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CASERTA, SANITA': CONDOTTA ANTISINDACALE, CONDANNATA ASL CE 2


SANTA MARIA CAPUA VETERE (Caserta) - Grazie al fattivo ed incisivo intervento della FIALS si riaccendono le speranze per i lavoratori precari, fortemente danneggiati dai provvedimenti della amministrazione della Asl CE2 di Aversa. Infatti, il Giudice del Lavoro del Tribunale di Santa Maria Capua Vetere, dott. Francesco Cislaghi, nella sessione feriale, ha accolto il ricorso presentato da Salvatore Stabile, Segretario Provinciale della FIALS, federazione italiana autonoma lavoratori sanità, che, con l’assistenza legale del noto giuslavorista, avv. Ottavio Pannone, si è rivolto alla Magistratura per sentir dichiarare la antisindacalità del comportamento della azienda ASL CE2 (in persona del direttore generale dott.ssa Antonietta Costantini). Infatti, con ricorso presentato nello scorso mese di luglio, la organizzazione sindacale lamentando la mancanza di preventiva informazione/consultazione aveva chiesto di accertarsi la condotta antisindacale della asl ce2 ed il Giudice, dopo la costituzione dell’ente e sentita la discussione, si era riservato. A scioglimento della riserva il Magistrato, con ineccepibile motivazione, recependo le argomentazioni proposte dal difensore della Fials, accoglieva il ricorso ordinando alla convenuta di rimuovere gli effetti lesivi della condotta posta in essere, obbligandola a rinnovare la procedura di concertazione sindacale propedeutica alle determinazioni assunte, illegittimamente adottate. Il Giudice ha, con logica e coerente motivazione, statuito che rappresenta un dato oramai acquisito nella attuale elaborazione giurisprudenziale, che la violazione da parte del datore di lavoro degli obblighi di informazione e consultazione sindacale, in materie che siano oggetto , per espressa previsione legislativa o contrattuale, di preventiva concertazione con le organizzazioni sindacali, costituisca comportamento rilevante ai sensi e per gli effetti dell’art. 28 dello statuto dei lavoratori, venendo ad esser lesi, in tal modo, diritti che appaiono strumentali al pieno e completo esercizio, da parte del sindacato, delle prerogative di rappresentanza e tutela dei diritti dei lavoratori. Invero, l’area dei diritti sindacali non si esaurisce più nello svolgimento dell’attività sindacale nei luoghi di lavoro, ma si estende anche a tutti i casi in cui si consolidino in favore del sindacato posizioni soggettive tutelate da una norma legislativa o contrattuale, anche solo di carattere procedimentale e non decisionale, nei limiti cioè della sola consultazione e non anche della concertazione sul merito della decisione. In questo quadro, il previo eventuale esame delle parti sociali rappresenta un momento ineludibile nella determinazione definitiva del titolare del potere di decisione, ed il mancato rispetto di tale disciplina, poiché esautora, a prescindere da ogni valutazione sulla legittimità del provvedimento, il diritto di informazione e consultazione del sindacato, incide sulla sfera patrimoniale di questo, e quindi anche sul suo diritto all’immagine e al rispetto della sua funzione, appunto vulnerati dall’altrui inosservanza delle regole che ne garantiscono l’esercizio. Nel caso di specie, il Giudice ha evidenziato le pacifiche omissioni da parte della convenuta che non ha provveduto agli obblighi di informazione e di successiva concertazione statuendo senza ombra di dubbio la antisindacalità. Indubbiamente soddisfatto Salvatore Stabile, segretario provinciale (nonché componente della segreteria nazionale) della Fials il quale, ha ringraziato il difensore avv.Ottavio Pannone, per la preziosa attività professionale prestata nella delicata materia. (27 agosto 2008)

 
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