica 13 febbraio 2017, n. 31, pubblicato sulla GU n. 68 del 22-3-2017. Il decreto contiene regolamento di individuazione degli interventi esclusi dall'autorizzazione paesaggistica e di quelli sottoposti, invece a procedura autorizzatoria semplificata. Tale atto normativo introduce modifiche in termini di semplificazione alla legge vigente in materia di autorizzazione paesaggistica. Si abroga così il D.P.R.139/2010. La nuova norma chiarisce con elenchi precisi e dettagliati, rispettivamente allegato “A” e allegato “B”, quali siano gli interventi sottoposti ad autorizzazione paesaggistica semplificata e quali, invece, esclusi completamente dal regime autorizzatorio. In sintesi, questo nuovo regolamento in 31 punti dell’allegato “A” chiarisce quali saranno gli “interventi liberi”, cioè azioni ed opere che non prevedono l’ autorizzazione paesaggistica. Tra questi : opere interne che non alterano l’aspetto esteriore degli edifici, comunque denominate ai fini urbanistico-edilizi, anche ove comportanti mutamento della destinazione d’uso; interventi che abbiano finalità di consolidamento statico degli edifici, compresi quelli per il miglioramento o adeguamento antisismico che non comportano modifiche alle caratteristiche morfo-tipologiche, ai materiali di finitura o rivestimento, o alla volumetria e all’altezza dell’edificio. Il citato provvedimento legislativo disciplina poi il novero degli interventi sottoposti ad “autorizzazione paesaggistica semplificata”. Tali interventi sono in totale 42 e vengono riportati sinteticamente nella tabella sinottica “B” allegata alla presente. Questi, considerati “di lieve entità”, prevedono una procedura di “autorizzazione paesaggistica semplificata”, tra loro : interventi di adeguamento antisismico o finalizzati al contenimento dei consumi energetici, comportanti innovazioni nelle caratteristiche morfo-tipologiche, ovvero nei materiali di finitura o di rivestimenti preesistenti; interventi necessari per il superamento di barriere architettoniche che comportano la realizzazione di rampe per superamento di dislivelli superiori a 60 cm, o la realizzazione di ascensori esterni o di manufatti che alterino la sagoma dell’edificio e siano visibili dallo spazio pubblico; verande e strutture in genere poste all'esterno (dehors), tali da configurare spazi chiusi funzionali ad attività economiche quali esercizi di somministrazione di alimenti e bevande, attività commerciali, turistico-ricettive, sportive o del tempo libero; installazione di manufatti amovibili o di facile rimozione, consistenti in opere di carattere non stagionale e a servizio della balneazione, quali, ad esempio, chioschi, servizi igienici e cabine; prima collocazione ed installazione dei predetti manufatti amovibili o di facile rimozione aventi carattere stagionale. La Direzione generale Archeologia Belle Arti e Paesaggio Servizio I del Ministero dei Beni e Attività culturali, onde approfondire le diverse tematiche affrontate dal regolamento, e coglierne eventuali criticità, ha così avviato un momento di confronto con tutti i dirigenti e Soprintendenti del MIBACT invitandoli a partecipare alla giornata informativa tenutasi il 27 Aprile. All’incontro, che ha registrato l’attiva partecipazione della Dott.ssa Caterina Bon Valsassina, per la Direzione Generale Archeologia Belle Arti e Paesaggio, e del Dirigente Arch. Roberto Banchini, il Capo dell’Ufficio Legislativo Generale Cons. Paolo Carpentieri ha, con dovizia e puntualità, illustrato le linee guida del provvedimento. La disamina del giurista procedendo sistematicamente ad un’analisi declinata articolo per articolo, ha cercato di rispondere esaustivamente ai quesiti posti dagli autorevoli partecipanti. Dopo ampia ed articolata discussione i Soprintendenti presenti, pur manifestando condivisione per taluni aspetti della riforma, hanno avuto modo di evidenziarne anche talune criticità operative. In particolare i soprintendenti della Toscana e quelli della Campania hanno evidenziato che il D.P.R. 31/2017 prevede che in caso di valutazione negativa della proposta di accoglimento formulata dal comune, amministrazione procedente, il Soprintendente comunica per via telematica al richiedente, entro il termine di 10 giorni dal ricevimento della proposta, i motivi che ostano all’accoglimento dell’istanza ed indica contestualmente le modifiche indispensabili per la valutazione positiva del progetto.” Questo termine di 10 giorni se da un lato produce una sicura accelerazione procedimentale, dal canto opposto, non consente all’autorità di tutela di approfondire l’esame della pratica. Infatti, dal momento di acquisizione al protocollo al momento di trasmissione, il termine libero appare sicuramente insufficiente per una puntuale indagine. Il rappresentante del Ministero, pur ribadendo la ratio semplificatoria sottesa al provvedimento, ha recepito la difficoltà organizzativa delle strutture periferiche, proponendosi di approfondire, nelle opportune sedi, la dinamica procedurale.

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