UN VERDETTO “RIVOLUZIONARIO” DELLA COMMISSIONE TRIBUTARIA DI CASERTA - NON SARA’ OBBLIGATORIO PAGARE LA REGISTRAZIONE DI UNA SENTENZA SE APPELLATA – IL PARERE DELL’AMMINISTRATIVISTA PROF. CIRO CENTORE - Caserta, 9 settembre 2009 (autore articolo: Ferdinando Terlizzi) – Commercialisti e tributaristi hanno “gioito” in questi giorni, nel sapere che la 16° Commissione Provinciale Tributaria di Caserta (Prof. Michael Sciascia, presidente; Dott. Pietro Napoletano, relatore; Dott. Antonio Panico, giudice; segretario rag. Giuseppe Ottobre), ha avuto a depositare una sentenza che ha letteralmente “ribaltato” l’orientamento sinora assunto dagli uffici giudiziari in tema di “tassazione di provvedimenti giudiziari”. La sentenza siglata sotto il n° 27/10/08 ha precisato che “il momento di tassazione” di una sentenza o comunque di un decreto ingiuntivo o di altro provvedimento dell’autorità giudiziaria, va individuato nel momento in cui detta sentenza è passata in cosa giudicata o detto decreto ingiuntivo è divenuto “definitivo”. Non assistiamo più, quindi, ad obblighi e senzioni pesanti per l’avvocato o per il commercialista che non provvede, nell’immediato, anche a fronte di un provvedimento giudiziario provvisorio o comunque di una sentenza di i° grado, alla tassazione in quella misura proporzionale prevista dalla legge sul registro ex DRP 131/86.
Può attendere e deve attendere la decisione “finale”, quella che si avrà nelle sedi superiori e che si potrebbe avere anche a “distanza di anni” dalla prima sentenza o dal primo decreto ingiuntivo emesso dalla magistratura.
Per la novità e rilevanza, abbiamo contattato il Prof. Avv. Ciro Centore per un primo commento “immediato e a freddo” e il Prof. Centore, con la consueta amabilità e chiarezza ha così precisato:” La Commissione Tributaria di Caserta ha reso onore a quella esigenza di chiarezza che è di ogni operatore giudiziario, esigenza, purtroppo trascurata dagli apparati burocratici ministeriali che hanno sempre imperversato, con circolari, risoluzioni, intereventi i più vari e i più disastrosi, e che hanno determinato, da anni, un contenzioso che si poteva ben evitare”.
“Perché mai?” – “Perché” – soggiunge il Prof. Centore – “ci si è dimenticati che la lettura e interpretazione di ogni legge va fatta secondo quei criteri fissati nelle preleggi al codice civile e che si riassumono nell’identificazione del pensiero giusto e corretto del Legislatore attraverso la lettura pura e semplice della norma, della sua trascrizione letterale, e nel suo spirito storico e sistematico di formulazione. Tutto qui. Lo abbiamo appreso. Sui testi universitari, tra le primissime cose. Purtroppo, però, facilmente si abbandonano questi criteri, rincorrendo la fantasia e le interpretazioni fantasiose e discorsive e che non hanno alcun addentellato con la realtà. Bene ha fatto la commissione – ha concluso il Prof. Ciro Centore – a riportare, sulla terra, sul piano della logica, questo discorso e a decretare quel che ha decretato”.
Per fortuna, aggiungiamo noi – ogni tanto interviene il giusto “correttore” delle norme ataviche ed obsolete per una società moderna spesso in vivace contrasto perfino con la carta Costituzionale.
|