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CASERTA, ANTIMAFIA COGEIN-AREA CARLO III: TAR DA' RAGIONE A PAGANO

Il testo integrale della sentenza del Tar curata dall'avvocato Renato Labriola per conto della Cogein dell'imprenditore Mario Granata Pagano




REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale della Campania
(Sezione Prima)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
Sul ricorso N. 3973/09 r.g., integrato da motivi aggiunti, proposto da:
Consorzio Generale Infrastrutture Co.Ge.In., in persona del legale rappresentante p.t. rappresentato e difeso dall'avvocato Renato Labriola, con domicilio eletto presso lo stesso in Napoli, via Depretis,78, presso lo studio dell’avvocato F.Landolfi;
contro
Comune di Caserta, in persona del Sindaco p.t. rappresentato e difeso dall'avvocato Antonio Lamberti, con domicilio eletto presso lo stesso in Napoli, via San Pasquale A Chiaia, 55;
Ministero dell'Interno, U.T.G. - Prefettura di Caserta, Comando Provinciale dei Carabinieri di Caserta, Questura di Caserta, in persona dei rispettivi legali rappresentanti p.t. rappresentati e difesi dall'Avvocatura distrettuale dello Stato di Napoli, presso cui domiciliano ex lege in Napoli, via a. Diaz, 11;
per l'annullamento
previa sospensione dell'efficacia,
Della determina del 4.5.2009 n. 872 comunicato con atto prot.44898 del 5.5.2009 a firma del Dirigente dell'Area Generale di Coordinamento Tecnico - Settore Manutenzione Cimiteri Mobilità e traffico del Comune di Caserta avente ad oggetto risoluzione del contratto rep. n.20959 del 12.4.2007 relativo alla realizzazione dell'area commerciale del parcheggio Piazza Carlo III bis, della nota n.165/12.B.16/ANT/AREA 1^ del 6.4.2009 del Prefetto di Caserta, delle note CAT.Q2/2/ANT/B.N. del 4.3.2008 e n.947472/ANT/B.N. del 23.2.2009 della Questura di Caserta Divisione Polizia Anticrimine; della nota del G.I.A. della Prefettura - Ufficio Territoriale del Governo del 3 aprile 2009; nonché mediante la proposizione di motivi aggiunti: della deliberazione del Consiglio comunale di Caserta n. 41 del 25 giugno 2009

Visto il ricorso ed i motivi aggiunti, con i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio di Comune di Caserta, del Ministero dell'Interno dell’U.T.G. - Prefettura di Caserta, del Comando Provinciale dei Carabinieri di Caserta, della Questura di Caserta;
Viste le memorie difensive;
Visti tutti gli atti della causa;
uditi all'udienza pubblica del 21 ottobre 2009 – relatore il consigliere Paolo Corciulo - i difensori delle parti come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue:

FATTO
Con determinazione dirigenziale n. 872 del 4 maggio 2009 il Comune di Caserta procedeva alla risoluzione del contratto n. 20959 del 12 aprile 2007 stipulato con la Co.Ge.In – Consorzio Generale Infrastrutture ed avente ad oggetto lavori di realizzazione dell’area commerciale e parcheggio piazza Carlo III bis, in esecuzione della convenzione n. 76636 del 10 ottobre 1991 intercorsa tra la richiamata amministrazione ed il consorzio per l’affidamento della progettazione, costruzione e gestione del piano parcheggi e viabilità connessa nel Comune di Caserta.
Il provvedimento – che veniva comunicato al consorzio con nota n. 44898 del 5 maggio 2008 – era stato emanato a seguito del rilascio da parte del Prefetto della Provincia di Caserta dell’informativa n. 165/12.b16/ANT/AREA 1^ del 6 aprile 2009 che aveva ritenuto sussistenti relativamente al Co.Ge.In. tentativi di infiltrazione mafiosa ai sensi dell’art. 4 del d.lgs. 8 agosto 1994 n. 490.
Avverso il provvedimento di risoluzione e contro l’informativa prefettizia proponeva ricorso a questo Tribunale Amministrativo Regionale il consorzio Co.Ge.In chiedendone l’annullamento, previa concessione di idonee misure cautelari, oltre al risarcimento dei danni.
Con i primi due motivi di impugnazione parte ricorrente contestava la fondatezza degli elementi indiziari posti a fondamento dell’impugnata informativa, mentre con il terzo motivo deduceva la carenza di motivazione dell’atto di risoluzione riguardo alla possibilità per l’amministrazione comunale di proseguire il rapporto concessorio, in considerazione del lungo lasso di tempo trascorso dalla stipulazione della convenzione, ricorrendo nella fattispecie un’informativa antimafia susseguente ai sensi dell’ultimo comma dell’art. 4 del d,lgs. 8 agosto 1994 n. 490.
Si costituivano in giudizio il Comune di Caserta e le amministrazioni statali intimate, concludendo per il rigetto del ricorso e della domanda cautelare, nell’occasione la difesa erariale depositando il provvedimento interdittivo impugnato congiuntamente e tutti gli atti del procedimento.
Alla camera di consiglio del 29 luglio 2009 la causa veniva cancellata dal ruolo delle cautelari.
Intanto, con atto notificato il 27 luglio 2009 e depositato il 28 luglio 2009, parte ricorrente proponeva motivi aggiunti di ricorso avverso la deliberazione del Consiglio comunale di Caserta n. 41 del 25 giugno 2009 con cui, nel procedere all’approvazione del nuovo piano parcheggi, era stato previsto un nuovo affidamento per la gestione del parcheggio di piazza Carlo III, oggetto della convenzione con Co.Ge.In risolta a seguito dell’informativa prefettizia oggetto di impugnazione. Veniva anche riproposta la domanda di risarcimento per i danni subiti.
All’udienza pubblica del 21 ottobre 2009, in vista della quale il Comune di Caserta e parte ricorrente depositavano memorie conclusionali, la causa veniva trattenuta per la decisione.
DIRITTO
Il Consorzio Co.Ge.In ha impugnato la determinazione dirigenziale n. 872 del 4 maggio 2009 con cui il Comune di Caserta ha proceduto alla risoluzione del contratto n. 20959 del 12 aprile 2007 stipulato con il ricorrente ed avente ad oggetto lavori di realizzazione dell’area commerciale e parcheggio piazza Carlo III bis, in esecuzione della convenzione n. 76636 del 10 ottobre 1991 per l’affidamento della progettazione, costruzione e gestione del piano parcheggi e viabilità comunale; oggetto di impugnazione è stata anche la presupposta informativa n. 165/12.b16/ANT/AREA 1^ del 6 aprile 2009 del Prefetto della Provincia di Caserta che aveva ritenuto sussistenti relativamente al Co.Ge.In. tentativi di infiltrazione mafiosa ai sensi dell’art. 4 del d.lgs. 8 agosto 1994 n. 490. Inoltre, con motivi aggiunti è stata impugnata sia la deliberazione del Consiglio comunale di Caserta n. 41 del 25 giugno 2009 recante l’approvazione del nuovo piano parcheggi, con cui era stato previsto un nuovo affidamento per la gestione del parcheggio di piazza Carlo III.
Il Consorzio ha proposto anche domanda per il risarcimento dei danni subiti.
Prima di passare all’esame delle censure di inidoneità e insufficienza degli elementi indiziari posti a fondamento dell’impugnata informativa, ritiene il Collegio di procedere alla ricognizione degli stessi.
Con la nota Cat Q2/2/ANT/B.N. del 4 marzo 2008 la Questura di Caserta riteneva sussistenti indizi di infiltrazione mafiosa nel consorzio ricorrente, ravvisando gli stessi nelle dichiarazioni del collaboratore di giustizia Froncillo Michele che aveva riferito che i lavori di realizzazione dei nuovi parcheggi erano stati affidati ad una ditta (Co.Ge.In) facente capo a Pagano Mario imprenditore del settore dei rifiuti molto legato a Salvatore Belforte, ritenuto elemento apicale dell’omonimo clan camorristico. Riguardo a Pagano Mario, nella nota si rappresentava che costui dal 1996 aveva assunto il cognome Granata e che era stato prima presidente del consiglio direttivo quindi consigliere del consorzio ricorrente e che aveva pregiudizi per vari reati, così come Francavilla Antonio e Campagnuolo Ferdinando, rispettivamente attuali presidente e vicepresidente del consorzio.
Con decreto del 13 marzo 2008 n. 165/12.b16/ANT/Area I, a seguito della nota della Questura, il Prefetto di Caserta disponeva ulteriori accertamenti.
Con nota del 21 marzo 2008 la Questura di Caserta confermava le informazioni di cui alla nota del 4 marzo 2008, mentre il Comando Provinciale Carabinieri di Caserta con nota 0253317/1-1 “P” del 7 maggio 2008 riferiva di non disporre di ulteriori elementi. Inoltre, il Nucleo di Polizia Tributaria di Caserta con nota n. 254970 del 29 ottobre 2008 rappresentava la composizione degli organi del consorzio e l’assetto proprietario, oltre ai rapporti contrattuali in corso con il Comune di Caserta, mentre il G.I.C.O. con nota GICO 4^ C.O./RUB del 4 luglio 2008 comunicava di non essere in possesso di indizi di controindicazione mafiosa. Anche la Direzione Investigativa Antimafia con la nota 7887 dell’11 dicembre 2008 comunicava di non disporre di circostanze indiziarie ulteriori rispetto a quelle già a conoscenza dell’Ufficio Territoriale del Governo di Caserta.
In data 5 febbraio 2009 il G.I.A. disponeva ulteriori accertamenti a cura della Questura di Caserta, compito assolto con la nota n. 947472 del 23 febbraio 2009; nella circostanza si riferiva che le dichiarazioni del collaboratore di giustizia avevano ricevuto puntuale riscontro ed erano da considerarsi attendibili, avendo consentito al P.M. di emettere un decreto di fermo in data 17 dicembre 2008 nei confronti di alcuni esponenti del clan Belforte. Riferiva, inoltre, la Questura che Granata Mario era stato raggiunto in data 2 aprile 2008 da ordinanza di custodia cautelare per i delitti di associazione per delinquere e concorso in truffa aggravata, misura in un primo momento sostituita il 12 aprile 2008 con quella di divieto di esercizio dell’attività di imprenditore e poi dichiarata inefficace il 1° luglio 2008.
In data 3 aprile 2009 il GIA sulla base delle dichiarazioni del collaboratore di giustizia Froncillo Michele che aveva indicato Granata Mario come “l’ispiratore della strategia criminale tendente ad acquisire la gestione di fatto dei parcheggi in Caserta da parte del gruppo criminale capeggiato da Della Ventura Antonio, inserito nel più ampio sodalizio camorristico dei Belforte”, circostanze avvalorate sotto il profilo indiziario dai riscontri effettuati, richiamate anche le altre informazioni rese dalla Questura di Caserta, si esprimeva nel senso della sussistenza di tentativi di infiltrazione mafiosa nel consorzio Co.Ge.In., valutazione condivisa dal Prefetto di Caserta che adottava l’impugnata informativa interdittiva.
Da tale disamina emerge che, sostanzialmente, tutti gli elementi indiziari assunti dal GIA in sede consultiva e posti dal Prefetto di Caserta a fondamento dell’informativa impugnata sono contenuti nella nota della Questura di Caserta CAT Q2/2/ANT/B.N. del 4 marzo 2008 ed in quella n. 947472/ANT/B.N. del 23 febbraio 2009, in cui si fa riferimento a dichiarazioni rese da un collaboratore di giustizia, Michele Froncillo, riscontrate e quindi ritenute attendibili, che hanno consentito alla Direzione Distrettuale Antimafia di Napoli di emettere in data 17 dicembre 2007 un decreto di fermo nei confronti di alcuni esponenti del clan camorristico Belforte i cui vertici sarebbero stati in rapporti molto stretti con Mario Granata (già Mario Pagano), amministratore del CO.GE.IN., il quale con la sua strategia avrebbe cercato di far acquisire ad affiliati del predetto clan la gestione dei parcheggi di Caserta. Altro elemento sarebbe costituito dalla adozione in data 2 aprile 2008 nei confronti di Mario Granata di un’ordinanza cautelare di arresti domiciliari per il reato di associazione a delinquere e concorso in truffa aggravata per il conseguimento di erogazione pubbliche; altra circostanza ritenuta di rilievo era la mutazione del cognome del predetto a far data dal 17 giugno 1996 da Pagano in Granata; infine, pure significativa era la situazione di Francavilla Antonio e Campagnuolo Ferdinando, rispettivamente presidente del consiglio direttivo e vicepresidente del consiglio di amministrazione del consorzi, ambedue gravati da pregiudizi per associazione a delinquere, truffa e falso.
Ebbene, ritiene il Collegio che, rispetto a tale quadro indiziario sono fondati il primo ed il secondo motivo del ricorso introduttivo.
Innanzitutto, sotto il profilo dell’adeguatezza della motivazione non assume rilevanza indiziaria ai fini antimafia il cambiamento di cognome di Mario Pagano in Granata, evento tra l’altro risalente al lontano 1996, in quanto trattasi di una vicenda di natura personale che gli accertamenti non hanno in alcun modo consentito di ricondurre a logiche di tipo criminale; né rilevanza ai fini interdittivi può essere attribuita alla sottoposizione del Granata nel 2008 ad una misura custodiale per gravi indizi di colpevolezza in ordine a reati privi di significatività mafiosa, sia come titolo in sé, sia per la mancata rappresentazione di collegamenti a sodalizi o personaggi legati alla criminalità organizzata; lo stesso deve ritenersi per i pregiudizi afferenti alle persone del Francavilla e del Campagnuolo, anche questi ascrivibili a fattispecie di reato di tipo comune e privi di circostanze ed elementi di fatto che consentano di attrarli nell’orbita di una possibile contiguità mafiosa.
Riguardo alle dichiarazioni del collaboratore di giustizia Michele Froncillo, assunte dal GIA e dal Prefetto di Caserta come elemento portante del complessivo giudizio di contiguità mafiosa, rileva il Collegio che sia l’istruttoria che la motivazione non si mostrano appaganti sotto il profilo della necessaria completezza ed attualità che deve sempre accompagnare l’adozione di provvedimenti interdittivi di per sé già gravemente pregiudizievoli per il diritto di esercizio di impresa.
A tal proposito, la Sezione ha più volte ritenuto che ai fini della completezza dell’attività istruttoria, che si traduce anche in termini di attualità ed adeguatezza della motivazione del provvedimento interdittivo, gli organi all’uopo deputati devono tenere conto, laddove facciano riferimento a vicende oggetto di indagine penale, degli esiti e comunque degli sviluppi di iniziative assunte dagli inquirenti e fondate sulla base di semplici elementi indiziari fino a quel momento non ancora sottoposte al contraddittorio processuale ed alla valutazione dell’organo giudicante; nel caso di specie, alle dichiarazioni del collaboratore Michele Froncillo poste a fondamento del decreto di fermo del 17 dicembre 2007 da parte della Direzione Distrettuale Antimafia di Napoli, s’accompagnavano circostanze ed elementi che ne avrebbero potuto attenuarne la significatività indiziaria e che quindi avrebbero dovuto essere oggetto di doverosa valutazione da parte sia del GIA che del Prefetto di Caserta; pur non essendo specifico compito di questo Tribunale approfondire la credibilità del collaboratore di giustizia nel processo penale, ai fini della congruenza ed attendibilità della motivazione dell’impugnata informativa non può non rilevarsi che in sede istruttoria avrebbe dovuto essere considerata la circostanza dell’esistenza di una pregressa denuncia da parte del Granata nei confronti del Froncillo, tra l’altro sfociata in una richiesta di rinvio a giudizio di quest’ultimo per il delitto di estorsione aggravata. Allo stesso modo, non avrebbe dovuto dal Prefetto di Caserta essere ignorata la circostanza per cui il decreto di fermo del P.M. del 17 dicembre 2007 non era stato integralmente convalidato dal giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Santa Maria Capua Vetere con l’ordinanza del 22 dicembre 2007; invero, in quel provvedimento il giudice ha rilevato la carenza di attività investigativa in ordine al delitto di estorsione per la gestione dei parcheggi di piazza Carlo III, circostanza che avrebbe dovuto attivare uno specifico obbligo motivazionale in ordine al suo possibile superamento ed alla persistenza comunque di elementi di controindicazione mafiosa; d’altra parte, non emerge che le dichiarazioni del collaboratore Froncillo Michele volte ad avvalorare l’ipotesi di un collegamento tra il clan Belforte ed in particolare Salvatore Belforte e Mario Granata siano state oggetto di specifica attenzione investigativa ed indiziaria nel decreto di fermo del P.M.; invero, fino a quel momento l’attenzione investigativa della Direzione Distrettuale Antimafia sembra essersi concentrata unicamente sulle vicende estorsive interessanti le cooperative incaricate della gestione dei parcheggi, senza alcuno specifico approfondimento su un possibile ruolo assunto in tali vicende da Mario Granata; va anche aggiunto che, nonostante le dichiarazioni accusatorie del Froncillo, di indubbia gravità, appare significativo che Mario Granata non risulti nemmeno indagato per questo suo paventato collegamento al clan Belforte, a riprova di uno stato ancora embrionale delle indagini su tale vicenda, che anche in considerazione della denuncia da quest’ultimo presentata nei confronti del Froncillo – e risoltasi con una richiesta di rinvio a giudizio di quest’ultimo per il delitto di estorsione aggravata – che non consente attualmente di ritenere sufficiente il coacervo di elementi indiziari addotti ai fini della grave misura interdittiva che ha colpito il consorzio ricorrente.
Per effetto delle suesposte considerazioni il ricorso introduttivo deve essere accolto con annullamento dell’informativa impugnata e caducazione dell’impugnato provvedimento comunale di risoluzione.
Riguardo ai motivi aggiunti relativi all’impugnazione della deliberazione del Consiglio comunale di Caserta n. 41 di approvazione del nuovo piano parcheggi deve pervenirsi ad una dichiarazione di improcedibilità per sopravvenuta carenza di interesse.
Invero, l’impugnazione di tale provvedimento era stata proposta al dichiarato fine di evitare l’assegnazione a terzi delle aree di parcheggio interrato di piazza Carlo III, oggetto del provvedimento di risoluzione in danno del Consorzio ricorrente conseguentemente all’adozione dell’informativa prefettizia del Prefetto di Caserta oggetto del presente giudizio.
Ebbene, va rilevato che il provvedimento gravato aveva subordinato l’assegnazione di tali aree a terzi mediante nuova procedura di gara solo qualora le stesse fossero rientrate nella disponibilità del Comune di Caserta, condizione che poteva sussistere, in ipotesi, al momento della presentazione dei motivi aggiunti, ma che non si è avverata per effetto dell’annullamento dell’informativa antimafia e del consequenziale provvedimento comunale di risoluzione all’esito del presente giudizio.
Pertanto, essendo tra l’altro mancata la rappresentazione da parte del Consorzio ricorrente di ragioni di interesse e legittimazione all’impugnazione ulteriori rispetto a quella di evitare di perdere definitivamente la disponibilità delle aree di parcheggio già oggetto di concessione, i motivi aggiunti devono essere dichiarati improcedibili per sopravvenuta carenza di interesse.
Infine, deve essere respinta la domanda di risarcimento, essendo l’invocata reintegrazione del consorzio ricorrente nella sua posizione di concessionario automatica conseguenza dell’annullamento del provvedimento interdittivo e della caducazione di quello risolutorio.
In considerazione della complessità e natura delle questioni esaminate, sussistono giusti motivi per compensare tra le parti le spese processuali.
P.Q.M.
il Tribunale Amministrativo Regionale della Campania I Sezione
- Dichiara l’improcedibilità dei motivi aggiunti ed accoglie il ricorso introduttivo e pertanto annulla l’impugnata informativa prefettizia ed il provvedimento comunale di risoluzione;
- respinge la domanda risarcitoria;
- spese compensate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Napoli nella camera di consiglio del giorno 21 ottobre 2009 con l'intervento dei Magistrati:
Antonio Guida, Presidente
Paolo Corciulo, Consigliere, Estensore
Francesco Guarracino, Primo Referendario


L'ESTENSORE IL PRESIDENTE





DEPOSITATA IN SEGRETERIA
Il 17/12/2009
(Art. 55, L. 27/4/1982, n. 186)
IL SEGRETARIO

 
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